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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1277/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva un vizio motivazionale per mancata indicazione dell'aumento di pena relativo a ciascun reato per cui è stato condannato, lamentando l'irragionevolezza della determinazione del quantum sanzionatorio operata dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta e coerente la motivazione della Corte d'Appello in ordine alla determinazione della pena: pena base per il reato associativo aumentata per recidiva in forma specifica, ulteriormente aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p. (per continuazione) nella misura complessiva di 14 mesi per i reati fine ritenuti non assorbiti, e quindi ridotta per il rito abbreviato fino alla pena definitiva di anni 4 e giorni 20 di reclusione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma che disciplina l'associazione per delinquere; qualificata come reato base per la determinazione della pena principale (capo 1). La Corte ha usato la pena base prevista per questo reato come parametro di partenza.

  • art. 617-quinquies cod. pen.

    Delitti relativi alla clonazione/uso indebito di schede/carburante; alcuni capi originariamente contestati sono stati ritenuti assorbiti nel delitto di frode informatica (art. 640-ter) e dunque non hanno prodotto autonomo aumento.

  • art. 615-quater cod. pen.

    Reato informatico utilizzato come reato fine in relazione al quale è stata considerata la continuazione ai fini dell'aumento complessivo ai sensi dell'art. 81 c.p.

  • art. 640-ter cod. pen.

    Frode informatica: alcuni capi (fra cui 5 e 9) sono stati mantenuti come reati fine e hanno concorso, tramite la continuazione, a determinare l'aumento complessivo della pena.

  • art. 493-ter cod. pen.

    Ricettazione/riconducibilità di proventi illeciti (capi 11,12,16): ritenuto come reato fine e compreso nella valutazione per l'aumento ex art. 81 c.p.

  • art. 99, comma secondo, cod. pen.

    Norma usata in sede di calcolo dell'aumento per la recidiva; citata nella ricostruzione operata dalla Corte d'Appello per la determinazione della misura complessiva.

  • art. 81 cod. pen.

    Applicato per calcolare l'aumento della pena per la continuazione tra i reati: la Corte ha quantificato un aumento complessivo (mesi 14) parametrato ai reati fine non assorbiti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese e il pagamento a favore della Cassa delle ammende per i ricorsi manifestamente infondati: applicata dalla Corte per sanzionare il ricorrente.

Massime di principio

  • La Corte può omettere di indicare l'aumento per ciascun capo separatamente purché dalla motivazione emerga in modo chiaro e coerente il criterio e la misura complessiva adottata per la determinazione della pena.
  • Quando alcuni reati sono stati dichiarati assorbiti in un reato più grave (es. reati previsti dall'art. 617-quinquies assorbiti nel 640-ter), non si applicano aumenti distinti per i reati assorbiti; gli aumenti si calcolano sui reati effettivamente rilevanti come "reati fine".
  • La continuazione (art. 81 c.p.) permette di determinare un aumento complessivo della pena parametrato ai reati fine residui; il giudice ha ampia discrezionalità purché motivi congruamente la scelta del quantum.
  • Un'argomentazione meramente assertiva e generica che si limiti a dichiarare "irragionevole" la valutazione motivazionale della Corte territoriale è insufficiente in Cassazione: è necessario spiegare concretamente il vizio logico-giuridico.
  • Se la Corte di Cassazione dichiara un ricorso manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • La qualificazione della recidiva (specifica vs. reiterata) incide significativamente sul calcolo della pena; la rideterminazione in sede d'appello o dopo rinvio deve essere espressamente motivata e raccordata con le regole di calcolo previste dal codice.

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