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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11078/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una servitù di passaggio costituita con rogito del 10.10.1971 a favore di un fondo poi divenuto di proprietà della ricorrente, gravante sul fondo attualmente in comproprietà dei resistenti. I proprietari del fondo servente hanno chiesto l'accertamento dell'estinzione della servitù ex art. 1055 c.c., sostenendo che essa fosse in realtà una servitù coattiva sorta per effetto dell'interclusione del fondo dominante conseguente al frazionamento di un originario unico compendio, e che tale interclusione fosse cessata quando, dal 1983, era stato costituito un ulteriore accesso verso una nuova strada. Il Tribunale aveva però qualificato la servitù come volontaria e rigettato la domanda. La Corte d'appello, in riforma, ha invece ritenuto che la servitù fosse coattiva, poiché il fondo dominante era realmente intercluso al momento della costituzione del vincolo e non emergeva un inequivoco intento delle parti di assoggettarla al regime delle servitù volontarie; perciò ha dichiarato estinta la servitù per cessazione dell'interclusione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1032, 1051 e 1055 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente attribuito natura coattiva alla servitù limitandosi al dato dell'interclusione, senza considerare il complesso dei patti negoziali e l'esistenza di un accesso ulteriore già possibile; con il secondo ha denunciato violazione degli stessi articoli e carenza assoluta di motivazione, lamentando il mancato esame e l'omessa ammissione di prove orali che avrebbero dimostrato la possibilità di accesso del fondo dominante alla via pubblica e avrebbero potuto orientare per la natura convenzionale della servitù.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché diretto a contestare la valutazione di fatto compiuta dalla Corte d'appello sulla sussistenza dei presupposti della servitù coattiva e sulla qualificazione del vincolo, osservando che una servitù di passaggio costituita per contratto non perde natura coattiva quando ricorrano le condizioni di legge, anche se non esplicitate nell'atto e desumibili aliunde, salvo che emerga in modo inequivoco la volontà delle parti di regolare unicamente una servitù volontaria. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva logicamente valorizzato l'interclusione del fondo dominante al momento della vendita, la coincidenza temporale tra frazionamento e costituzione della servitù, la gratuità del vincolo e l'assenza di un intento espresso di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di riferibilità alla ratio decidendi, poiché le doglianze sulle prove orali e sulla presenza di un accesso alternativo miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto, non consentita in cassazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese, alla rifusione di un ulteriore importo ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    È richiamato solo come base del procedimento sommario introduttivo in primo grado.

  • art. 1055 c.c.

    La cessazione dell'interclusione comporta l'estinzione della servitù coattiva di passaggio, anche se il titolo negoziale non ne riporti espressamente i presupposti.

  • art. 1032 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme agli artt. 1051 e 1055 c.c. per contestare la qualificazione della servitù e il regime dell'interclusione.

  • art. 1051 c.c.

    Richiamato quale norma sul passaggio coattivo, in relazione al requisito dell'interclusione del fondo.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che non è consentito in cassazione chiedere una rivalutazione del compendio istruttorio.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro formale della censura per violazione di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Usato dalla ricorrente per dedurre vizi motivazionali; la Corte lo tratta come doglianza che in concreto mira a una nuova valutazione del fatto.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per escludere un'incompatibilità del consigliere delegato proponente.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato anch'esso per escludere l'incompatibilità del componente del collegio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata definita nel procedimento accelerato per ricorsi manifestamente infondati; la Corte richiama la proposta del consigliere delegato e la decisione conforme alla proposta.

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    La Corte, definendo il giudizio in conformità alla proposta, condanna la ricorrente al pagamento di somme ulteriori per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto se previsto.

Massime di principio

  • Una servitù di passaggio costituita per contratto può essere qualificata come coattiva se, al momento della sua costituzione, ricorrevano in concreto i presupposti legali dell'interclusione del fondo dominante; la mancata esplicitazione di tali presupposti nel testo dell'atto non esclude la natura coattiva del vincolo.
  • Per escludere l'applicazione del regime delle servitù coattive non basta la forma negoziale dell'atto o la mancanza di previsione dell'indennità: occorre che emerga in modo inequivoco la volontà delle parti di costituire una servitù meramente volontaria.
  • La cessazione dell'interclusione del fondo dominante fa venir meno la servitù coattiva di passaggio ex art. 1055 c.c., anche quando il titolo originario sia un contratto, purché la servitù sia stata in realtà posta a rimedio di una situazione di necessità.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle prove e del fatto accertato dal giudice di merito.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una ricostruzione alternativa del compendio istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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