Sentenza n. 475/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Reggio nell’Emilia, Sezione Lavoro, n. 458 del 6 agosto 2025, passata in giudicato, sul riconoscimento della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2024-2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza civile n. 458 del 6 agosto 2025, che aveva accertato il suo diritto, per l’anno scolastico 2024-2025, a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore nominale di 500 euro, alle stesse condizioni previste per i docenti a tempo indeterminato, e aveva condannato il Ministero a consentirne la fruizione. Ha dedotto che il giudicato, notificato via PEC il 8 agosto 2025 e attestato come passato in giudicato con certificazione del febbraio 2026, era rimasto ineseguito, anche quanto alle spese del giudizio civile, indicate in 260 euro. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, con accredito di 500 euro sulla Carta del docente e pagamento delle spese dovute.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda, rilevando che il ricorrente aveva documentato il giudicato e il mancato adempimento, non contestato dall’Amministrazione, e che era decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, corrispondendo 500 euro e, se ancora dovute, le spese del giudizio civile pari a 260 euro. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna o un funzionario delegato, da attivare su richiesta del ricorrente entro i successivi 30 giorni; nessun compenso è dovuto per l’attività commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione al difensore antistatario. Disposta la trasmissione della sentenza alla Corte dei conti per l’Emilia-Romagna.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione, da parte dell’Amministrazione intimata, dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario, emerge la sussistenza di tutti i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm..
Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile quando il ricorrente documenta l’esistenza del giudicato e la mancata esecuzione da parte dell’amministrazione, non contestata in giudizio.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Risulta, inoltre, scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza n. 458 del 6.8.2025 del Tribunale Ordinario di Reggio nell’Emilia Sezione Lavoro tramite posta elettronica certificata.
Per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, il termine di 120 giorni per eseguire il provvedimento giurisdizionale decorre dalla notificazione; una volta scaduto, l’inadempimento consente di azionare l’ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Decorso infruttuosamente il termine suindicato (sessanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente pronuncia), provvederà, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente un Commissario ad acta, che, sin d’ora, si nomina nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, che darà corso a tutti i relativi adempimenti per soddisfare la pretesa giurisdizionale di parte ricorrente, rimasta inattuata.
Nell’ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere agli atti necessari qualora l’amministrazione resti inadempiente.
Massime di principio
- L’ottemperanza a un giudicato civile è esperibile quando il ricorrente documenta l’esistenza e il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione e la persistente mancata esecuzione da parte dell’amministrazione, specie se l’inadempimento non è contestato.
- Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale senza che questo sia eseguito, il creditore può chiedere l’ottemperanza.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a compiere gli atti necessari all’esecuzione in caso di ulteriore inottemperanza.
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