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Sentenza

Sentenza del 08/07/2015 n. 14238 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro per il 2003, emesso applicando l’imposta proporzionale anziché quella fissa e negando l’agevolazione prevista dall’art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000 per l’acquisto di un’area compresa in un piano urbanistico particolareggiato. La CTR del Veneto, con sentenza n. 42.06.09 depositata il 28 aprile 2009, aveva accolto l’appello dell’Agenzia contro la decisione della CTP di Vicenza n. 70/09/2008, ritenendo legittimo l’avviso e respingendo l’eccezione di decadenza. Il contribuente ha contestato: (a) che il termine di decadenza fosse quinquennale e decorresse dalla scadenza del periodo concesso per l’edificazione, sostenendo invece l’applicabilità del termine triennale dalla registrazione dell’atto; (b) che la presenza di opere di urbanizzazione già realizzate escludesse l’agevolazione; (c) l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione della CTR sulla rilevanza di tali opere.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente, e non ha esaminato nel merito gli altri due. Ha stabilito che, trattandosi di atto presentato e registrato, il termine per esercitare il potere impositivo era di tre anni dalla richiesta di registrazione, non dal compimento del quinquennio previsto per l’utilizzazione edificatoria. L’atto era stato registrato il 14 gennaio 2003, quindi l’avviso doveva essere notificato entro il 14 gennaio 2006; essendo stato notificato il 16 febbraio 2008, l’Amministrazione era decaduta. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR, deciso nel merito accogliendo il ricorso originario e annullando l’avviso di liquidazione. Spese dell’intero giudizio compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2

    La normativa non prevede, ai fini dell'individuazione del termine iniziale di decadenza dal potere accertativo, il verificarsi del requisito relativo all'effettiva utilizzazione della potenzialità edificatoria dell'aria oggetto di compravendita.

    Quando l’atto è stato presentato per la registrazione, il termine di decadenza decorre dalla richiesta di registrazione e non dall’eventuale scadenza del periodo previsto per edificare. Nel caso deciso, il termine era triennale.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 1

    Nel caso di specie essendo stato l'atto impositivo registrato in data 14 gennaio 2003 termine di decadenza dal potere accertativo dell'ufficio è di tre anni dalla registrazione dell'atto stesso, mentre il termine quinquennale, previsto dal cit. art. 76, comma 1, trova applicazione nell'ipotesi, non ricorrente nella fattispecie, in cui l'atto soggette a registrazione non sia stato ancora presentato a tal fine al competente ufficio.

    Il termine quinquennale non si applica agli atti già presentati per la registrazione: secondo la decisione, riguarda il diverso caso in cui l’atto soggetto a registrazione non sia stato presentato all’ufficio.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 19

    Questa Corte, peraltro, ha già affermato che in tema di perdita del beneficio di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3 (aliquota agevolata delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati), correlato all'alienazione dell'immobile prima dell'edificazione, il contribuente non ha alcun obbligo di comunicazione, applicandosi il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 19, solo agli eventi che danno origine ad un'ulteriore liquidazione d'imposta, con la conseguenza che il potere impositivo dell'Amministrazione finanziaria è soggetto al termine decadenziale di tre anni, di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, decorrenti dalla richiesta di registrazione dell'atto di compravendita.

    La perdita del beneficio per alienazione prima dell’edificazione non comporta un obbligo di comunicazione del contribuente ai sensi dell’art. 19; resta applicabile il termine triennale di decadenza, decorrente dalla registrazione dell’atto.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 9

    La disposizione è richiamata nel ragionamento sul possibile accesso dell’ufficio agli atti registrati, anche quando l’atto di alienazione sia registrato presso un ufficio diverso da quello dell’acquisto. Il richiamo non modifica la decorrenza del termine triennale.

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 24, che ha introdotto l’art. 53-bis nel D.P.R. n. 131/1986

    La Corte richiama i poteri dell’Amministrazione finanziaria di acquisire e utilizzare le informazioni sugli atti registrati per osservare che le difficoltà operative dell’ufficio non giustificano una diversa decorrenza della decadenza.

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3

    La disposizione prevede l’agevolazione per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati. La Corte non decide se le opere di urbanizzazione già eseguite escludano il beneficio, perché i relativi motivi sono assorbiti dall’accoglimento dell’eccezione di decadenza.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Va, conseguentemente accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., accolto il ricorso introduttivo e annullato l'avviso di liquidazione.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito, come avvenuto accogliendo il ricorso originario e annullando l’avviso.

Massime di principio

  • Per gli atti soggetti a imposta di registro che siano stati presentati per la registrazione, il termine di decadenza dell’Amministrazione decorre dalla richiesta di registrazione secondo la disciplina applicabile, non dalla successiva scadenza di un periodo concesso al contribuente per realizzare una condizione agevolativa.
  • Nel caso esaminato, l’avviso notificato oltre tre anni dalla registrazione è stato annullato per decadenza: la data di registrazione e quella di notifica sono quindi decisive per verificare la tempestività dell’azione fiscale.
  • La decisione non stabilisce se la preesistenza delle opere di urbanizzazione impedisca in sé di fruire dell’agevolazione: tale questione è rimasta assorbita e non va ricavata come principio di merito.
  • Se la controversia può essere definita sulla base degli atti senza ulteriori accertamenti, la Corte può cassare senza rinvio e decidere direttamente il merito, annullando l’atto impositivo.

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