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Sentenza

Sentenza n. 3605/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - del verbale di correzione delle prove scritte del 6.02.2025, dal quale risulta che la XIX Sottocommissione presso la Corte di Appello di Milano non ha ammesso la ricorrente alle prove orali dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di avvocato, indetto per con Decreto del Ministero della Giustizia del 24.07.2024 indirettamente comunicato in data 10.04.2025 con nota di non ammissione pubblicata nella apposita sezione Area Personale "Esame di Stato per l'esercizio della professione di Avvocato", l'esito della prova, nel quale la medesima è risultata "non idonea"; - ove necessario e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Giustizia del 24.07.2024 recante il Bando di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e del successivo Decreto del Ministero della Giustizia del 5.11.2024 con i quali si è provveduto alla nomina della Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia e delle Sottocommissioni presso ciascuna Corte di Appello; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusi eventuali criteri generali e/o direttive fornite dalla Commissione Centrale del predetto esame in ordine alla espressione del giudizio valutativo a mezzo dei soli voti numerici.

Giustizia amministrativa202506408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: mancata ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione forense per valutazione insufficiente della prova scritta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale di correzione della prova scritta, la comunicazione di non ammissione alle prove orali e, ove necessario, il bando e gli atti di nomina della Commissione centrale e delle sottocommissioni. Ha dedotto, con unico motivo articolato, la violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost., dell'art. 3 l. 241/1990, degli artt. 22, 23, 24 e 30 del r.d. 1578/1933, degli artt. 46 e 49 l. 247/2012, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento; ha denunciato difetto di motivazione, illogicità manifesta e disparità di trattamento. In particolare, ha contestato l'utilizzo del solo voto numerico, senza annotazioni o segni grafici sull'elaborato; ha sostenuto che l'art. 46 l. 247/2012 imponesse una motivazione rafforzata anche per la sessione 2024, in ragione del mutato assetto dell'esame e della riduzione del numero delle prove; ha dedotto l'eccessiva brevità dei tempi di correzione, pari a circa otto minuti e trenta secondi per ciascuno dei venti elaborati esaminati nella seduta; ha contestato nel merito il giudizio negativo sull'elaborato di diritto penale, anche mediante un parere pro veritate; infine, ha prospettato una disparità di trattamento rispetto alla valutazione di altri elaborati.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inapplicabile alla sessione 2024 l'art. 46 l. 247/2012, poiché l'art. 49 della medesima legge, anche alla luce delle proroghe del regime transitorio, stabiliva che per i primi tredici anni dall'entrata in vigore della legge l'esame si svolgesse secondo la disciplina previgente. La procedura e la correzione erano quindi regolate dal r.d. 1578/1933 e dal r.d. 37/1934. Richiamando l'orientamento dell'Adunanza plenaria n. 7/2017, della Corte costituzionale n. 175/2011 e la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato e del CGARS, il Collegio ha ritenuto il voto numerico sufficiente a motivare il giudizio di idoneità o inidoneità, senza necessità di annotazioni o motivazione discorsiva. Ha respinto anche la censura sui tempi di correzione, osservando che la loro durata, soprattutto se ricavata da un calcolo meramente presuntivo ottenuto dividendo la durata della seduta per il numero degli elaborati, non dimostra quale candidato abbia ricevuto una valutazione insufficiente o superficiale né prova un vizio concreto del giudizio impugnato. Quanto al merito della valutazione, il TAR ha qualificato il giudizio della Commissione come espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per travisamento, violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità o palese erroneità. Nel caso concreto non sono stati dimostrati tali vizi: l'elaborato non approfondiva adeguatamente le questioni giuridiche e presentava una tecnica argomentativa non lineare, in contrasto con i criteri di chiarezza, rigore metodologico e conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti. Il parere pro veritate è stato ritenuto inidoneo a sostituire il giudizio della Commissione, salvo il caso di macroscopici errori logici. È stata esclusa anche la disparità di trattamento, poiché il confronto deve riguardare l'intero percorso logico-giuridico degli elaborati e la valutazione positiva di altri candidati non elimina le carenze proprie dell'elaborato della ricorrente. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il voto numerico può soddisfare l'obbligo di motivazione del giudizio della Commissione esaminatrice quando consente di comprendere, sia pure sinteticamente e graduandolo, il livello di idoneità o inidoneità attribuito.

  • art. 46 l. 247/2012

    La disciplina sull'obbligo di motivazione rafforzata degli elaborati dell'esame forense non è stata applicata alla sessione 2024, poiché operava il regime transitorio previsto dall'art. 49 della stessa legge.

  • art. 49 l. 247/2012

    per i primi 13 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti

    La disposizione transitoria mantiene per la sessione 2024 l'applicazione delle norme previgenti sulle modalità di svolgimento dell'esame e sulla correzione degli elaborati.

  • art. 10, comma 2-ter, d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla l. 21 febbraio 2025, n. 15

    La norma è richiamata quale disposizione che ha prorogato il regime transitorio previsto dall'art. 49 l. 247/2012.

  • r.d. 27 novembre 1933, n. 1578

    Disciplina previgente applicabile alla sessione 2024 quanto alle modalità di svolgimento dell'esame e alla correzione degli elaborati.

  • r.d. 22 gennaio 1934, n. 37

    Insieme al r.d. 1578/1933, costituisce la disciplina previgente applicabile alla procedura d'esame.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento risultano compatibili con l'utilizzo del voto numerico quale modalità standardizzata e immediatamente percepibile di motivazione.

  • Adunanza plenaria, sentenza n. 7/2017

    È richiamata per il principio secondo cui, nella disciplina vigente, il voto numerico è idoneo a motivare il giudizio delle Commissioni negli esami di abilitazione forense.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 175/2011

    È richiamata per l'affermazione che il punteggio numerico esprime sinteticamente il giudizio di sufficienza o insufficienza e il grado di apprezzamento dell'elaborato.

Massime di principio

  • Per la sessione 2024 dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, il regime transitorio previsto dall'art. 49 l. 247/2012 mantiene l'applicazione delle norme previgenti alle modalità di svolgimento dell'esame e alla correzione degli elaborati; la disciplina dell'art. 46 della stessa legge non è applicabile finché il regime transitorio resta vigente.
  • Nella disciplina applicabile all'esame forense, il voto numerico, adeguatamente riferito a criteri di valutazione predeterminati, costituisce motivazione sufficiente del giudizio di idoneità o inidoneità e non richiede, di regola, annotazioni, segni grafici o una motivazione discorsiva sull'elaborato.
  • La mera determinazione presuntiva del tempo medio dedicato alla correzione, ottenuta dividendo la durata della seduta per il numero degli elaborati esaminati, non dimostra di per sé un difetto di istruttoria o di valutazione, poiché non consente di stabilire il tempo effettivamente dedicato al singolo elaborato né l'incidenza concreta sul giudizio impugnato.
  • Le valutazioni delle Commissioni negli esami di abilitazione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità, palese erroneità o irragionevolezza; il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello della Commissione.
  • Un parere pro veritate redatto da un soggetto estraneo alla Commissione non può sostituire o confutare il giudizio tecnico dell'organo esaminatore, salvo che evidenzi macroscopici errori logici o altri vizi di legittimità.
  • La disparità di trattamento nella valutazione di prove concorsuali o abilitanti non può essere desunta dal solo confronto con voti più favorevoli attribuiti ad altri candidati: occorre considerare l'intero percorso logico-giuridico dei diversi elaborati e, comunque, la valutazione positiva altrui non sana le carenze proprie della prova contestata.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazione
RamiProfessioni e ordini professionali
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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