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Sentenza

Sentenza del 14/06/2019 n. 16003 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato presuntivamente un maggior reddito di lavoro autonomo e richiesto complessivamente Euro 149.810,00 tra maggiori imposte e sanzioni. Egli contestava l'utilizzo di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, nonché l'insufficiente motivazione della sentenza della CTR e l'errata valutazione dei dati relativi al consumo di materiale monouso e al numero delle prestazioni. Con il quarto motivo sosteneva inoltre che in appello fossero stati introdotti elementi nuovi; con il quinto deduceva l'illegittimità costituzionale della disciplina sulle presunzioni tributarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi, ritenendo carente la motivazione della CTR, che aveva ridotto del 50% le prestazioni presuntivamente accertate senza spiegare adeguatamente il criterio utilizzato e senza applicare correttamente i principi in materia di valutazione complessiva degli indizi. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso e, comunque, perché l'Ufficio non aveva introdotto elementi realmente nuovi. Il quinto motivo è stato rigettato: l'utilizzo di presunzioni semplici non è di per sé incostituzionale, purché gli indizi siano valutati globalmente e il contribuente possa fornire prova contraria. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39

    Consentono, nei casi previsti, la ricostruzione analitico-induttiva o induttiva del reddito mediante presunzioni, ma gli elementi utilizzati devono essere logicamente idonei a sostenere la pretesa tributaria e devono essere valutati secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza.

  • Art. 2729 c.c.

    Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

    Gli indizi possono fondare anche da soli una presunzione semplice, ma i requisiti devono essere apprezzati attraverso una valutazione complessiva e non meramente atomistica dei singoli elementi.

  • Art. 111, comma 6, Cost.; art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Impongono una motivazione effettiva della decisione, con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che giustificano l'esito del giudizio.

  • Art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e contenere gli elementi necessari per consentire alla Corte di valutare la censura senza dover ricercare autonomamente negli atti dei precedenti gradi di giudizio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23; art. 167 c.p.c.

    Riguardano le preclusioni e i limiti alla deduzione di nuove difese o nuovi elementi nel giudizio di appello; la censura è stata però dichiarata inammissibile per carenza di autosufficienza.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    La Corte ha escluso, nel caso concreto, l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria può ricostruire presuntivamente il reddito anche utilizzando dati indiretti, come consumi di materiali, numero di prestazioni o elaborazioni statistiche, ma tali elementi devono essere concretamente collegati all'attività e al reddito accertato.
  • La gravità, precisione e concordanza degli indizi devono risultare da una valutazione complessiva: singoli elementi eventualmente deboli possono acquisire forza se convergono e si rafforzano reciprocamente.
  • Il giudice tributario non può applicare riduzioni percentuali o correggere l'accertamento in modo meramente intuitivo; deve spiegare puntualmente la logica, i dati e i criteri utilizzati.
  • Il contribuente conserva il diritto di fornire prova contraria alle presunzioni dell'Amministrazione. L'accertamento presuntivo non è automaticamente illegittimo, ma deve essere fondato su un ragionamento probabilistico serio e verificabile.
  • Le circolari dell'Agenzia delle Entrate non sono fonti normative vincolanti per il giudice; possono essere considerate soltanto come elementi del quadro probatorio, se pertinenti.
  • Nel ricorso per cassazione occorre trascrivere o indicare con precisione gli atti e i passaggi rilevanti, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
  • La cassazione con rinvio non equivale alla definitiva vittoria sul merito: il giudice di rinvio dovrà riesaminare l'accertamento applicando correttamente i criteri indicati dalla Corte.

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