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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22989/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il sequestro diretto e, in via subordinata, per equivalente fino a euro 5.309.537,39. Principali censure: (i) violazione dei termini per la trasmissione degli atti e applicabilità della sospensione feriale (art. 324 e art. 309 c.p.p.); (ii) vizio di motivazione e illegittimità per l'uso dei dati duplicati da hard disk acquisiti in altro procedimento (presunta inutilizzabilità del materiale derivante da un ordine europeo d'indagine); (iii) violazione del Regolamento (UE) 2018/1805 circa l'esecuzione del sequestro su società estere (mancata documentazione di esecuzione/ notifica); (iv) carenza della motivazione sul calcolo del quantum da sottoporre a sequestro e questioni di merito circa la titolarità dei conti e delle operazioni contestate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazioni principali: (1) sull'eccezione dei termini, il termine per la trasmissione degli atti nei procedimenti di riesame del sequestro non ha natura perentoria ai sensi dell'art. 324 c.p.p. e quindi la tardiva trasmissione non comporta automaticamente l'inefficacia della misura; (2) le censure sulla inutilizzabilità dei dati degli hard disk sono generiche: la difesa non ha indicato quali specifici atti fossero viziati né l'incidenza determinante sul compendio indiziario, rendendo il motivo inammissibile; (3) relativamente ai profili internazionali/Regolamento UE, manca l'interesse concreto del ricorrente a impugnare il sequestro relativo alla società estera (beni di terzi) e non risultano procure speciali per agire per conto di terzi; (4) le contestazioni di merito e le ricostruzioni fattuali (es. sul calcolo del profitto o sulla titolarità dei conti) sono in gran parte inammissibili in sede di legittimità. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; la decisione non ha comportato la remissione in libertà dell'indagato.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Il termine per la decisione del tribunale nel riesame del sequestro non è perentorio; la decorrenza può essere collegata al momento in cui il tribunale ritiene complete le acquisizioni e non determina automaticamente l'inefficacia della misura se non rispettato.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Il termine breve previsto per altri procedimenti (comma 5) non è applicabile al riesame del sequestro; il richiamo contenuto in art. 324 non determina automaticamente la caducazione per tardiva trasmissione.

  • art. 2 L. n. 742/1969

    La sospensione feriale può non operare per talune fattispecie, quali reati transnazionali di associazione a delinquere; tuttavia il ricorso non ha ottenuto accoglimento per altre ragioni procedurali.

  • art. 292 c.p.p.

    Riferito al fumus commissi delicti e alle esigenze probatorie per misure ablative; la Corte richiede che le censure siano specifiche e che si indichi l'incidenza dei vizi sulle risultanze complessive.

  • Regolamento (UE) 2018/1805

    Regolamenta la cooperazione nella confisca/ misure tra Stati membri; la Corte ha rilevato che le censure su adempimenti/informative internazionali devono essere sostenute con prove e che mancando interesse concreto il motivo è viziato.

  • art. 13 d.lgs. n. 108/2017

    Prevede opposizione al decreto di riconoscimento relativo a provvedimenti europei; la sentenza richiama che eventuali pronunce favorevoli in altri procedimenti non sono automaticamente traslabili senza specificazione dei profili lesivi.

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo della procura speciale per i soggetti che hanno un interesse meramente civilistico (terzi), ragione per cui il ricorso di terzi senza procura è inammissibile.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita il sindacato di legittimità sulle misure cautelari reali alle sole violazioni di legge o alla motivazione apparente; le questioni di merito non sono ricontrollabili in Cassazione salvo violazioni di legge.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, ivi compresa la condanna alle spese e, in caso di colpa, l'ammenda.

  • art. 94 cod. proc. pen.

    Riguarda gli adempimenti della Cancelleria successivi alla decisione; la Corte ordina l'esecuzione degli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Un ritardo nella trasmissione degli atti al tribunale del riesame non determina automaticamente l'inefficacia del sequestro: il termine perentorio previsto per altri istituti non è direttamente estensibile al riesame del sequestro (art. 324 c.p.p. interpretato alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite).
  • Le censure sulla inutilizzabilità di prove (es. hard disk) devono essere precise: indicare i singoli atti viziati e dimostrare l'incidenza decisiva di tali vizi sul complesso indiziario, altrimenti il motivo è generico e inammissibile.
  • Per impugnare sequestri che riguardano beni di società o terzi è necessario dimostrare un interesse concreto e, se si agisce per conto del terzo, è obbligatoria la procura speciale; altrimenti si rischia l'inammissibilità per difetto di legittimazione o di procura.
  • Le questioni di merito e le alternative ricostruttive dei fatti (es. contestazioni sul calcolo del profitto o sulla titolarità di conti) sono, in sede di legittimità, limitate: la Cassazione verifica violazioni di legge o motivazione apparente, non riefa valutazioni probatorie svolte dal giudice di merito.
  • Nel caso di misure con rilievo transnazionale (Regolamento UE 2018/1805 o ordini europei di indagine) le doglianze procedurali devono essere provate documentalmente (certificati, decreti di riconoscimento, notifiche) e l'interesse ad agire deve essere chiaramente dimostrato.
  • Quando si propone impugnazione in materia di misure cautelari reali, è fondamentale formulare motivi circostanziati, individuare atti specifici, quantificare l'incidenza sul patrimonio e distinguere tra sequestro diretto e per equivalente.

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