Sentenza n. 5732/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento - previa adozione di misure cautelari -del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n. 551, emanato in data 10/10/2025 dall'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, motivato essenzialmente dal rischio migratorio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Nel corso del giudizio, a seguito del remand disposto con precedente ordinanza collegiale, l'amministrazione ha rilasciato il visto precedentemente negato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il rilascio del visto aveva attribuito alla ricorrente il bene della vita perseguito e coincideva integralmente con il petitum del ricorso. Il Collegio ha posto le spese di lite a carico del MAECI, applicando il principio della soccombenza virtuale, poiché l'amministrazione aveva accolto la richiesta di visto solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla o riforma integralmente il provvedimento impugnato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente; nel caso concreto, il rilascio del visto ha attribuito integralmente il bene della vita richiesto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione attribuisce integralmente al ricorrente il bene della vita cui mirava l'impugnazione, viene meno l'interesse alla decisione sul provvedimento impugnato e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Il rilascio del bene richiesto soltanto dopo la proposizione del ricorso giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
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