Cassazione Penale, Sentenza n. 18039/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, in qualità di terzo interessato, impugna l'ordinanza di conferma del sequestro preventivo di due immobili disposta ex artt. 321, comma 2 c.p.p. e 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sostenendo la nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 125, comma 3 c.p.p., 321 c.p.p., 85-bis d.P.R. 309/1990 e 240-bis c.p. Deduce che non sussistono elementi concreti di concorso con l'indagato (il padre Pasquale Mancini), che la difesa ha prodotto documentazione (atti notarili e riferimenti alla provvista da parte dell'avo materno) a dimostrazione della lecita origine dei fondi impiegati per gli acquisti immobiliari e della capacità di spesa dell'avo, e che il Tribunale ha travisato o omesso di considerare tali elementi; contesta altresì la valutazione sulla correlazione temporale vendita/acquisto ritenuta dal Tribunale come stratagemma per occultare la provenienza illecita; infine cita la sentenza CEDU Isaia c. Italia per sostenere la necessità di motivare il nesso tra attività delittuose e beni sequestrati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure manifestamente infondate e ha richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o per vizi della motivazione così gravi da rendere del tutto incomprensibile il percorso logico-giuridico. Il Collegio ha valutato che il Tribunale aveva motivatamente ritenuto non documentata la lecita provenienza del denaro (assenza di documentazione dell'effettivo passaggio di somme in favore del ricorrente) e che la contiguità temporale tra vendita e nuovo acquisto rende più difficile risalire all'origine della provvista. Ha inoltre condiviso la valutazione circa l'assenza di redditi leciti del ricorrente all'epoca degli acquisti e la mancanza di documentazione idonea sui pagamenti rateali e sull'ulteriore vaglia da 10.000 euro. La doglianza relativa alla decisione CEDU è stata dichiarata inammissibile perché la questione non era stata proposta davanti al Tribunale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata come base procedurale per il sequestro preventivo in sede di indagini/riesame; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del disposto nel confermare il sequestro quando non comprovata la lecita origine della provvista.
art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione specifica sul sequestro preventivo per i beni ritenuti provenienti da attività di traffico di stupefacenti; il provvedimento impugnato è stato emesso ai sensi di questa norma e la Cassazione ne ha ritenuto legittimo l'impiego alla luce della motivazione del Tribunale.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma penale che incrimina il traffico di stupefacenti; citata poiché l'indagato (il padre) è destinatario del procedimento e del sequestro, elemento che giustifica l'esame del nesso tra attività illecita e beni.
art. 325 cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro: ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali; la Corte ha applicato questa regola per dichiarare inammissibile il ricorso.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente come possibile vizio procedurale; la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione formale o sostanziale tale da rendere il provvedimento impugnato illegittimo.
art. 240-bis cod. pen.
Richiamato dal ricorrente tra le norme contestate (riguarda reati relativi a falsità in atti pubblici/privati); la Corte non ha però trovato che l'asserita falsa attestazione in atto pubblico, o la sua possibile rilevanza, fosse idonea a invalidare il sequestro così come motivato.
art. 606 cod. proc. pen., lett. e)
Richiamata dalla Corte per precisare che l'illogicità manifesta della motivazione è deducibile in Cassazione solo tramite il motivo specifico previsto da questa lettera; la Corte ha ritenuto che non fosse stato prospettato il vizio così configurato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di somme a titolo di ammenda per ricorsi inammissibili; applicata dalla Corte per comminare al ricorrente il pagamento delle spese e della somma di euro 3.000.
Corte EDU, Isaia c. Italia, 25/09/2025
Sentenza internazionale richiamata dal ricorrente per lamentare insufficiente motivazione sul nesso tra reato e beni; la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione inammissibile perché la doglianza CEDU non era stata sollevata in sede di merito (Tribunale) e quindi non può essere dedotta direttamente in Cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o per vizi della motivazione così gravi da renderla del tutto incomprensibile: questioni di fatto e valutazioni di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione.
- Chi in qualità di terzo interessato contesta un sequestro preventivo deve produrre documentazione idonea e tracciabile a dimostrazione dell'effettivo passaggio di somme (es. bonifici, ricevute di pagamento, documenti bancari) e non può limitarsi a dichiarazioni notarili o a meri atti di compravendita se non accompagnati da elementi che provino la provenienza lecita della provvista.
- Operazioni immobiliari consecutive (vendita contestuale e acquisto a prezzi identici) possono essere considerate indici che rendono meno agevole risalire all'origine dei fondi e quindi giustificare approfondimenti o misure cautelari quando manca documentazione probatoria della provenienza lecita.
- Motivazioni commissionali basate sull'assenza di redditi dichiarati o di documentazione dei pagamenti sono fondate se la difesa non produce elementi probatori ulteriori; onere della prova della lecita provenienza grava sul terzo interessato che contesta il sequestro.
- Eccezioni basate su giurisprudenza internazionale (CEDU) devono essere sollevate nelle fasi procedurali precedenti (al giudice del riesame o in primo grado) per poter essere utilmente dedotte in Cassazione; altrimenti rischiano di essere dichiarate inammissibili.
- La mancata ammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e l'applicazione di ammende (art. 616 c.p.p.) se non sussistono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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