Cassazione Penale, Ordinanza n. 33176/2026 del 09/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale alla pena di un anno di reclusione ed euro 1.666,67 di multa per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come uso personale di sostanza stupefacente. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile: il primo motivo reiterava le censure già formulate in appello e respinte dalla Corte territoriale, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; il secondo motivo non superava la valutazione di merito circa l'assenza dei presupposti congiunti della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non deducibili in sede di legittimità. Il primo motivo è stato ritenuto privo di specifico confronto con la motivazione della sentenza d'appello e meramente reiterativo delle doglianze già esaminate e respinte. Il secondo motivo è stato ritenuto infondatamente prospettato in sede di legittimità, poiché l'art. 131-bis c.p. richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, presupposti che il giudice di merito aveva escluso sulla base degli indici relativi alle modalità della condotta, all'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo l'art. 133, primo comma, c.p. Alla dichiarazione di inammissibilità sono seguite la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice per la quale l'imputato è stato condannato; il testo non espone ulteriori profili interpretativi specifici.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.
art. 133, primo comma, c.p.
Fornisce i criteri direttivi per valutare modalità della condotta, esiguità del danno e del pericolo ai fini dell'accertamento della particolare tenuità dell'offesa.
art. 581 c.p.p.
Impone che i motivi di impugnazione indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta.
art. 591 c.p.p.
Collega all'inosservanza dei requisiti dell'impugnazione la sanzione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e puntuale della motivazione della decisione impugnata, indicando specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto del dissenso; la mera reiterazione dei motivi già proposti in appello e respinti, senza confronto con gli argomenti della sentenza d'appello, determina l'inammissibilità del ricorso.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la simultanea presenza della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento; la mancanza anche di uno solo dei due requisiti impedisce l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
- La particolare tenuità dell'offesa deve essere valutata considerando congiuntamente le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri direttivi dell'art. 133, primo comma, c.p.
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