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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47574/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per il reato di traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990). Il difensore deduce violazioni di norme sul provvedimento cautelare (artt. 273, 274, 275 c.p.p.), difetto e vizio di motivazione, errata ricostruzione dei fatti e degli elementi indiziari (soprattutto sovrapposizione di dichiarazioni di un collaboratore con conversazioni intercettate), omessa valutazione delle memorie difensive e delle dichiarazioni contraddittorie di altri collaboratori, insufficiente valutazione del tempo intercorso (fatti del 2019) e criticabile valutazione del pericolo di reiterazione e di fuga.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale si basasse su un sillogismo accusatorio inadeguato: l'intraneità del ricorrente al gruppo Porcaro è stata desunta in modo non sufficiente dalle fonti (riconoscimento fotografico, semplice presenza a captazioni in cui non gli sono attribuite espressioni, dichiarazioni di un collaboratore) e senza considerare efficacemente le memorie difensive e le dichiarazioni contraddittorie di altri collaboratori. Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai fini dell'aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1), occorre provare la finalità specifica e la consapevolezza dell'ausilio al sodalizio. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 74)

    art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale contestata (illecito in materia di stupefacenti). La Corte ha valutato che l'accusa per tale reato non era sorretta da indizi cautelari adeguatamente motivati in relazione alla partecipazione associativa e alla circostanza aggravante.

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Richiamato come parametro di legittimità della motivazione del provvedimento cautelare: la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione ai sensi dell'art. 273, essendo mancata una spiegazione adeguata della gravità indiziaria.

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Richiamato in relazione ai presupposti e alle esigenze che giustificano la custodia cautelare. La Corte ha sottolineato carenze nello scrutinio delle esigenze cautelari e nella motivazione rispetto a tali articoli.

  • Codice di procedura penale, art. 275

    Rilevante per l'analisi della gravità indiziaria e della motivazione; la Corte ha censurato la valutazione indiziaria operata nel provvedimento impugnato anche sotto il profilo previsto da tale norma.

  • Codice penale, art. 416‑bis.1

    Sulle aggravanti di agevolazione mafiosa la Corte richiama che occorre provare la finalità specifica del reato e la consapevolezza di favorire l'organizzazione: non è sufficiente la mera contestualità ambientale o la semplice relazione con affiliati.

  • Codice di procedura penale, art. 309, comma 7

    art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per individuare la competenza del Tribunale cui rinviare il nuovo esame; la Corte dispone il rinvio per nuovo giudizio ai sensi di tale disposizione.

  • Disposizioni attuative codice proc. pen., art. 94, comma 1‑ter

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Previsione richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito dell'annullamento con rinvio.

Massime di principio

  • La mera presenza in una conversazione intercettata o il riconoscimento fotografico non sono, di per sé, indizi gravi, precisi e concordanti tali da fondare la partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: bisogna dimostrare l'interazione strutturata e il contributo operativo al gruppo.
  • Per l'aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416‑bis.1) è necessaria prova rigorosa della finalità specifica di favorire l'organizzazione e della consapevolezza dell'autore di agire a vantaggio del sodalizio; non si può diluire la circostanza nell'ambiente contestuale.
  • In sede cautelare il giudice deve valutare e motivare espressamente la gravità indiziaria tenendo conto anche delle memorie difensive e delle dichiarazioni contradittorie di collaboratori; l'omessa considerazione di elementi difensivi rilevanti può determinare l'annullamento del provvedimento.
  • Il tempo intercorrente tra i fatti e la misura cautelare incide sulla valutazione del pericolo di reiterazione e sulla portata del regime presuntivo: la motivazione deve collegare temporalità, gravità e necessità della misura.
  • Per la configurazione della partecipazione associativa non è sufficiente la condivisione di intenti o la disponibilità verso un singolo associato: è richiesta la volontaria e consapevole realizzazione di attività concrete e funzionali all'associazione.
  • Gli atti cautelari devono essere proporzionati e adeguatamente motivati rispetto ai tre profili tipici (pericolosità intrinseca, pericolo di fuga, esigenze di accertamento); valutazioni generiche o scontate sul 'radicamento' non bastano se non supportate da elementi concreti.

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