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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14924/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso per cassazione: vizio di omessa e insufficiente motivazione in ordine all'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (Alfonso D'Ambrogio) e conseguente violazione dell'art. 530 c.p.p. Sostiene che la Corte d'appello ha effettuato una valutazione "frazionata" delle dichiarazioni contenute nella denuncia-querela (11/02/2014) senza spiegare perché la parziale inattendibilità non avrebbe dovuto compromettere la credibilità complessiva del denunciante e la plausibilità delle restanti parti del racconto; in tal modo, secondo la difesa, l'imputato avrebbe dovuto essere assolto anche dall'unico reato residuo per cui era stato ritenuto responsabile dopo il giudizio d'appello. In via incidentale la difesa contesta anche l'identificazione, nei fotogrammi di videosorveglianza, dell'oggetto in mano al ricorrente come un bastone e l'assenza di un gesto di brandeggio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che la censura difensiva fosse in realtà una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove (riequilibrio probatorio) non consentita in sede di legittimità, e che mancasse la specificità necessaria nell'individuare l'errore giuridico o il vizio motivazionale rispetto alla decisione impugnata. La Corte ha osservato che la sentenza d'appello non si è basata su una valutazione "frazionata" delle dichiarazioni della persona offesa, ma su riscontri probatori differenti per i due coimputati (tra cui il fotogramma che ritrae il ricorrente all'interno del distributore con un oggetto in mano). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.. La sentenza di merito (assoluzioni per alcuni capi e condanna per il solo reato di lesioni a carico di Giuseppe Ventrella, con pena rideterminata in quattro mesi) rimane implicitamente confermata nella parte non annullata.

Norme richiamate

  • art. 530 cod. proc. pen.

    La difesa invocava la violazione di tale norma rispetto alla motivazione sull'attendibilità della persona offesa; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non vi fosse un errore di diritto riconducibile all'art. 530, perché la doglianza era in realtà una rivalutazione dei fatti e della prova, non una specifica violazione normativa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la statuizione delle spese e per la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    Citata in relazione alla possibilità di infliggere una sanzione pecuniaria per colpa nell'aver proposto un ricorso inammissibile; giustifica il versamento alla cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 6, n. 5465/2020; Sez. 6, n. 47204/2015; Sez. U, n. 24/1999)

    Principi richiamati: in cassazione è preclusa la riconsiderazione degli elementi di fatto e della valutazione probatoria; il ricorso deve essere specifico e confrontarsi realmente con la motivazione del giudice di merito, altrimenti è inammissibile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per una rivalutazione dei fatti o per chiedere una diversa lettura delle prove: la Corte di legittimità controlla errori di diritto e vizi di motivazione ben specificati.
  • Quando si contesta l'attendibilità della persona offesa, il ricorrente deve indicare con precisione i passi della motivazione del giudice di merito che sarebbero illogici, contraddittori o manifestamente incomprensibili; semplici rilievi alternativi sulla plausibilità non sono sufficienti.
  • La critica alla valutazione di immagini o fotogrammi (videosorveglianza) è spesso considerata riesame del merito se non collegata a un vizio giuridico specifico nella valutazione probatoria operata dal giudice.
  • La valutazione differenziata delle dichiarazioni rispetto a diversi imputati può essere legittima se il giudice indica riscontri di fatto diversi; l'assenza di una valutazione uniforme non implica automaticamente vizio motivazionale.
  • Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna al pagamento delle spese e, se rilevata colpa nell'impugnazione, il versamento di una somma alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p. e principi costituzionali sull'uso abusivo del ricorso).

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