Sentenza n. 15816/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento 1) del Provvedimento Prot. n. 20250033795 del 06.01.2026 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul con il quale comunica nei confronti del ricorrente il diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL n. 286/1998 modificato da L. n.189/2002 ed ex art. 6 bis D.P.R. n. 334/2004; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di ingresso per motivi di studio, richiesto per frequentare in lingua inglese il corso di laurea in Progettazione dell’Architettura presso il Politecnico di Milano nell’anno accademico 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legalizzazione della procura alle liti e si è opposto nel merito. La sentenza non esamina tali questioni, poiché rileva d’ufficio la sopravvenuta perdita di interesse: l’istanza di visto era funzionale all’immatricolazione al corso per l’anno accademico 2025/2026.
La decisione
Il TAR dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Nelle more del giudizio era spirato il termine del 30 giugno previsto per mantenere l’immatricolazione con riserva ed era terminato l’anno accademico 2025/2026; in assenza di allegazioni di un’utilità ancora conseguibile o della manifestazione di un interesse risarcitorio all’accertamento dell’illegittimità, l’annullamento non avrebbe arrecato utilità alla ricorrente. La questione è stata prospettata alle parti in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. L’eccezione ministeriale sulla procura e le censure di merito non sono state decise. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori
Se l’annullamento non è più utile, l’accertamento dell’illegittimità può essere pronunciato quando sussiste un interesse ai fini risarcitori; nel caso concreto tale interesse non era stato manifestato.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett.c), c.p.a.
La sopravvenuta mancanza di un interesse concreto alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Sicchè alla ridetta udienza, dato avviso alle parti di un possibile profilo di improcedibilità del ricorso ex art 73, comma 3, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
La questione di improcedibilità rilevata d’ufficio è stata sottoposta alle parti prima della decisione.
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato era funzionale a un’iscrizione riferita a un determinato anno accademico e, durante il giudizio, scadono sia il termine per conservare l’immatricolazione con riserva sia l’anno accademico interessato, il ricorso di annullamento diviene improcedibile se il ricorrente non allega una diversa utilità conseguibile dalla decisione.
- Se l’annullamento del provvedimento non è più utile nel corso del giudizio, l’accertamento della sua illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. richiede la sussistenza di un interesse ai fini risarcitori.
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