Sentenza del 18/11/2019 n. 6447 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Difesa dell'Agente riscossione - Notifica via pec - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità della difesa tecnica dell'Agente della riscossione e delle modalità di notifica della cartella di pagamento. In particolare, è stata esaminata la notifica effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata presso il domicilio del destinatario a persona legittimata a riceverla, nonché la notifica eseguita tramite posta elettronica certificata. Il contribuente contestava, in sostanza, la validità di tali modalità di notificazione e della costituzione in giudizio dell'Agente.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata riconosciuta la legittimità della difesa tecnica dell'Agente della riscossione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 546/1992, applicabile in forza del rinvio contenuto nell'art. 1 dello stesso decreto. È stata inoltre ritenuta valida la notifica della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento, quando l'atto è consegnato al domicilio del destinatario e l'avviso reca la firma della persona legittimata a riceverlo; la notifica si perfeziona alla data indicata nell'avviso. È stata ritenuta valida anche la notifica tramite PEC, effettuata secondo il D.P.R. n. 68/2005, in deroga all'art. 149-bis c.p.c.
Norme richiamate
Art. 1, D. Lgs. n. 546/1992
Contiene il rinvio alle norme applicabili al processo tributario e consente l'applicazione della disciplina sulla difesa tecnica.
Art. 12, D. Lgs. n. 546/1992
Riconosce la possibilità per l'Agente della riscossione di avvalersi di una difesa tecnica nel processo tributario.
Art. 26, D.P.R. n. 602/1973
Prevede la disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento e legittima la notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento, purché la consegna avvenga al domicilio del destinatario a persona legittimata a ricevere l'atto.
Art. 26, comma 1-bis, D.P.R. n. 602/1973
Consente la notificazione della cartella di pagamento tramite PEC secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 68/2005, anche in deroga all'art. 149-bis c.p.c.
D.P.R. n. 68/2005
Disciplina le modalità della notificazione e della trasmissione degli atti tramite posta elettronica certificata.
Art. 149-bis c.p.c.
La disciplina generale della notificazione telematica non impedisce, nel caso delle cartelle di pagamento, l'applicazione della disciplina speciale prevista dall'art. 26, comma 1-bis, del D.P.R. n. 602/1973.
Massime di principio
- L'Agente della riscossione può costituirsi e difendersi in giudizio tramite un difensore tecnico quando la disciplina del processo tributario lo consente.
- La notifica della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento è normalmente valida se l'atto è recapitato al domicilio del destinatario e l'avviso documenta la consegna a una persona legittimata a riceverlo.
- Per contestare efficacemente una notifica postale non è sufficiente negare genericamente la ricezione: occorre evidenziare specifiche irregolarità relative all'indirizzo, alla consegna, alla sottoscrizione o alla legittimazione del consegnatario.
- La cartella di pagamento può essere notificata tramite PEC secondo la disciplina speciale dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e del D.P.R. n. 68/2005; non è necessariamente richiesta l'applicazione esclusiva dell'art. 149-bis c.p.c.
- In situazioni analoghe, la validità della notifica deve essere valutata principalmente sulla base della documentazione che attesta le modalità di consegna e la data di perfezionamento, tra cui l'avviso di ricevimento o le ricevute PEC.
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