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Sentenza

Sentenza n. 1690/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - della D.G.R. della Lombardia n. XI/2228 in data 22 aprile 2024, recante “Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024”, nelle parti in cui: a) quanto alla modalità di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, stabilisce che esso sia “pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); b) quanto all’assegnazione di un sotto budget ambulatoriale relativo alle attività di screening programmato da ATS, prevede che “In caso di mancato utilizzo del budget screening, ATS potrà valutare di non assegnare le risorse residue non consumate” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); - nonché di tutti gli atti a detta deliberazione preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi, fra cui, specificamente, le deliberazioni di ATS Brianza, ATS Insubria e ATS Brescia di approvazione dei contratti anno 2024, nonché i relativi contratti anno 2024, sottoscritti con riserva dalla ricorrente (doc.2, 2.bis e 2.ter), nelle parti in cui vengono riprodotte e/o richiamate le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. XII/2228/2024, nonché, limitatamente alle ATS Brianza e Insubria: i) per l’obiettivo legato alle “soglie di garanzia”, non è prevista la compensabilità tra gruppi ai fini del raggiungimento dell’obiettivo; ii) è previsto un obiettivo correlato al rispetto dei “tempi di attesa”. B) per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti: - in via principale: della D.G.R. Lombardia n. XII/2966 in data 5 agosto 2024 (cfr. doc. 4), recante “Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024”, nelle parti in cui, al punto 12 “NEGOZIAZIONE SANITARIA” dell’Allegato 2 “Polo Ospedaliero”: i) al punto 12.2 “PRESTAZIONI AMBULATORIALI” “richiama la DGR 2228/24 che prevede che “il valore del budget di struttura per l’anno 2024, dedicato alle attività di specialistica ambulatoriale, sarà calcolato come il valore del contratto 2023 stipulato entro il 30.06.2023”, per precisare che l’incremento dell’1% al netto delle risorse non storicizzabili indicato nella DGR 1827/24 verrà utilizzato anche per non applicare le regressioni tariffarie sulle prestazioni aggiuntive rispetto al 2022 che verranno finanziati oltre al 106% e fino al 110%”; ii) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, ultimo capoverso, conferma la previsione della D.G.R. 2228/24 secondo cui, “in caso di mancato utilizzo di budget screening, ogni ATS potrà valutare l’opportunità di assegnare [o di non assegnare] le risorse residue a copertura delle altre prestazioni ambulatoriali” (cfr. punto 12.3, ultimo capoverso); iii) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, primo comma, dispone che “Si conferma che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile, compreso l’obiettivo declinato con la DGR n. XII/2224/2024, si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale”; - in via incidentale, per quant’occorrer possa: della D.G.R. Lombardia n. XII/1827 in data 31 gennaio 2024 e della D.G.R. Lombardia n. XII/2228 in data 22 aprile 2024, ove intese nel senso di prescrivere implicitamente che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con il contratto.

Giustizia amministrativa202401754

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali e contratti applicativi relativi alla programmazione sanitaria e alla determinazione dei budget per l'anno 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, gestore di una struttura sanitaria accreditata operante sulla base di contratti stipulati con le ATS territorialmente competenti, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XI/2228 del 22 aprile 2024 e gli atti applicativi, comprese le deliberazioni e i contratti delle ATS, nella parte relativa ai criteri di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, all'assegnazione e all'eventuale mancata riassegnazione delle risorse del sotto-budget per le attività di screening, alla mancata compensabilità tra gruppi ai fini delle soglie di garanzia e alla previsione di obiettivi correlati ai tempi di attesa. Con motivi aggiunti ha impugnato ulteriori disposizioni della D.G.R. Lombardia n. XII/2966 del 5 agosto 2024, concernenti il calcolo del budget, il finanziamento delle prestazioni aggiuntive, l'utilizzo delle risorse di screening e la riduzione del budget in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile, nonché, in via incidentale, le precedenti deliberazioni regionali ove interpretate nel senso di prescrivere tale riduzione. Il testo non espone una specifica disamina dei singoli vizi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito in rito.

La decisione

Dopo la fissazione della causa ai sensi dell'art. 72-bis, comma 1, c.p.a., ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione, il difensore della ricorrente ha dichiarato a verbale, nella camera di consiglio del 13 aprile 2026, che è venuto meno l'interesse alla definizione nel merito del ricorso. Il TAR ha pertanto dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure formulate. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito e del limitato svolgimento dell'attività difensiva della Regione.

Norme richiamate

  • art. 72-bis, comma 1, c.p.a.

    ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione

    La disposizione è stata utilizzata per la fissazione della causa finalizzata a verificare la permanenza dell'interesse alla decisione.

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata nelle forme previste dall'art. 74 c.p.a., come indicato in epigrafe.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara che è venuto meno l'interesse alla definizione nel merito della controversia, il giudice amministrativo deve dichiarare improcedibili il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse consente di definire il giudizio in rito senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
  • La definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse e il limitato svolgimento dell'attività difensiva della parte resistente possono giustificare la compensazione delle spese di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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