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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28843/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Torino per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri ex art. 495 c.p. Aveva proposto appello il 2 maggio 2025, ma anziché depositarlo tramite il Portale telematico, come richiesto dal nuovo art. 111-bis c.p.p. per gli atti di impugnazione, lo aveva inviato via posta elettronica certificata all'indirizzo dell'ufficio giudiziario. La Corte di appello di Torino dichiarava l'appello inammissibile. Nel ricorso per cassazione, la difesa deduceva vizio di motivazione, sostenendo che l'atto fosse comunque pervenuto tempestivamente alla cancelleria e che il rigetto fondato solo sulla modalità di trasmissione fosse illogico, anche in ragione di asseriti e persistenti disservizi del sistema telematico e delle linee guida locali che avrebbero consentito in via eccezionale il deposito via PEC in caso di malfunzionamento del portale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell'appello perché, dopo l'entrata in vigore del regime telematico obbligatorio dal 1° gennaio 2025, l'atto di impugnazione doveva essere depositato esclusivamente tramite il portale, salvo specifiche eccezioni normative non ricorrenti nel caso di specie. Ha inoltre rilevato che la doglianza sul malfunzionamento del sistema era generica e non supportata da elementi concreti, oltre al fatto che la difesa non aveva rispettato le formalità previste dalle linee guida invocate. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    norma incriminatrice posta a base della condanna di primo grado.

  • art. 111-bis c.p.p.

    introduce il principio generale dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti, con certezza temporale e identificazione di mittente e destinatario; per gli atti di impugnazione rilevanti nel caso, impone il deposito tramite portale.

  • art. 175-bis c.p.p.

    richiamato come norma di eccezione rispetto all'obbligatorietà del deposito telematico.

  • art. 582 c.p.p.

    nel testo novellato stabilisce che l'atto di impugnazione va presentato con le modalità di cui all'art. 111-bis c.p.p.; il comma 1-bis consente, solo per impugnazioni proposte personalmente dalle parti private, la concorrente forma analogica presso la cancelleria.

  • art. 591 c.p.p.

    l'impugnazione è inammissibile quando non sono osservate le disposizioni sulle modalità di proposizione, incluse quelle dell'art. 582 c.p.p.

  • art. 87 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    disciplina transitoria del processo telematico: prevede l'adozione di regole tecniche, l'individuazione di uffici e atti per cui restano ammesse modalità non telematiche, e l'applicazione dell'art. 111-bis dal termine previsto dai regolamenti.

  • art. 3 d.m. 29 dicembre 2023, n. 217

    come modificato dal d.m. 206/2024, fissa dal 1° gennaio 2025 l'obbligo di deposito telematico per gli esterni e per gli atti di impugnazione nei procedimenti indicati.

  • art. 1 d.m. 206 del 2024

    ha sostituito la disciplina attuativa relativa ai tempi e alle modalità di deposito telematico.

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa della condanna del ricorrente alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato per affermare la conformità dell'interpretazione letterale della disciplina sul deposito telematico.

  • art. 3 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 6 CEDU

    richiamato per escludere il contrasto della disciplina con il diritto di accesso alla giustizia.

Massime di principio

  • Per gli atti di impugnazione soggetti al regime introdotto dall'art. 111-bis c.p.p., il deposito telematico tramite il portale costituisce la forma ordinaria ed esclusiva, salvo tassative deroghe previste dalla legge o dalla disciplina transitoria applicabile.
  • L'invio dell'atto di impugnazione a mezzo PEC, ancorché tempestivo e pervenuto all'ufficio giudiziario, non vale a sanare l'inosservanza della forma di deposito imposta dalla legge quando questa prevede il solo deposito telematico tramite portale.
  • L'inosservanza delle modalità legali di proposizione dell'impugnazione integra causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p., quando la legge richiama il rispetto delle forme di deposito stabilite dall'art. 582 c.p.p. come novellato.
  • Le allegazioni relative al malfunzionamento del sistema telematico devono essere specifiche, circostanziate e documentate; deduzioni generiche e meramente assertive non sono sufficienti a superare la declaratoria di inammissibilità.
  • Le eventuali deroghe locali o linee guida applicabili in caso di disservizio richiedono il puntuale rispetto degli adempimenti formali previsti; la mancata osservanza di tali formalità impedisce di invocare validamente l'eccezione.
  • La disciplina del deposito telematico obbligatorio è ritenuta coerente con i principi costituzionali e convenzionali di ragionevolezza e accesso alla giustizia, in quanto finalizzata a semplificazione, razionalizzazione e accelerazione del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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