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Sentenza

Sentenza del 03/02/2021 n. 2404 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La societa' aveva ricevuto due avvisi di accertamento per maggiori redditi (IRES, IVA e IRAP) relativi al 2004, per complessivi Euro 115.000 circa, sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza che riteneva fittizia una fattura (n.109 del 30.9.2004, importo imponibile Euro 115.505,00) per l'acquisto di telefoni cellulari nell'ambito di un presunto carosello IVA. La contribuente contestava l'accertamento davanti a CTP e CTR (entrambi negativi), quindi ricorreva in Cassazione denunciando insufficiente motivazione e violazione dell'art.109 TUIR, sostenendo il diritto alla detrazione IVA e alla deducibilita' dei costi.

La decisione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso nei limiti dell'ius superveniens, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviando alla CTR della Lombardia. I giudici di legittimita' hanno confermato i principi: l'Ufficio ha l'onere di provare, anche con elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, la fittizieta' oggettiva dell'operazione; se cio' e' dimostrato, l'onere probatorio si sposta sul contribuente che deve dimostrare l'effettiva esistenza dell'operazione con elementi idonei (non limitandosi alla sola fattura o ai bonifici). La CTR aveva ritenuto provata la fittizieta' sulla base di molteplici indizi (societa' "conduit", filiera artificiosa con piu' passaggi, ciclo finanziario anomalo, mancata prova dell'effettivo attraversamento della merce oltreconfine, assenza di struttura della societa' emittente). Tuttavia la CTR non aveva applicato il Decreto Legge n.16/2012, art.8 (convertito dalla L.44/2012), che dispone, per le operazioni oggettivamente inesistenti, la non concorrenza ai fini del reddito dei componenti positivi direttamente afferenti alle spese non ammesse in deduzione; la Cassazione ha quindi rinviato per la corretta applicazione di tale ius superveniens e per il ricalcolo degli effetti fiscali.

Norme richiamate

  • DPR n. 917/1986 (TUIR), articolo 109

    la deducibilita' dei costi richiede certezza ed inerenza; se manca il nesso funzionale tra costo e attivita' d'impresa (operazioni fittizie), il costo non e' deducibile

  • Decreto Legge n. 16/2012, articolo 8 (convertito L. n. 44/2012)

    ius superveniens: per operazioni oggettivamente inesistenti, i componenti positivi direttamente afferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni/servizi non effettivamente scambiati non concorrono alla formazione del reddito entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione

  • Decreto Legge n. 331/1992, articolo 41

    citato in relazione alle cessioni intra-UE

    disciplina dell'esenzione IVA per cessioni intracomunitarie; la sussistenza dell'esenzione richiede la prova dell'effettivo trasporto/uscita della merce dal territorio nazionale

  • Principio di neutralita' IVA e giurisprudenza comunitaria

    Corte di Giustizia C-104/12 (Wolfram Becker), C-496/11 (Portugal Telecom)

    il diritto alla detrazione IVA richiede un nesso diretto tra operazioni a monte e a valle e la genuinita' dei soggetti coinvolti; il versamento dell'IVA a soggetti non genuini impedisce la detrazione

  • Codice di procedura civile, articolo 360 c.p.c.

    mezzi di cassazione per vizio di legge e per omessa/insufficiente motivazione: il ricorso puo' censurare motivazione o applicazione di norme

Massime di principio

  • Onere della prova: l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare che una fattura concerne un'operazione oggettivamente inesistente mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; solo allora l'onere si sposta sul contribuente.
  • Prove ammissibili: i documenti formali (fatture, bonifici, scritture contabili) non sono di per se' idonei a provare l'effettiva esistenza dell'operazione quando esistono indizi di artificiosita' (conduit company, filiera artificiosa, ciclo finanziario anomalo); servono elementi concreti come prova del trasferimento di merce, struttura operativa, rapporti contrattuali effettivi, documenti di trasporto / doganali e riscontri esteri.
  • Effetti IVA e imposte sui redditi: se l'operazione e' oggettivamente inesistente la detrazione IVA e la deduzione del costo sono negate; dopo l'entrata in vigore del D.L. 16/2012, art.8, il giudice deve altresi' valutare che i componenti positivi direttamente afferenti alle spese non dedotte non concorrano alla formazione del reddito nei limiti previsti (correzione della determinazione reddituale).
  • Criteri indiziari tipici: presenza di societa' "cartiere" o "conduit", pluralita' di passaggi senza ragioni economiche, pagamenti anticipati/inconsueti, mancata evidenza dell'uscita della merce dal territorio, collegamenti con filoni di frode carosello costituiscono indici rilevanti di fittizieta'.
  • Difesa del contribuente: per contrastare l'accertamento e' necessario produrre elementi probatori idonei e specifici (prove logistiche e materiali del ciclo commerciale, documentazione di trasporto e doganale, corrispondenza commerciale, prove di struttura aziendale e di concreta esecuzione delle operazioni) non limitandosi a fatture e pagamenti.

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