Cassazione Penale, Ordinanza n. 10238/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il rimedio compensativo previsto dall’art. 35-ter ord. pen. per il periodo di detenzione scontato presso la Casa circondariale di Palmi dal 31 maggio 2021 al 9 gennaio 2024, deducendo di aver patito una disponibilità di spazio netto pro capite compresa tra 3,75 e 18,76 mq. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto la domanda. In cassazione la difesa ha denunciato: 1) inosservanza dell’art. 35-ter ord. pen. e vizio di motivazione, contestando la valutazione dello spazio minimo e dei cd. fattori compensativi; 2) inosservanza dell’art. 35-ter ord. pen. e della disciplina convenzionale/comunitaria sul numero minimo di ore da trascorrere fuori dalla camera detentiva, nonché vizio di motivazione, lamentando condizioni materiali detentive inadeguate (orari delle attività, acqua calda solo in alcuni periodi, scarsa aerazione e luminosità).
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di ricorso: ha osservato che il Tribunale di sorveglianza aveva valutato correttamente lo spazio pro capite effettivamente fruito dal detenuto, stimandolo tra 3 e 4 mq sulla base delle informazioni dell’Amministrazione penitenziaria, e che tale valutazione non era efficacemente contrastata con censure in fatto. Ha inoltre ritenuto corretta la considerazione dei fattori compensativi, poiché risultava garantita la possibilità di trascorrere non meno di quattro ore al giorno fuori dalla cella e di svolgere ulteriori attività trattamentali quotidiane, con sufficiente libertà di movimento. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che le doglianze erano in parte fattuali e in parte aspecifiche, poiché non incidevano sul punto decisivo della motivazione relativa alle ulteriori attività trattamentali. Ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU secondo cui, in presenza di una cella con spazio individuale compreso tra tre e quattro mq, la violazione dell’art. 3 CEDU si configura solo se al deficit spaziale si associano altri elementi di detenzione inadeguata. Ha infine ritenuto irrilevante il diverso provvedimento prodotto, perché relativo a un altro detenuto e a una diversa situazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 35-ter ord. pen.
Il rimedio compensativo presuppone una valutazione concreta delle condizioni detentive, dello spazio disponibile pro capite e degli eventuali fattori compensativi; la censura in cassazione non può risolversi in una mera contestazione in fatto della valutazione compiuta dal giudice di sorveglianza.
art. 3 CEDU
In presenza di una cella con spazio individuale tra 3 e 4 metri quadri, la violazione può emergere solo se al deficit di spazio si sommano ulteriori condizioni detentive inadeguate, quali accesso all’aria, alla luce, alla ventilazione, al riscaldamento, alla riservatezza e alle esigenze igienico-sanitarie.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
sentenza Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per giustificare la condanna pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità con profili di colpa.
Massime di principio
- Nel giudizio ex art. 35-ter ord. pen. il controllo di legittimità è limitato alla tenuta logico-giuridica della motivazione: non è consentito trasformare il ricorso in una rilettura del merito sulle condizioni detentive e sui dati di fatto accertati dal tribunale di sorveglianza.
- Quando lo spazio individuale disponibile è compreso tra tre e quattro metri quadri, la valutazione deve essere svolta anche alla luce dei fattori compensativi; la violazione dei parametri convenzionali non è automatica, ma richiede la presenza di ulteriori criticità materiali della detenzione.
- La motivazione sul rimedio compensativo è sufficientemente completa se indica sia il dato dello spazio pro capite sia gli elementi compensativi, come la permanenza fuori dalla cella per un numero adeguato di ore e lo svolgimento di attività trattamentali quotidiane.
- Le censure difensive devono colpire specificamente la ratio decidendi della decisione impugnata; deduzioni generiche, fattuali o riferite a circostanze non decisive non sono idonee a superare la motivazione del provvedimento di sorveglianza.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte deve applicare le conseguenze economiche previste dall’art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende quando ricorrano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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