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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31482/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione volto a censurare: 1) nullità della sentenza per omissione di notificazione al difensore dell'ordinanza di sospensione e rinvio dell'udienza (art. 420‑quinquies, comma 3 c.p.p.); 2) vizio di motivazione in ordine alla responsabilità, sostenendo che non sarebbe provata la partecipazione della Jovanovic basandosi sul riconoscimento della persona offesa e su mere consuetudini di azione con la complice; 3) illegittimità del diniego delle attenuanti generiche e dell'aumento di pena ai sensi dell'art. 63, comma 4 c.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo, osservando che l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere notificato al difensore di fiducia che rivestiva tale qualità al momento della fissazione e non al successivo difensore nominato, richiamando precedenti giurisprudenziali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per essere censura di merito: la Corte territoriale aveva motivatamente ritenuto affidabile il riconoscimento della persona offesa, corroborato dall'arresto/identificazione delle due donne in relazione ad altri furti con identico modus operandi. Il terzo motivo è stato anch'esso ritenuto inammissibile: il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato dall'assenza di elementi favorevoli e l'aumento di pena ex art. 63, comma 4 è stato applicato nella misura minima secondo valutazione di merito non sindacabile in Cassazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 420‑quinquies, comma 3, cod. proc. pen.

    La notificazione dell'ordinanza di sospensione e fissazione dell'udienza va effettuata al difensore che risultava nella qualità di difensore al momento della fissazione; non sussiste obbligo di notificarla al difensore successivamente nominato

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata a supporto delle censure dedotte in cassazione (regole di ammissibilità delle impugnazioni); il ricorso è stato valutato alla luce del relativo prescritto

  • art. 62‑bis cod. pen.

    La Corte territoriale, valutando l'assenza di elementi favorevoli, ha legittimamente escluso le attenuanti generiche, decisione fondata su apprezzamento di merito non sindacabile in Cassazione

  • art. 63, comma 4, cod. pen.

    L'aumento di pena è stato motivato dalla Corte di appello e applicato nella misura minima, risultando una valutazione prudente e non arbitraria, quindi insindacabile in sede di legittimità

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015 e Sez. 3, n. 5096 del 10/10/2013

    Principio secondo cui l'avviso di fissazione dell'udienza cristallizza la situazione processuale e deve essere inviato al difensore risultante al momento dell'inoltro; nessun obbligo di rinnovazione della notifica verso difensore successivamente nominato

Massime di principio

  • L'avviso di fissazione dell'udienza deve essere inviato al difensore che aveva quella qualifica al momento della fissazione: la nomina di un nuovo difensore successiva non obbliga la cancelleria a ripetere la comunicazione
  • La Corte di legittimità non riesamina i fatti e le prove se la motivazione della Corte territoriale è congrua e non manifestamente illogica: le censure che impongono una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili
  • Il riconoscimento operato dalla persona offesa, se adeguatamente motivato e corroborato da elementi di contesto (es. arresti o identificazioni per reati simili, modus operandi), può essere ritenuto sufficiente per la responsabilità
  • La valutazione sull'ottenimento o meno delle attenuanti generiche è di merito e richiede elementi favorevoli concreti; l'assenza di tali elementi legittima il diniego e non è sindacabile in Cassazione salvo motivazione manifestamente illogica
  • L'aumento di pena ex art. 63, comma 4 può essere applicato in misura minima sulla base di una valutazione complessiva e proporzionata delle circostanze, decisione che non è sindacabile in sede di legittimità se ben motivata

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