Cassazione Penale, Sentenza n. 32264/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la validità dell'ordinanza con la quale il GIP ordinava al pubblico ministero di formulare l'imputazione coatta, denunciando la violazione degli artt. 409, comma 2, 127, 178 e 179 c.p.p. Si deduceva che l'udienza del 16/03/2021, nella quale fu discussa l'opposizione all'archiviazione presentata dalla persona offesa, era stata celebrata senza la partecipazione dell'indagato e del suo difensore di ufficio e senza che all'indagato fosse stato notificato l'avviso di trattazione; per tali ragioni si assumeva la nullità assoluta del provvedimento
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che l'omesso avviso di trattazione costituisca nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, lett. b) e 179 c.p.p., richiamando l'art. 127, comma 5 c.p.p. (che impone il rispetto delle norme sui limiti della celebrazione dell'udienza a pena di nullità). Dall'estratto di notifica risultava che l'avviso era stato inviato solo al difensore della persona offesa e a un indirizzo PEC riconducibile alla Procura di Nuoro; pertanto l'udienza non poteva essere regolarmente celebrata. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Nuoro
Norme richiamate
art. 409 cod. proc. pen., comma 2
Riferito alla disciplina dell'opposizione all'archiviazione e alle garanzie procedurali connesse; la norma è stata evocata nel ricorso come quadro normativo della trattazione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione
art. 127 cod. proc. pen., comma 5
Il comma 5 prescrive il rispetto delle norme contenute nei commi precedenti a pena di nullità; la Corte ha richiamato questa disposizione per affermare che l'omesso avviso alle parti rende nulla la celebrazione dell'udienza
art. 178 cod. proc. pen., lett. b)
Individua come causa di nullità assoluta l'omesso avviso alle parti della celebrazione dell'udienza quando la legge lo richiede; la Corte ha ritenuto applicabile questa lettera al caso concreto
art. 179 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze della nullità assoluta; la Corte ha invocato questa norma per dichiarare la nullità del provvedimento e disporre l'annullamento senza rinvio
Massime di principio
- La mancata notifica dell'avviso di trattazione dell'udienza all'indagato e/o al suo difensore, quando prevista dalla legge, integra una nullità assoluta che invalida la celebrazione dell'udienza.
- L'invio dell'avviso solo ad altri soggetti (es. difensore della persona offesa o a PEC della Procura) non supplisce all'obbligo di notificare l'indagato o il suo difensore e non rende valida l'udienza.
- Di fronte a una nullità assoluta di questo tipo, il rimedio è l'annullamento del provvedimento; la corte di legittimità può pronunciare l'annullamento senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente per il seguito procedurale.
- In situazioni analoghe il difensore deve tempestivamente eccepire la nullità per ottenere l'annullamento del provvedimento e la rinnovazione dell'azione secondo le forme previste dalla legge.
- Il rispetto tassativo delle regole di notifica (art. 127 e ss.) è essenziale quando la celebrazione dell'udienza può determinare conseguenze rilevanti per la posizione dell'indagato; la loro inosservanza comporta l'illegittimità del procedimento adottato in quell'udienza.
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