Sentenza n. 1400/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottato dal Questore di Mantova il 1° settembre 2022 e notificato il 12 dicembre 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego fondato sulla condanna, confermata con sentenza irrevocabile nel 2021, per il reato di lieve entità previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 21-bis l. 241/1990, nonché difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che la condanna non potesse essere considerata automaticamente ostativa e che occorresse valutare in concreto la sua pericolosità sociale. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata considerazione della condizione di inespellibilità, affermando di convivere con un fratello cittadino italiano e chiedendo la valutazione del rilascio di un diverso titolo di soggiorno. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà e violazione di legge per l’omessa valutazione del suo inserimento nella società italiana, della situazione familiare, del reddito e della disponibilità di un alloggio.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, e ha assorbito il secondo. Ha rilevato che la Questura aveva ritenuto la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 automaticamente ostativa al rinnovo, senza svolgere una valutazione concreta della pericolosità sociale. Tale automatismo è previsto per le condanne relative a reati in materia di stupefacenti diversi dalla fattispecie di lieve entità; per quest’ultima l’amministrazione deve invece compiere una valutazione individualizzata. Il diniego è quindi illegittimo perché basato su un presupposto giuridico errato e privo della necessaria valutazione concreta. Il provvedimento è stato annullato. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
in materia di permesso di soggiorno, solo le condanne per reati in tema di stupefacenti diversi dalla fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, costituiscono causa ostativa automatica al rilascio o al rinnovo del titolo, ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998.
La causa ostativa automatica al rilascio o al rinnovo del permesso riguarda le condanne per reati in materia di stupefacenti diversi da quello di lieve entità previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; in quest’ultimo caso è necessaria una valutazione concreta della pericolosità sociale.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Di contro, ove venga in rilievo, come nella vicenda in esame, la fattispecie di “lieve entità” di cui all’articolo 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale, n.88 del 2023, l’amministrazione è tenuta a valutare in concreto la pericolosità sociale dello straniero.
La condanna per il reato di lieve entità in materia di stupefacenti non determina da sola il diniego del titolo di soggiorno: l’amministrazione deve accertare in concreto la pericolosità sociale dello straniero.
Massime di principio
- Ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, la condanna per il reato di lieve entità previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non costituisce causa ostativa automatica; l’amministrazione deve valutare in concreto la pericolosità sociale dello straniero.
- È illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sull’erroneo automatismo ostativo relativo a una condanna per il reato di lieve entità in materia di stupefacenti, se manca una valutazione individualizzata della pericolosità sociale.
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