Cassazione Penale, Sentenza n. 17703/2024 del 06/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto penale: il GIP aveva ritenuto tardiva l'opposizione considerando la data di notificazione al imputato (17/10/2023), mentre il ricorrente deduceva che il decreto era stato notificato al difensore in proprio il 02/11/2023 e che l'opposizione depositata il 17/11/2023 era pertanto tempestiva ai sensi dell'art.461 c.1 c.p.p.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che il decreto penale era stato notificato al difensore in proprio il 02/11/2023 e che, ai sensi dell'art.585 c.3 c.p.p., quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il difensore opera il termine che scade per ultimo. Pertanto l'opposizione del 17/11/2023 doveva essere considerata tempestiva. Il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Roma, Ufficio GIP, per nuovo esame.
Norme richiamate
art.461 cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di opposizione al decreto penale (quindici giorni) e le regole sulla tempestività dell'opposizione; richiamata per determinare il termine decorrenza dell'opposizione.
art.585, comma 3, cod. proc. pen.
«Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo»
Applicata per affermare che se la notificazione al difensore avviene in data successiva a quella dell'imputato, il termine per proporre l'opposizione si computa dalla data più tardiva, valevole per entrambi.
art.461, comma 6, cod. proc. pen.
Riferito in relazione all'ammissibilità del ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile ai sensi di tale disposizione.
art.185, commi 2 lett. b) e 2-bis, d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada)
Norma sostanziale relativa all'illecito contestato con il decreto penale; presente solo come riferimento al reato per cui era stato emesso il decreto penale impugnato.
Massime di principio
- Per il calcolo del termine per proporre opposizione a decreto penale (art.461 c.1 c.p.p.) va presa in considerazione la data di notificazione più tardiva tra quella all'imputato e quella al difensore: se il difensore è notificato dopo l'imputato, il termine decorre da quest'ultima data (art.585 c.3 c.p.p.).
- Se un giudice dichiara inammissibile un'opposizione basandosi su una data di notificazione non corretta (es. considerando quella all'imputato anziché quella al difensore), tale decisione può essere annullata in sede di impugnazione, con rinvio per nuovo esame.
- È fondamentale conservare e produrre la prova della data di notificazione al difensore (ricevute, attestazioni di notifica) quando si impugna la tempestività di un atto processuale.
- La Cassazione può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito per un nuovo esame quando riconosce un vizio procedurale nel provvedimento impugnato relativo alla valutazione della tempestività.
- In casi analoghi, prima di dichiarare inammissibile un'opposizione per tardività, il giudice deve verificare l'esatta data di notificazione al difensore; in mancanza di tale verifica il provvedimento è vulnerabile di impugnazione.
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