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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36178/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma in appello delle condanne pronunciate con rito abbreviato per il reato continuato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p., capi 1-4) e, per Anna Bianchi, anche per falsa dichiarazione nella domanda di reddito di cittadinanza (art. 7 d.l. 4/2019 conv. L.26/2019, capo 5). Hanno dedotto sei motivi principali: mancata acquisizione in appello di documenti ritenuti nuovi; errata qualificazione come confessione di ammissioni rese all'interrogatorio di garanzia; insufficiente prova del dolo specifico richiesto dall'art. 512-bis e vizi di interpretazione delle intercettazioni; inutilizzabilità di conversazioni intercettate per carenza di autorizzazione o per mera connessione investigativa; uso di presunzioni per la contestazione relativa al reddito di cittadinanza; vizi nella valutazione della recidiva e nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha respinto tutte le censure. Ha ritenuto legittima la valutazione di merito della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità degli imputati per i reati contestati, ha ammesso l'utilizzabilità delle intercettazioni perche' inserite in unico procedimento e giustificate per relationem nella proroga, ha escluso la necessita' di rinnovare l'istruttoria in appello dato il rito abbreviato incondizionato e la mancata dimostrazione della novita' decisiva dei documenti richiesti, ha considerato ammissibili le ammissioni rese all'interrogatorio di garanzia nel contesto dell'abbreviato, ha ritenuto adeguata e non illogica la motivazione sull'elemento soggettivo dell'art. 512-bis e ha confermato l'applicazione della recidiva e del trattamento sanzionatorio. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e sono state confermate le statuizioni di merito, con condanna alle spese come previsto dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale - art. 512-bis

    Reato di trasferimento fraudolento di valori integrato anche quando l agente non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione, purché possa fondatamente presumere l avvio di procedure di prevenzione patrimoniale; il dolo specifico può essere desunto da insieme di indizi concreti.

  • Decreto-legge n. 4 del 2019 convertito con L. 26/2019 - art. 7 comma 1

    art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 conv. L. n. 26/2019

    Omessa indicazione in domanda di reddito di cittadinanza di beni il cui possesso avrebbe escluso il beneficio configura falsa dichiarazione quando sussista prova della fittizia intestazione dei beni.

  • Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e)

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione contro le decisioni di merito; molte delle doglianze dei ricorrenti sono state ritenute ripetitive o non specifiche e quindi inammissibili.

  • Codice di procedura penale - art. 603, comma 3

    Nel rito abbreviato l integrazione probatoria in appello è rimessa alla discrezionalità del giudice e la mancata rinnovazione è sindacabile solo se dalla motivazione emerge una grave lacuna che solo la prova richiesta avrebbe sanato.

  • Codice di procedura penale - art. 266 e art. 270

    Regolano i limiti di utilizzazione delle intercettazioni per reati diversi da quelli per i quali sono state autorizzate; sono ammissibili se sussiste un legame sostanziale e forte o connessione ex art. 12 c.p.p., e se il decreto autorizzativo può richiamare per relationem note e richieste del P.M.

  • Codice di procedura penale - art. 12

    Definisce la connessione tra procedimenti; la connessione può giustificare l utilizzazione di captazioni emerse in un procedimento per reati originariamente diversi quando vi sia identità o un medesimo disegno criminoso.

  • Codice di procedura penale - art. 294

    Regola l interrogatorio di garanzia; nel rito abbreviato le ammissioni rese nei verbalizzati interrogatori possono avere valore confessorio e quindi essere utilizzate come elemento di prova.

  • Codice penale - artt. 99, 132 e 133

    Norme relative alla recidiva e alla determinazione della pena; la Corte di merito ha ampia discrezionalità nell applicazione della recidiva e nella graduazione della pena, purché motivata.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente nel caso di ricorso inammissibile; applicata dalla Corte in chiusura.

  • Giurisprudenza - Sezioni Unite Cavallo n. 51 del 28/11/2019

    Consolidato principio secondo cui l utilizzazione di intercettazioni per reati diversi da quelli autorizzati è possibile solo se tra i reati esiste un rapporto di connessione sostanziale e non mero collegamento investigativo; principio richiamato e applicato dalla Corte.

Massime di principio

  • In caso di giudizio abbreviato incondizionato l appellante non ha un diritto automatico all integrazione probatoria in appello; la richiesta di acquisizione di documenti va fondata sulla novità e sulla loro capacità di sanare una grave lacuna motivazionale.
  • Le ammissioni rese nei verbalizzati interrogatori ex art. 294 c.p.p., nel contesto del rito abbreviato, possono assumere valore confessorio e comporre un elemento probatorio rilevante, purché il loro contenuto sia coerente e non rinnegato.
  • Le intercettazioni sono utilizzabili anche per reati emersi nel corso delle captazioni se il decreto di proroga le giustifica per relationem e se tra i reati originari e quelli successivamente emersi sussiste una connessione sostanziale che giustifica l estensione dell autorizzazione.
  • La valutazione del significato di conversazioni intercettate e la ricostruzione dei fatti sono questioni di merito riservate ai giudici di merito; in Cassazione è possibile sindacare tali valutazioni solo in presenza di travisamento della prova o di palese illogicità motivazionale.
  • Per l integrazione del dolo specifico previsto dall art. 512-bis non è necessario che sia già stato avviato un procedimento di prevenzione; è sufficiente che, alla luce delle circostanze e dei precedenti, l agente potesse fondatamente presumere l avvio di misure di prevenzione patrimoniale.
  • La determinazione della pena e l applicazione della recidiva rientrano nell ambito di discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione è illogica o manifestamente insufficiente.

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