Cassazione Penale, Ordinanza n. 33501/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta aspecificità dell'unico motivo. Ne consegue la stabilizzazione della sentenza d'appello che aveva affermato la responsabilità dell'imputata per estorsione aggravata, oltre alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, il cui importo non è integralmente riportato nel testo disponibile.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 14 gennaio 2025, che aveva riformato la precedente sentenza assolutoria del Tribunale di Torre Annunziata dell'8 novembre 2023, dichiarandola responsabile del reato di estorsione aggravata. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto il vizio della motivazione rafforzata richiesto in caso di overturning della decisione assolutoria. Ha sostenuto che la Corte d'appello non avrebbe disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, non avrebbe indicato né valutato gli elementi probatori trascurati dal primo giudice e si sarebbe limitata a una diversa rilettura e interpretazione delle medesime fonti di prova. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente aspecifico, poiché il ricorso si limitava a richiamare principi astratti in tema di overturning e a ripercorrere la sentenza di primo grado, senza individuare e confutare puntualmente le specifiche parti della motivazione d'appello censurate e senza indicare quali prove dichiarative avrebbero dovuto essere oggetto di rinnovazione.
Norme richiamate
art. 629 c.p.
Il reato di estorsione aggravata è indicato come fattispecie per la quale la Corte d'appello ha affermato la responsabilità dell'imputata; il testo non specifica l'aggravante contestata né offre ulteriori elementi sulla configurazione del reato.
Massime di principio
- È manifestamente aspecifico il ricorso per cassazione che, deducendo il difetto di motivazione rafforzata conseguente alla riforma in appello di una sentenza assolutoria, si limiti a richiamare principi giurisprudenziali astratti e a ripercorrere la decisione di primo grado, senza individuare puntualmente le parti della motivazione d'appello censurate e senza confutarne specificamente il percorso argomentativo.
- La censura relativa alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non può essere formulata in termini generici: il ricorrente deve indicare specificamente quali prove dichiarative avrebbero dovuto essere nuovamente assunte e spiegare la loro rilevanza rispetto alla motivazione impugnata.
- La deduzione secondo cui il giudice d'appello avrebbe effettuato una mera rilettura delle medesime fonti di prova non è sufficiente, da sola, a integrare un vizio di motivazione rafforzata se non è accompagnata dall'individuazione precisa degli elementi probatori trascurati e dalla critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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