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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33795/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda l’opposizione di un lavoratore agricolo avverso alcuni avvisi di addebito emessi per il recupero di contributi agricoli relativi a specifici trimestri degli anni 2006 e 2007. In primo grado l’opposizione era stata accolta per prescrizione, ma la decisione è stata riformata in appello limitatamente a due avvisi, ritenendo non maturata la prescrizione. Nel merito, il lavoratore ha sostenuto che i contributi dovevano essere calcolati sulla base delle retribuzioni previste dall’accordo provinciale di riallineamento del 20 settembre 2004 e che, comunque, dovevano applicarsi le agevolazioni contributive previste per le zone agricole svantaggiate. Ha inoltre contestato il criterio adottato per il computo della contribuzione sull’orario di lavoro, assumendo che per gli operai agricoli a tempo determinato la contribuzione dovesse essere parametrata all’orario effettivamente lavorato. La Corte d’appello aveva invece ritenuto invalido l’accordo di riallineamento per violazione della disciplina sulle variazioni consentite e aveva escluso sia le agevolazioni contributive sia la possibilità di considerare un orario ridotto non formalizzato come part-time. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, violazione di plurime norme in tema di agevolazioni contributive agricole, riallineamento retributivo e contributivo, contrattazione collettiva e imponibile contributivo; il primo motivo ha riguardato il diniego degli sgravi contributivi, il secondo il criterio di calcolo della contribuzione per gli operai agricoli a tempo determinato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la censura sul diniego delle agevolazioni contributive: ha affermato che, nel sistema del riallineamento retributivo e contributivo, la validità dell’accordo di riallineamento incide in modo inscindibile sia sulla base di calcolo dei contributi sia sulla condizione di accesso agli sgravi, sicché un accordo invalido non può essere invocato neppure per ottenere le riduzioni contributive. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che, per gli operai agricoli a tempo determinato, i contributi devono essere calcolati sulla base delle ore effettivamente lavorate, salvo il caso in cui, per interruzioni dovute a forza maggiore, il datore abbia mantenuto il lavoratore a disposizione in azienda. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stato richiamato come parametro del sindacato per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 39 Cost.

    invocato nel motivo, senza che la Corte ne ricavasse una specifica autonomia decisoria

  • art. 1 d.l. 10 gennaio 2006 n. 2 conv. in l. 11 marzo 2006 n. 81

    ha confermato per il triennio 2006/2008 le agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo operanti in zone svantaggiate, nella misura del 68%

  • art. 20 d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375

    la fruizione delle agevolazioni contributive agricole è condizionata al pagamento di retribuzioni non inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva

  • art. 1 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 conv. in l. 7 dicembre 1989 n. 389

    individua la base di calcolo dei contributi sulla retribuzione dovuta

  • art. 5 d.l. 1 ottobre 1996 n. 510 conv. in l. 28 novembre 1996 n. 608

    il comma 4 collega inscindibilmente corresponsione retributiva e determinazione contributiva nei programmi di riallineamento; il comma 5 consente una sola variazione dei programmi di riallineamento

  • art. 28 CCNL 10 luglio 2002

    richiamato nel ricorso tra le fonti collettive invocate

  • art. 28 CCNL 6 luglio 2006

    richiamato nel ricorso tra le fonti collettive invocate

  • art. 19 C.P.L. provincia di Brindisi 20 settembre 2004

    richiamato dal ricorrente come base retributiva del riallineamento

  • delibera C.I.P.E. n. 42/2000

    richiamata quale fonte di classificazione della provincia di Brindisi come zona svantaggiata

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di contestazione e prova dei fatti

  • artt. 10, 14, 27, 30, 40, 45 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006

    richiamati nel secondo motivo per il criterio di calcolo della contribuzione e dell’orario di lavoro

  • art. 3 C.P.L. provincia di Brindisi 29 ottobre 2004

    richiamato nel secondo motivo in tema di orario e contribuzione

  • artt. 3 e 16 d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66

    richiamati nel secondo motivo, ma la decisione si è concentrata sulla disciplina speciale agricola e collettiva

  • direttiva 93/104/CE

    richiamata nel secondo motivo come fonte europea sull’orario di lavoro

  • direttiva 2000/34/CE

    richiamata nel secondo motivo come fonte europea sull’orario di lavoro

  • decreto interministeriale 28 dicembre 1995

    richiamato nel secondo motivo

Massime di principio

  • Nel sistema del riallineamento retributivo e contributivo agricolo, la validità dell’accordo provinciale rileva unitariamente sia per determinare la base imponibile contributiva sia per integrare la condizione di accesso agli sgravi: un accordo invalido non può essere utilizzato per ottenere benefici previdenziali.
  • Le agevolazioni contributive per le imprese agricole operanti in zone svantaggiate sono subordinate, salvo diversa previsione espressa, al rispetto delle retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva; l’onere di dimostrare i presupposti del beneficio grava sul datore di lavoro che lo invoca.
  • Per gli operai agricoli a tempo determinato, la contribuzione va commisurata alle ore effettivamente lavorate; non è legittimo parametrare il contributo all’orario ordinario collettivo se ciò non corrisponde alla prestazione concretamente resa, salvo il caso di permanenza del lavoratore a disposizione per cause di forza maggiore.
  • La disciplina del part-time e la riduzione dell’orario rispetto al tempo pieno richiedono, quando applicabile, una formalizzazione coerente con la normativa di settore e non possono essere presunte in via di fatto per ridurre l’imponibile contributivo.

Come è indicizzato

MaterieMutuo
RamiBancario e finanziario
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della prova

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