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Sentenza

Sentenza n. 1849/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Enna, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docenti per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Enna, Sezione Lavoro, n. 140/2025, passata in giudicato, con la quale le era stato riconosciuto il diritto a usufruire della Carta Docenti per tre anni scolastici, nella misura di 500 euro per ciascun anno, e il Ministero era stato condannato al riconoscimento e all’erogazione del beneficio. La sentenza era stata ritualmente notificata all’Amministrazione ai fini esecutivi ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 669/1996. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero e chiesto che fosse ordinato il pagamento delle somme dovute, anche mediante la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito, ma non ha fornito la prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando che il giudicato era definitivamente formato, era stato notificato all’Amministrazione e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Poiché il Ministero non aveva dimostrato di avere adempiuto, il giudice ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario mediante il pagamento del beneficio spettante, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dello stesso ufficio, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per compiere gli atti necessari. Il commissario, se insediato, dovrà comunicarlo tempestivamente alla Segreteria della Sezione. Il TAR ha precisato che l’incarico costituisce un obbligo del dipendente pubblico, salvo giustificato motivo, e che non spetta alcun compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e di attività ricompresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di eseguire il giudicato e nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    L’azione di ottemperanza è accoglibile quando sussistono un giudicato esecutivo e l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo conformativo o satisfattivo derivante dalla pronuncia.

  • art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza ai fini esecutivi consente di procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia passato in cosa giudicata, sia stato ritualmente notificato all’Amministrazione ai fini esecutivi, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l’Amministrazione non dimostri di avervi dato esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza grava sull’Amministrazione intimata l’onere di provare l’avvenuto adempimento del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato.
  • In caso di persistente inadempimento successivo all’ordine giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, anche individuandolo tra i dirigenti dell’Amministrazione inadempiente e attribuendogli la facoltà di delega.
  • L’incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente dell’Amministrazione resistente costituisce un obbligo di servizio e, quando rientra nelle funzioni dirigenziali e nell’onnicomprensività della retribuzione, non dà diritto a un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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