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Sentenza

Sentenza n. 1577/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G17623 del 13/12/2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 104 del 20/12/2022, recante la definizione dei saldi spettanti per l'anno 2021 alle strutture private accreditate per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate sugli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero; - della Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G17148 del 6/12/2022, non ancora pubblicata ma citata nella n. G17623/2022, recante la definizione della remunerazione per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate sugli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero; - della Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G14656 del 26/10/2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 93 del 10/11/2022, recante la definizione del livello di finanziamento per l'anno 2021 delle funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva; - delle Determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G00083/2022 e n. G08567/2022, recanti la definizione dei livelli massimi di finanziamento per l'anno 2020 delle funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva, nonché del DCA n. 498/2019, recante il criterio del valore standard medio per la definizione del finanziamento delle funzioni assistenziali; - ove necessario, della D.G.R. n. 339/2021 recante la definizione dei livelli massimi di finanziamento 2021 per l'assistenza sanitaria e sociosanitaria e la disciplina delle relative regole di finanziamento, remunerazione e contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o collegato a quelli impugnati Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ospedale San Carlo di Nancy Gvm Care e Research S.r.l. il 3/5/2023: - della Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G17148 del 6/12/2022, non pubblicata, trasmessa dall'Associazione AIOP il 23/02/2023, recante la definizione della remunerazione per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate sugli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero ed il dettaglio dei dati impiegati dall'Amministrazione; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o collegato a quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202302019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali di programmazione e determinazione dei livelli di finanziamento e dei saldi 2021 per le funzioni assistenziali di pronto soccorso e terapia intensiva, nonché della remunerazione delle prestazioni ambulatoriali rese su accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, gestore di un ospedale privato accreditato dotato di pronto soccorso, terapia intensiva e posti letto contrattualizzati, ha impugnato gli atti regionali che hanno determinato i tetti e i saldi di finanziamento per l'anno 2021. Ha dedotto l'illegittimità della fissazione dei tetti di spesa per pronto soccorso e terapia intensiva, perché inferiori rispetto agli anni precedenti, adottati soltanto nel 2022 e quindi retroattivamente, nonché la loro asserita carenza di motivazione. Ha inoltre contestato il criterio del valore standard medio, sostenendo che la remunerazione parametrata agli accessi al pronto soccorso e ai transiti in terapia intensiva non tenesse adeguatamente conto dei costi fissi e dei costi di attesa derivanti dagli elevati standard organizzativi e di accreditamento imposti per tali servizi. Con motivi aggiunti ha impugnato la determinazione relativa alla remunerazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali rese su accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero, contestando il computo di 14.901 accessi valorizzabili anziché 17.981. La Regione ha eccepito, tra l'altro, la tardività dell'impugnazione di uno degli atti, l'intervenuto accordo tra le parti e l'accettazione dei budget e dei criteri di finanziamento mediante gli accordi contrattuali ex art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992. La ricorrente ha poi dichiarato venuto meno l'interesse sui motivi aggiunti in ragione dell'accordo regionale che aveva riconosciuto un maggior valore della produzione, insistendo invece sul ricorso introduttivo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo, ritenendo infondate le censure e omettendo di esaminare le eccezioni preliminari della Regione. Ha affermato che la fissazione dei tetti di spesa sanitaria è espressione di potestà autoritativa e programmatoria esclusiva della Regione, necessaria per l'equilibrio finanziario e la razionalizzazione della spesa pubblica. La determinazione può essere adottata anche nel corso dell'anno di riferimento e produrre effetti retroattivi, poiché tale caratteristica è fisiologica nel sistema di programmazione sanitaria. Gli operatori privati non possono vantare un affidamento alla conservazione dei criteri o dei livelli di finanziamento degli anni precedenti, che hanno efficacia annuale e sono soggetti all'evoluzione del fabbisogno e delle risorse disponibili. Il Collegio ha inoltre ritenuto legittimo il criterio del valore standard medio, adottato dalla Regione nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica in assenza del decreto ministeriale previsto dall'art. 8-sexies, comma 3, d.lgs. 502/1992. Il criterio, basato sugli accessi netti al pronto soccorso e sui transiti o sulle giornate di occupazione dei posti letto di terapia intensiva, è stato ritenuto idoneo a determinare il finanziamento provvisorio e consuntivo. La censura relativa alla mancata remunerazione dei costi di attesa è stata respinta perché gli atti regionali prevedevano forme integrative di finanziamento per le attività caratterizzate da rilevanti costi di attesa, nel rispetto dei tetti massimi ritenuti legittimi. I motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, non per cessazione della materia del contendere, poiché l'interesse era venuto meno in conseguenza dell'accordo tra le parti e del riconoscimento di un maggior valore della produzione, senza integrale soddisfazione della pretesa mediante annullamento degli atti. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    La Regione richiama gli accordi contrattuali con le strutture private, nei quali sarebbero stati accettati il budget massimo e le modalità regionali di finanziamento; tale profilo non è stato esaminato nel merito per l'infondatezza del ricorso introduttivo.

  • art. 8-sexies, comma 3, d.lgs. 502/1992

    criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali in argomento e per la loro remunerazione massima (…) sulla base di standard organizzativi, costi unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando appropriato, del volume dell'attività svolta

    In assenza dello specifico decreto ministeriale previsto dalla norma, la Regione può individuare, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, un criterio di finanziamento e remunerazione delle funzioni assistenziali.

  • DCA n. 498/2019

    Ha introdotto il criterio del valore standard medio, fondato sul rapporto tra accessi o transiti e livello massimo di finanziamento, utilizzato dalla Regione per la determinazione del finanziamento delle funzioni assistenziali.

  • D.G.R. n. 339/2021

    Atto regionale di programmazione richiamato quale base del finanziamento 2021 e del calcolo dei finanziamenti per le funzioni assistenziali.

  • art. 30 c.p.a.

Massime di principio

  • La fissazione dei tetti massimi di spesa sanitaria per le strutture private accreditate costituisce esercizio di potestà autoritativa e programmatoria regionale, non rimesso alla sola negoziazione convenzionale, ed è funzionale all'equilibrio finanziario e alla razionalizzazione della spesa pubblica.
  • La determinazione regionale dei tetti di spesa sanitaria può essere adottata in corso d'anno e avere effetti retroattivi, poiché il budget sanitario è fisiologicamente definito anche alla luce dei risultati di finanza pubblica e delle esigenze di contenimento della spesa.
  • Le strutture private accreditate non possono fondare un affidamento qualificato sulla conservazione, per gli anni successivi, dei livelli o dei criteri di finanziamento applicati nelle annualità precedenti, in quanto gli atti di programmazione sanitaria hanno efficacia annuale e sono soggetti al mutamento del fabbisogno e delle risorse disponibili.
  • In assenza del decreto ministeriale previsto dall'art. 8-sexies, comma 3, d.lgs. 502/1992, la Regione può esercitare la propria discrezionalità tecnica individuando criteri di finanziamento delle funzioni assistenziali basati, tra l'altro, su standard organizzativi, costi predefiniti e volume dell'attività, purché il criterio sia ragionevole e coerente con la programmazione sanitaria.
  • La remunerazione delle funzioni sanitarie caratterizzate da rilevanti costi di attesa può essere determinata mediante criteri correlati al volume degli accessi o dei transiti, quando il sistema regionale preveda anche forme integrative di finanziamento dirette a valorizzare tali costi, nel rispetto dei tetti massimi di spesa.
  • Quando un accordo sopravvenuto riconosce al ricorrente un maggior valore della produzione e determina il venir meno dell'interesse alla decisione sui motivi aggiunti, il giudizio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, e non necessariamente si verifica la cessazione della materia del contendere, se la pretesa non è stata integralmente soddisfatta mediante annullamento degli atti.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioAutotutela
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblicoSopravvenuta carenza di interesse

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