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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24793/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da numerose intimazioni e avvisi di pagamento collegati a cartelle esattoriali riferite a redditi del 1997 e degli anni successivi. Il contribuente ha contestato, in particolare, di non aver mai ricevuto la notifica di tre cartelle prodromiche agli atti di riscossione impugnati. Dopo il rigetto dell’azione in primo grado e il successivo rigetto dell’appello da parte del giudice tributario regionale, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992. Ha sostenuto che il giudice d’appello aveva rigettato il gravame senza esaminare le specifiche doglianze relative alla ritualità delle notifiche delle cartelle, limitandosi ad affermazioni generiche e apodittiche. Con gli altri tre motivi ha poi dedotto violazioni delle norme sulla notificazione degli atti esattoriali e processuali, ma tali doglianze sono rimaste assorbite.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza impugnata affetta da motivazione apparente, perché la commissione regionale si era limitata a qualificare le contestazioni del contribuente come pretestuose e dilatorie, senza esporre un percorso argomentativo idoneo a far comprendere le ragioni giuridiche del rigetto delle censure sulla notifica delle cartelle. In conseguenza, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare l’appello e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Restano assorbiti gli ulteriori motivi relativi alla violazione delle norme sulle notificazioni.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La mancanza di una motivazione effettiva e intelligibile determina la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Anche nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione non meramente apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La denuncia della nullità della sentenza è veicolata come vizio processuale deducibile in cassazione.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti in tema di notificazione delle cartelle.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti in tema di notificazione delle cartelle.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato nei motivi assorbiti quale norma sulla notificazione degli atti della riscossione.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nei motivi assorbiti quale norma sulla notificazione degli atti tributari.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione apparente non supera il "minimo costituzionale" richiesto per le decisioni giudiziarie.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice si limita a formule generiche o apodittiche senza indicare gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche poste a base della decisione.
  • In appello la motivazione per relationem è legittima solo se consente di ricostruire, tramite la sentenza di primo grado e la decisione impugnata, un percorso argomentativo chiaro e controllabile, comprensivo della valutazione delle specifiche censure proposte.
  • Se la sentenza d’appello non mostra di aver esaminato e valutato i motivi di gravame, ma si limita ad aderire alla decisione precedente o a liquidare le difese come pretestuose, ricorre il vizio di motivazione apparente.
  • Quando viene accolto il motivo che denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, restano assorbiti i motivi che investono il merito della controversia.
  • Nel processo tributario, come nel processo civile, la motivazione deve consentire il controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento decisorio e non può risolversi in una mera affermazione conclusiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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