Regolamento (UE) 2023/2218
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2218 della Commissione, del 16 ottobre 2023, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione uniforme di una specifica merce nella nomenclatura combinata, al fine di garantire un’applicazione omogenea delle regole tariffarie nell’Unione. La merce descritta in allegato, costituita da granuli di agarosio modificati chimicamente con proteina A e utilizzata come resina per cromatografia di affinità, deve essere classificata nel codice NC 3913 90 00. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’utilizzo delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi al nuovo inquadramento.
Classificazione doganale uniforme di talune merci nella nomenclatura combinata (NC), con indicazione del codice NC 3913 90 00 per granuli di agarosio modificati chimicamente con proteina A.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione tariffaria, nella nomenclatura combinata dell’Unione, delle merci descritte nell’allegato del regolamento. Vincola le autorità doganali degli Stati membri e i soggetti interessati dall’importazione/esportazione delle merci in questione, ai fini dell’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e delle misure collegate. Restano rilevanti le informazioni tariffarie vincolanti (ITV/BTI) non conformi, che possono essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; l’entrata in vigore decorre dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2218 della Commissione interviene per assicurare l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata prevista dal regolamento (CEE) n. 2658/87. La misura si fonda sul regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione), in particolare sugli articoli 57, paragrafo 4, e 58, paragrafo 2, e risponde all’esigenza di stabilire una classificazione doganale coerente per una specifica merce descritta nell’allegato.
Finalità e contesto
I considerando chiariscono che le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata devono essere applicate in modo uniforme a tutte le merci rientranti nell’ambito delle misure tariffarie o di altra natura basate su tale nomenclatura. La Commissione precisa quindi che le merci elencate nell’allegato devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato, sulla base delle motivazioni tecniche riportate nella tabella.
Oggetto della classificazione
L’allegato riguarda granuli di agarosio modificati chimicamente con il 10% in peso di proteina A, dispersi in un tampone acquoso di conservazione contenente, in peso, il 40-60% di granuli. Il prodotto è usato come resina nella cromatografia di affinità e agisce come filtrante selettivo per isolare anticorpi, ad esempio anticorpi monoclonali. Il prodotto è confezionato in recipienti da 50 litri.
Inquadramento doganale e motivazione
La classificazione è effettuata nel codice NC 3913 90 00. La Commissione spiega che:
- il prodotto interagisce con anticorpi ma non ne contiene;
- la proteina A non è un prodotto immunologico ai sensi della nota 2 del capitolo 30, perché non è direttamente coinvolta nella regolazione dei processi immunologici;
- il prodotto è un polimero modificato chimicamente ai sensi della nota 5 del capitolo 39;
- essendo in forma di dispersione/sospensione, esso costituisce una forma primaria ai sensi della nota 6, lettera a), del capitolo 39;
- ne consegue l’inquadramento nella voce 3913, che copre i polimeri naturali modificati in forme primarie.
Restano quindi escluse le classificazioni nelle voci 3002, 3504 e 3926.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Il regolamento tutela la continuità operativa degli operatori prevedendo che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore. Il regime transitorio richiama espressamente l’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e portata applicativa
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Si tratta quindi di un atto di applicazione immediata per le autorità doganali e per gli operatori coinvolti nella classificazione tariffaria delle merci interessate.
Disposizioni principali
Classificazione della merce in allegato
Le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il prodotto descritto come granuli di agarosio modificati chimicamente con il 10% in peso di proteina A, disperso in tampone acquoso di conservazione e impiegato come resina nella cromatografia di affinità, la classificazione è nel codice NC 3913 90 00.
Motivazione tecnica della classificazione
La Commissione richiama le regole generali 1 e 6 dell’interpretazione della nomenclatura combinata, la nota 5 e la nota 6, lettera a), del capitolo 39, nonché il testo dei codici NC 3913 e 3913 90 00. Il prodotto è qualificato come polimero naturale modificato in forma primaria; è esclusa la classificazione nella voce 3002, poiché la proteina A non è un prodotto immunologico, e nella voce 3504, nonché nella voce 3926.
Uso delle informazioni tariffarie vincolanti preesistenti
Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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