Cassazione Civile, Ordinanza n. 33049/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Due soggetti avevano convenuto in giudizio i proprietari confinanti chiedendo l’accertamento dell’esistenza di una servitù di passaggio carrabile per l’accesso alla via pubblica su una striscia di terreno di proprietà dei convenuti, nonché la rimozione dell’opera che ne ostacolava l’esercizio. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d’appello aveva riformato la decisione e rigettato la pretesa, ritenendo non provata l’esistenza della servitù per difetto del requisito dell’apparenza, necessario per l’acquisto per destinazione del padre di famiglia. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 1062 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse valorizzato l’assenza di segni visibili del passaggio senza considerare che tali segni erano stati eliminati dalla controparte; 2) omesso esame del fatto che la particella oggetto di causa era già gravata da servitù al momento della vendita perché il relativo titolo era stato trascritto in precedenza; 3) omesso esame del fatto che una scrittura privata non trascritta non era opponibile a un titolo anteriormente trascritto; 4) violazione degli artt. 345, 346 e 190 c.p.c. per il rigetto della richiesta di prova testimoniale riproposta in appello per dimostrare che i segni visibili della servitù erano stati eliminati dai resistenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte d’appello aveva svolto un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, escludendo la prova della preesistenza del passaggio e quindi dell’apparenza della servitù. Ha ritenuto non fondato, ma comunque non decisivo, il rilievo sul quarto motivo: pur richiamando il principio secondo cui le richieste istruttorie vanno reiterate specificamente alla precisazione delle conclusioni e non si presumono abbandonate in base a un generico richiamo agli atti, ha osservato che la censura era inammissibile per difetto di specificità, perché non riportava i capitoli di prova asseritamente non ammessi né spiegava la decisività della prova e la concreta condotta processuale rilevante. Ha poi ritenuto i motivi secondo e terzo non confrontati con la ratio della sentenza impugnata, poiché la corte territoriale aveva escluso in radice la prova dell’esistenza della servitù per difetto di apparenza, rendendo irrilevante la questione dell’individuazione della particella o dell’opponibilità dei titoli. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1062 c.c.
viene richiamato in tema di servitù per destinazione del padre di famiglia, per ribadire che occorre la prova dell’apparenza della servitù, ossia di opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio.
art. 345 c.p.c.
è richiamato, insieme agli artt. 346 e 190 c.p.c., in relazione all’onere di riproposizione delle richieste istruttorie in appello.
art. 346 c.p.c.
è richiamato, insieme agli artt. 345 e 190 c.p.c., per il principio secondo cui le istanze non reiterate specificamente possono considerarsi abbandonate.
art. 190 c.p.c.
è richiamato, insieme agli artt. 345 e 346 c.p.c., quale norma che impone la specifica riproposizione delle richieste istruttorie alla precisazione delle conclusioni.
art. 380-bis c.p.c.
è menzionato per la proposta del relatore in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
è applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- L’accertamento dell’apparenza della servitù, ai fini dell’usucapione o della destinazione del padre di famiglia, è una quaestio facti rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici.
- Per sostenere in cassazione l’erroneo rigetto di una prova testimoniale, la parte deve indicare specificamente i capitoli di prova non ammessi e spiegare la loro decisività; la mera deduzione astratta dell’errore processuale non è sufficiente.
- Quando il giudice di merito esclude in radice la prova dell’esistenza del diritto reale per difetto di apparenza, le censure che presuppongono soltanto la diversa individuazione del bene o l’opponibilità di un titolo risultano irrilevanti se non investono quella ratio decidendi.
- Le richieste istruttorie non accolte in primo grado devono essere reiterate in appello in modo specifico alla precisazione delle conclusioni; tuttavia il giudice può desumere una volontà di insistere anche da una valutazione complessiva della condotta processuale e della linea difensiva adottata.
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