Ordinanza n. 359/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di D.A.Spo. n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Arezzo nei confronti del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-e notificato al sig. -OMISSIS- -OMISSIS-in data -OMISSIS-, con il quale il Questore di Arezzo, ha disposto, nei confronti del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, per il periodo di anni cinque il divieto di accesso a tutti i luoghi in cui si svolgono tutte le manifestazioni sportive relative ad incontri di calcio, ed ai luoghi così come specificati nel provvedimento impugnato”; nonché di tutti i provvedimenti e gli atti presupposti, connessi e consequenziali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di DASPO della Questura di Arezzo, con divieto quinquennale di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive calcistiche
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Questore di Arezzo gli ha imposto per cinque anni il divieto di accesso a tutti i luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive relative a incontri di calcio e agli ulteriori luoghi specificati nel provvedimento. In sede cautelare ha contestato, secondo quanto ritenuto dal Tribunale, l'incerta e non dimostrata identificazione della persona destinataria della misura e l'assenza di prova di una condotta personale effettivamente sfociata in episodi di violenza o minaccia.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che il ricorso fosse suscettibile di positivo apprezzamento, ravvisando in via cautelare l'incertezza e la mancata dimostrazione dell'identificazione del ricorrente, nonché l'assenza di prova di una sua condotta concretamente sfociata in episodi di violenza o minaccia. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso l'efficacia del DASPO. Ha fissato per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 10 febbraio 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere il provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'efficacia di un DASPO può essere sospesa quando risulti incerta e non adeguatamente dimostrata l'identificazione del destinatario della misura.
- La sospensione cautelare di un DASPO è giustificata quando non risulti dimostrata una condotta personale del destinatario effettivamente sfociata in episodi di violenza o minaccia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 1257/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 233/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 234/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 279/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 280/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 281/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →