Sentenza n. 1701/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 122/2023, emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, in data 14 aprile 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia che aveva riconosciuto alla docente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 122/2023 del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione. La sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della docente la Carta elettronica del docente, per l’importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.500 euro, oltre alle spese. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, nonché la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza tuttavia fornire prova dell’integrale esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Pavia era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme. Ha inoltre ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, necessario prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione. In assenza di prova dell’adempimento, ha ordinato al Ministero di erogare, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, 500 euro per ciascuno degli anni scolastici indicati, per complessivi 1.500 euro, oltre agli interessi legali dalla notifica della sentenza del Tribunale di Pavia fino all’effettivo saldo. Ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia e Lodi, da attivarsi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il Commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e spese generali, alla rifusione del contributo unificato e al pagamento diretto delle somme ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Il giudicato della sentenza del giudice ordinario costituisce il presupposto per l’azione di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 474 c.p.c.
Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza munita dell’attestazione di conformità.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice ordinario.
Massime di principio
- È ammissibile l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, quando il giudicato attribuisce al privato una prestazione determinata o determinabile.
- L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione può essere proposta solo dopo la notificazione del titolo esecutivo munito dell’attestazione di conformità e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In sede di ottemperanza, l’assenza di prova dell’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione giustifica l’ordine giudiziale di adempiere entro un termine e la nomina preventiva di un Commissario ad acta per l’eventuale fase successiva di persistente inottemperanza.
- Il Commissario ad acta può essere individuato in un dipendente pubblico le cui funzioni istituzionali siano coerenti con l’attività esecutiva richiesta; quando l’incarico rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.
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