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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24467/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'accertamento, da parte del Commissario agli Usi Civici per la Regione Abruzzo, della natura demaniale civica di alcuni fondi in agro di Bomba, località Monte Pallano, con ordine di reintegra in favore del Comune. In appello il soggetto che occupava o rivendicava i fondi sosteneva che i cosiddetti coloni inamovibili, insediatisi prima del 1810, avessero acquisito una posizione assimilabile a quella del dominus, con migliorie fixe vinctae, sicché sarebbe stata applicabile la disciplina del r.d. 10 marzo 1810, art. 30, con possibilità di affrancazione o liquidazione degli usi civici. La Corte d'appello ha ritenuto inammissibili le questioni nuove introdotte con la memoria del nuovo difensore e ha comunque escluso la prova dei presupposti invocati: nessun pagamento di canoni, neppure in natura, nessuna dimostrazione delle migliorie agrarie richieste, nessun atto di affrancazione, legalizzazione o riconoscimento delle occupazioni. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la sentenza dichiarato inammissibili le difese svolte con la memoria del nuovo difensore; 2) violazione delle norme sulla ripartizione dei demani del 1807 e dell'art. 30 del r.d. 10 marzo 1810, in tema di regime delle colonie inamovibili nei demani comunali, sostenendo che la Corte d'appello avesse mal applicato la disciplina sostanziale e trascurato documenti e dottrina rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non decisivo e comunque privo di rilievo rispetto alla ratio della decisione di merito, perché la Corte d'appello aveva fondato il rigetto sull'assetto complessivo delle censure e sui presupposti fattuali non provati. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: mancava la prova del pagamento di canoni e delle migliorie agrarie, e la censura, pur formalmente qualificata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere un riesame del merito e del materiale probatorio, precluso in cassazione. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune controricorrente, liquidate in euro 3.000, oltre spese forfettarie.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    È stata esclusa la decisività della censura sull'inammissibilità delle difese nuove, poiché la questione non incideva sulla ratio decidendi della sentenza di merito.

  • r.d. 8 giugno 1807, artt. 10 e 13

    Le norme sono state richiamate dalla parte ricorrente per sostenere la disciplina dei demani, ma la censura è stata giudicata inammissibile perché non colpiva la ratio della decisione.

  • r.d. 10 marzo 1810, art. 30

    La Corte ha rilevato che la sua invocazione non era sufficiente, in mancanza della prova dei presupposti fattuali richiesti (canoni e migliorie agrarie) e del relativo provvedimento amministrativo di legittimazione/affrancazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Lo scrutinio della norma comporta una declaratoria di inammissibilità del ricorso quando la censura non supera il filtro di manifesta inconsistenza rispetto all'orientamento di legittimità e alla ratio decidendi.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    È richiamato nel passaggio sulla rilevanza dell'inammissibilità ai fini del ricorso incidentale tardivo.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato come parametro per la funzione di filtro, a sostegno della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato in via analogica nel ragionamento sulla funzione di filtro e sulla rapidità della delibazione dei ricorsi inconsistenti.

Massime di principio

  • In cassazione la censura deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata: se il motivo non incide sulla base logico-giuridica della decisione, è inammissibile per difetto di decisività.
  • La denuncia di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto e del materiale probatorio quando la decisione di merito si fonda su un accertamento fattuale non adeguatamente scalfito.
  • Quando la disciplina invocata presuppone specifici fatti costitutivi, il ricorrente deve confrontarsi con tali presupposti; in mancanza di prova dei fatti decisivi, la questione di diritto resta priva di concreta incidenza.
  • Il giudizio di legittimità non consente di introdurre documenti o elementi non conoscibili o comunque estranei al perimetro del controllo, se la censura non supera la soglia del mero dissenso sul merito.
  • La funzione filtro dell'inammissibilità opera per evitare l'esame pieno di ricorsi che non scalfiscono l'impianto argomentativo della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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