Cassazione Penale, Sentenza n. 17969/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Si contestava la riqualificazione da furto pluriaggravato (capo 4) a ricettazione, nonostante la protesta di innocenza dell'imputato rispetto al furto, la ritenuta inidoneità della testimonianza a identificarlo come autore della sottrazione e il fatto che l'imputazione descriveva una condotta di sottrazione ai danni del proprietario. Si sosteneva che la sentenza avesse fondato la condanna su un fatto diverso (possesso delle carte di credito provento del furto), con diversa condotta materiale, data e luogo, potenzialmente rilevanti anche per la competenza territoriale, e che il Rebei non avesse potuto discutere della nuova qualificazione giuridica nelle fasi del procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha applicato il consolidato principio secondo cui la riqualificazione giuridica non viola la correlazione tra imputazione e sentenza se non comporta una trasformazione radicale degli elementi essenziali del fatto o se la nuova qualificazione era un esito prevedibile e l'imputato ha avuto concreta possibilità di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. Nel caso di specie la riqualificazione in ricettazione era un possibile epilogo prevedibile e l'imputato aveva potuto difendersi sulla circostanza del possesso della refurtiva. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Sezioni Unite della Cassazione, n. 36551 del 15/7/2010 (Carelli)
Sez. Un., n. 36551 del 15/7/2010
Per "mutamento del fatto" occorre una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie concreta tale da creare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e reale pregiudizio per la difesa; altrimenti la violazione non sussiste se l'imputato ha potuto difendersi nel corso del processo
Sez. 6, n. 11956 del 15/2/2017 (B.)
Sez. 6, n. 11956 del 15/2/2017
La diversa qualificazione giuridica in sentenza non determina per sé violazione del principio di correlazione se la nuova definizione appariva come possibile epilogo prevedibile o se l'imputato e il difensore hanno avuto la possibilità di interloquire
Sez. 2, n. 17565 del 15/3/2017 (Beretti)
Sez. 2, n. 17565 del 15/3/2017
Conferma il principio secondo cui la riqualificazione è ammissibile se prevedibile o se la difesa ha avuto possibilità di partecipare
Sez. 2, n. 15585 del 23/2/2021 (Casamonica)
Sez. 2, n. 15585 del 23/2/2021
Richiama la necessità che, se la definizione giuridica muta nel corso del processo, all'imputato debba essere data concreta possibilità di difendersi sulla nuova qualifica (tempo e informazioni adeguate)
Giurisprudenza della Corte EDU (Mattei v. France; Papalia v. Italia; Pellissier e Sassi v. France; Drassich v. Italia; Varela Geis v. Spagna)
Corte EDU, Mattei v. France, 19/12/2006; Papa/la v. Italia, 23/6/2005; Pellissier e Sassi v. France, 25/3/1999; Drassich v. Italia, 11/12/2007; Varela Geis v. Spagna, 5/3/2013
La Corte EDU afferma il diritto dell'accusato a essere informato non solo dei fatti materiali ma anche della loro qualificazione giuridica; se la qualificazione cambia, l'imputato deve disporre di tempo e informazioni per approntare una difesa adeguata
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso e possibilità di applicare sanzioni pecuniarie per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato in relazione al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto (modalità procedurale adottata)
art. 521 cod. proc. pen. (menzionato)
Norma sulla correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte verifica che non si sia violata la garanzia di essere giudicati per il fatto contestato e per la qualificazione prevedibile
Massime di principio
- La riqualificazione giuridica del fatto operata dal giudice non costituisce automaticamente violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, purché non comporti una trasformazione radicale degli elementi essenziali del fatto materiale.
- È decisivo valutare se la nuova qualificazione fosse un possibile e prevedibile esito del processo: se lo era, la modifica è generalmente ammissibile.
- La difesa deve avere avuto, nel corso del processo, una concreta possibilità di prendere cognizione e di intervenire sulla circostanza fattuale centrale che giustifica la riqualificazione (ad es. il possesso della refurtiva).
- Se la riqualificazione altera elementi sostanziali quali la condotta materiale, la data o il luogo al punto da incidere sulla competenza territoriale o creare incertezza sull'oggetto dell'imputazione, può configurarsi pregiudizio per la difesa e violazione delle garanzie procedurali.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e ad una sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.), specie se sussistono profili di colpa nella presentazione del ricorso.
- Per limitare il rischio di contestazioni per mancata correlazione, il difensore dovrebbe sollevare tempestivamente, nelle fasi di merito, obiezioni specifiche sulla qualificazione giuridica e chiedere espressamente di essere messo in condizione di difendersi rispetto a fatti alternativi o possibili riqualificazioni.
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