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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1091

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1091 della Commissione, del 2 giugno 2025, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Prunus L. originarie della Moldova

Normativa europea32025R1091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per correggere un'omessa reintroduzione di una specifica esenzione relativa a piante da impianto di Prunus L. originarie della Moldova. La modifica riguarda l'elenco delle piante ad alto rischio soggette a divieto provvisorio di importazione nell'Unione, inserendo nuovamente l'esenzione per determinate piante di età massima di due anni, a radice nuda, senza foglie e con specifici requisiti dimensionali. L'atto ha natura meramente correttiva e produce effetti immediati come regolamento di esecuzione direttamente applicabile.

Rettifica dell'elenco di piante ad alto rischio del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, per reintrodurre l'esenzione relativa a determinate piante da impianto di Prunus L. originarie della Moldova.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori e alle autorità competenti nell'Unione che disciplinano l'importazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio da paesi terzi, nell'ambito del regime fitosanitario UE. Incide in particolare sulle piante da impianto di alcune specie di Prunus L. originarie della Moldova, reinserendole tra le esenzioni dal divieto provvisorio di importazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. Non introduce un regime generale nuovo, ma corregge un'omissione nella modifica precedente; si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per alcune piante da impianto di Prunus L. originarie della Moldova

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1091 della Commissione interviene in via correttiva sul regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, che contiene l'elenco provvisorio delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti ad alto rischio la cui importazione nell'Unione da paesi terzi è temporaneamente vietata sulla base di una valutazione preliminare del rischio. La Commissione motiva la rettifica con l'esigenza di rimediare a un'omissione avvenuta in una precedente modifica del 2024, che aveva escluso per errore l'esenzione relativa alle piante da impianto di determinate specie di Prunus originarie della Moldova.

Quadro normativo e base giuridica

L'atto è adottato sulla base dell'articolo 42, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2016/2031, in materia di misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. La Commissione richiama inoltre il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, istituito per disciplinare le importazioni ad alto rischio, e i regolamenti di modifica del 2024, in particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1437, che aveva introdotto l'esenzione per la Moldova, e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1457, che l'aveva omessa per errore nel contesto di un'altra modifica riferita alla Turchia.

Contenuto della rettifica

L'articolo 1 stabilisce che l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è rettificato conformemente all'allegato del nuovo regolamento. In concreto, la voce relativa a "Prunus L." nella tabella dell'allegato viene sostituita per reinserire tra le esclusioni dal divieto provvisorio di importazione le piante da impianto di specifiche specie di Prunus originarie della Moldova, a condizione che siano:

  • di massimo due anni;
  • a radice nuda;
  • prive di foglie;
  • con diametro massimo di 17 mm alla base del fusto.

Effetto sistematico sulla voce "Prunus L."

La nuova formulazione dell'allegato non si limita a reintegrare l'esenzione moldava, ma riporta in modo organico l'intero elenco delle esclusioni già previste per la categoria "Prunus L.". Restano quindi escluse dal regime di divieto provvisorio, tra le altre, le piante e i materiali vegetali originari dell'Ucraina, della Turchia e del Regno Unito espressamente elencati nell'allegato, con indicazione puntuale di specie, stato vegetativo, età massima e limiti dimensionali. Per gli operatori del settore vivaistico e import-export, il dato rilevante è che la Moldova torna ad essere espressamente ricompresa tra i paesi per i quali opera l'esenzione per le specifiche piante di Prunus indicate.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale. La sua funzione è dunque immediata e correttiva, con impatto sulla disciplina fitosanitaria delle importazioni di determinate piante da impianto.

Disposizioni principali

Rettifica dell'allegato del regolamento (UE) 2018/2019

L'articolo 1 dispone che l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 sia rettificato conformemente all'allegato del nuovo regolamento, con effetto sulla descrizione della voce relativa a "Prunus L." nell'elenco delle piante ad alto rischio.

Reintroduzione dell'esenzione per la Moldova

Nell'allegato viene sostituita la voce "Prunus L." per reintrodurre l'esenzione dal divieto provvisorio di importazione per le piante da impianto di Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasifera, Prunus cerasus, Prunus davidiana, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus fontanesiana, Prunus persica, Prunus salicina, Prunus tomentosa e gli ibridi tra tali specie, originarie della Moldova, purché di massimo due anni, a radice nuda, prive di foglie e con diametro massimo di 17 mm alla base del fusto.

Contesto delle altre esclusioni già presenti per Prunus L.

La nuova formulazione dell'allegato conferma anche le altre esclusioni già elencate per Prunus L., tra cui: piante di Prunus domestica a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, innestate su Prunus cerasifera, originarie dell'Ucraina; talee senza radici di Prunus persica e Prunus dulcis originarie della Turchia; piante da impianto di Prunus persica, Prunus dulcis, Prunus armeniaca e Prunus davidiana originarie della Turchia; piante da impianto di Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasus e Prunus pseudocerasus originarie del Regno Unito; occhi/marze di Prunus spinosa e piante da impianto di Prunus spinosa originarie del Regno Unito, entro i limiti dimensionali indicati.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturaimportazionicontrolli alle frontiere

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