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Sentenza

Sentenza n. 4524/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per un mese

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La docente aveva impugnato il provvedimento disciplinare con cui l'Università le aveva inflitto la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per un mese, con esonero dall'insegnamento e dalle funzioni accademiche, perdita dell'anzianità per il periodo di sospensione e interdizione temporanea da incarichi istituzionali universitari. Gli addebiti definitivamente posti a fondamento della sanzione riguardavano il coinvolgimento indebito di alcune collaboratrici nell'attività di referaggio di articoli scientifici e nelle attività didattico-amministrative relative alla conduzione degli esami e alla gestione delle tesi di laurea. In appello la docente ha dedotto: 1) che il TAR avesse erroneamente fondato la decisione sulla nota di invio del delegato della Rettrice, atto istruttorio, anziché sul parere vincolante del collegio di disciplina, e che alcune affermazioni sui fatti fossero prive di adeguato riscontro probatorio; 2) la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, sostenendo che l'Università non avrebbe considerato le sue deduzioni e che la contestazione relativa alla cessione delle credenziali di accesso al sistema informatico sarebbe stata introdotta senza preventiva contestazione; 3) la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione, ritenuta eccessiva rispetto alla riduzione degli addebiti da sei a due e al riconoscimento di un'attenuante soggettiva. L'appellante ha inoltre genericamente riproposto le censure di primo grado non espressamente esaminate.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto irrilevante che il TAR avesse riportato passi della nota di invio, poiché tali passi riguardavano le stesse due condotte successivamente ritenute disciplinarmente rilevanti dal collegio di disciplina e servivano a ricostruire il materiale istruttorio confluito nel parere vincolante e nel provvedimento finale. Le condotte risultavano adeguatamente comprovate dalla corrispondenza e-mail, dalle testimonianze e dagli altri atti istruttori: in particolare, emergevano la trasmissione delle credenziali personali di accesso al sistema INFOSTUD, il coinvolgimento delle collaboratrici in attività amministrative estranee alla ricerca e lo svolgimento di attività di referaggio. Non era necessaria l'individuazione di uno specifico referaggio trasmesso senza revisione della docente, poiché l'addebito risultava già dimostrato; spettava eventualmente all'appellante fornire la prova contraria. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha rilevato che la censura relativa alla mancata considerazione delle difese era generica, non indicando quali difese sarebbero state ignorate. La riduzione degli addebiti da parte del collegio di disciplina dimostrava, al contrario, che le deduzioni difensive erano state esaminate. La cessione delle credenziali non costituiva un autonomo addebito, ma un elemento della più ampia condotta di coinvolgimento sproporzionato delle collaboratrici in attività burocratiche e amministrative; inoltre, l'appellante non aveva indicato quali specifici elementi difensivi avrebbero potuto escludere la propria responsabilità. Quanto al terzo motivo, la sanzione è stata ritenuta proporzionata e non manifestamente illogica o irragionevole. La riduzione degli addebiti non imponeva necessariamente la derubricazione dalla sospensione alla censura, potendo tradursi nella riduzione della durata della sospensione, come avvenuto con l'applicazione del minimo di un mese. Il parere del collegio aveva inoltre considerato le difficoltà dell'Ateneo nella transizione dall'analogico al digitale, riconoscendo un'attenuante soggettiva, e aveva personalizzato la valutazione della responsabilità. La generica riproposizione dei motivi di primo grado è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica enucleazione; le censure già respinte dal TAR e non impugnate si erano comunque coperte di giudicato. L'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 10, Regolamento di disciplina dell'Università

    La disposizione è richiamata in relazione alla sospensione dei termini del procedimento disciplinare per esigenze istruttorie.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

  • art. 105 c.p.a.

    Richiamato indirettamente nel riferimento al rinvio al primo giudice, senza applicazione nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro una sanzione disciplinare, il richiamo da parte del giudice a elementi contenuti in un atto endoprocedimentale non vizia la decisione quando tali elementi riguardano le medesime condotte definitivamente poste a fondamento della sanzione e risultano confermati dal parere dell'organo disciplinare e dal provvedimento finale.
  • Quando un addebito disciplinare è adeguatamente comprovato da corrispondenza, testimonianze e altri elementi istruttori, l'amministrazione non è tenuta a produrre ulteriori documenti meramente confermativi; spetta al destinatario della sanzione allegare e provare circostanze idonee a smentire gli elementi acquisiti.
  • La contestazione della violazione del diritto di difesa è generica e infondata se il destinatario non indica quali specifiche deduzioni siano state ignorate dall'amministrazione; la riduzione degli addebiti all'esito dell'istruttoria costituisce, al contrario, indice dell'effettiva considerazione delle difese.
  • Una circostanza fattuale utilizzata per descrivere le modalità di una condotta disciplinarmente contestata non costituisce un nuovo autonomo addebito, quando non amplia l'oggetto sostanziale della contestazione e resta interna alla condotta già formalmente contestata.
  • La riduzione del numero degli addebiti e il riconoscimento di un'attenuante non impongono necessariamente la sostituzione del tipo di sanzione con una meno grave: il principio di proporzionalità può essere rispettato anche mediante la riduzione della durata della sanzione, purché la valutazione complessiva non sia manifestamente illogica o irragionevole.
  • In appello, la mera riproduzione o il generico richiamo ai motivi di primo grado non soddisfa l'onere di specifica riproposizione delle censure non esaminate, se il relativo contenuto non è autonomamente percepibile dall'atto di appello senza consultare il fascicolo di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento disciplinareAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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