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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8348/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione contro la sentenza di appello che aveva riformato il proscioglimento di primo grado e dichiarato il Vettese colpevole della contravvenzione prevista dall'art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 2 e 131-bis c.p. per omessa o insufficiente motivazione: sostiene che andava riconosciuta la particolare tenuità del fatto in considerazione della rimozione successiva della tettoia e della scarsa incidenza urbanistica dell'opera (difformità limitata a un foglio di plexiglass di uno spessore millimetrico). Inoltre invoca la scarsa conoscenza della lingua italiana come fattore impeditivo della responsabilità diretta e come elemento favorevole ai fini dell'art. 131-bis; contesta inoltre la decisione sulla inapplicabilità ratione temporis della novella dell'art. 131-bis introdotta dal d.lgs. n. 150/2022.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha confermato la motivazione della Corte d'appello che ha correttamente escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando le dimensioni e la natura della tettoia (22 x 6,75 m, altezza 2,50-2,88 m, superficie 148,5 m2), la sua impermeabilità e la funzionalità all'attività di somministrazione (ampliamento volumetrico). Ha ritenuto inoltre corretta l'esclusione dell'applicazione dell'art. 131-bis nella versione del d.lgs. n. 150/2022 perché la novella non era ancora entrata in vigore alla data della pronuncia di appello (16/12/2022). Ha osservato altresì che la demolizione postuma era esecuzione di un ordine amministrativo (ottemperanza coattiva) e non atto volontario idoneo a favorire la concessione dell'esimente. La Corte ha inoltre escluso che dall'istruttoria emerga la scarsa conoscenza dell'italiano da parte dell'imputato. Per questi motivi ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b)

    Norma che disciplina le fattispecie di abuso edilizio contestata: la Corte valuta l'opera nella sua consistenza materiale e funzionale per qualificare la condotta come contravvenzionale.

  • codice penale, art. 131-bis

    La norma sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto va applicata nella versione vigente alla data della decisione; la Corte ha ritenuto che la novella (d.lgs. n.150/2022) non fosse ancora entrata in vigore alla data della pronuncia d'appello e quindi non applicabile ratione temporis; inoltre la valutazione rileva anche la volontarietà e l'efficacia degli atti successivi (atti volontari e idonei a eliminare l'offesa).

  • codice penale, art. 2

    Principio della retroattività della legge penale più favorevole: invocato dal ricorrente, ma la Corte ha osservato che la novella invocata non era in vigore alla data rilevante, per cui il principio non poteva dare rilievo.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    È la modifica normativa richiamata dal ricorrente relativa all'art. 131-bis; la Corte ha rilevato che la modifica non era ancora entrata in vigore alla data della sentenza di appello (entrata in vigore il 30/12/2022) e quindi non poteva essere presa in considerazione.

  • d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, art. 6, conv. L. 30 dicembre 2022, n. 199

    Riferimento alla disciplina sul momento di entrata in vigore della novella citata: la Corte utilizza questa cronologia per escludere l'applicazione retroattiva della modifica.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che dispone le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha applicato l'art. 616 condannando il ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Criterio richiamato in tema di applicazione dell'onere delle spese e della non colpevolezza nella determinazione della causa di inammissibilità: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità ma ha comunque applicato le conseguenze previste dall'art. 616.

Massime di principio

  • La valutazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) richiede un esame concreto della consistenza materiale, della permanenza e della funzionalità dell'opera: strutture di rilevante estensione e impermeabili, funzionalmente collegate a un'attività, difficilmente rientrano nella tenuità.
  • Gli atti successivi al reato possono essere considerati nella valutazione della tenuità solo se volontari e idonei a eliminare concretamente l'offesa; la mera ottemperanza a un ordine amministrativo di demolizione è considerata atto coattivo e perde rilievo favorevole.
  • Per invocare una legge penale nuova e più favorevole (principio dell'art. 2 c.p.) è necessario che la norma sia entrata in vigore alla data rilevante per la decisione; verificare sempre la data di entrata in vigore delle novelle legislative.
  • Questioni quali la conoscenza della lingua italiana o la capacità di comprendere norme tecniche sono di merito e presuppongono prova in istruttoria: se non emergono dagli atti, difficilmente possono costituire ragione di cassazione.
  • I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono essere dichiarati tali in cassazione e comportare l'onere delle spese e sanzioni amministrative secondo l'art. 616 c.p.p.; valutare la solidità delle censure prima di proporre impugnazioni in Cassazione.

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