Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46044/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente lamentava la mancata pronuncia della Corte di appello sulla richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna ex art. 175 c.p., già specificamente formulata in primo grado e reiterata in appello. Si censurava la silente omissione della Corte di appello rispetto a tale motivo di gravame e la mancanza di motivazione in ordine a quella richiesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione della richiesta di non menzione. Ha altresì disposto che, alla luce degli elementi già valorizzati dai giudici di merito (incensuratezza, contenuta gravità del fatto, segni di emenda e prognosi favorevole di astensione dalla commissione di ulteriori reati desunti anche dall'art. 133 c.p.), il beneficio della non menzione ex art. 175 c.p. poteva essere concesso direttamente in sede di legittimità senza necessità di nuovi accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di cassazione (richiamando l'art. 620 lett. i) c.p.p. e la giurisprudenza di legittimità). La condanna sostanziale (pena sospesa di 3 mesi per reati indicati negli artt. 337, 582, 585 c.p.) resta confermata salvo l'effetto della non menzione.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. pen.

    Il beneficio della non menzione è fondato sul principio dell'emenda e mira al recupero morale e sociale del condannato; può essere valutato anche indipendentemente dalla sospensione condizionale della pena quando gli elementi di merito lo giustifichino.

  • art. 133 cod. pen.

    Le circostanze e i criteri rilevati ai fini della prognosi di astensione e della determinazione della pena (art. 133) possono anche indicare la meritevolezza del beneficio della non menzione, se valorizzati dai giudici.

  • art. 620 lett. i) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, ove possibile senza accertamenti di fatto contrastanti, di disporre direttamente provvedimenti favorevoli (quali la concessione di un beneficio) sulla base degli elementi già contenuti nei provvedimenti di merito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso in relazione alle deduzioni effettuate in sede di appello; il ricorso è stato ammesso nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020

    Ha disciplinato la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; nel procedimento non è stata richiesta discussione orale e le parti hanno depositato conclusioni scritte.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021 (Rv. 281028)

    Principio di legittimità richiamato che ammette la possibilità per la Corte di cassazione di disporre direttamente il beneficio quando gli elementi di merito lo consentono senza nuovi accertamenti.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019 (Rv. 275813)

    Ribadisce che la non menzione non è necessariamente conseguente alla sospensione condizionale della pena e si fonda sul concetto di emenda.

Massime di principio

  • Se la Corte di merito omette di decidere espressamente su una specifica richiesta di beneficio sollevata dalla difesa, la sentenza può essere annullata per mancata motivazione.
  • La Corte di cassazione può annullare senza rinvio e, se gli elementi di fatto già accertati nei provvedimenti di merito sono sufficienti e non richiedono ulteriori valutazioni fattuali, può concedere direttamente il beneficio richiesto (art. 620 lett. i) c.p.p.).
  • Il beneficio della non menzione (art. 175 c.p.) si valuta sulla base dell'emenda e del processo di reinserimento sociale: rilevano incensuratezza, contenuta gravità del fatto, segni di ravvedimento/trauma che hanno contribuito all'emenda e prognosi favorevole di non recidiva.
  • La concessione della sospensione condizionale della pena e la concessione della non menzione sono autonome: la presenza dell'una può fornire elementi utili per l'altra, ma non è sempre necessario che siano concesse congiuntamente.
  • In sede di appello e di cassazione è importante che la difesa formuli e motivi espressamente la richiesta del beneficio; la Corte di merito è tenuta a pronunciarsi esplicitamente su ogni motivo di gravame.
  • Per ottenere che la Cassazione disponga direttamente un provvedimento favorevole bisogna dimostrare che la decisione non comporta accertamenti di fatto nuovi o contraddittori rispetto al materiale probatorio già valutato dai giudici di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.