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Ordinanza

Ordinanza n. 10024/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento a) della determinazione n. -OMISSIS-/2025 del 10 dicembre 2025, a firma del Comandante in Seconda della Guardia di Finanza, con cui è stata rigettata l'istanza di trasferimento temporaneo presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, notificata in data 16 dicembre 2025 tramite nota prot. -OMISSIS-/2025 del Comando Regionale Sicilia; b) della nota n. -OMISSIS-/2025 del 14 luglio 2025 del Comando Generale della Guardia di Finanza, recante preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l’accertamento: - del diritto del ricorrente ad essere trasferito temporaneamente, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l. 104/1992, presso una delle sedi indicate nell'istanza (Frattamaggiore, Aversa o Giugliano in Campania), al fine di prestare assistenza al proprio fratello, portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della medesima legge, con conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione del provvedimento di trasferimento.

Giustizia amministrativa202603234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di trasferimento temporaneo ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, preceduto da preavviso di rigetto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di trasferimento temporaneo, proposta per prestare assistenza al fratello portatore di handicap in situazione di gravità, chiedendo anche l'accertamento del diritto al trasferimento presso una delle sedi indicate. Nel corso del giudizio ha chiesto l'integrazione degli incombenti istruttori già disposti, mediante l'esibizione di documentazione concernente la sede di servizio attuale e quelle richieste, gli allegati agli Appunti Decisionali del 16 giugno e del 26 novembre 2025, la corrispondenza interna tra i diversi livelli del Comando coinvolti nell'istruttoria, gli atti relativi agli esuberi strutturali dell'area geografica di riferimento, i flussi complessivi di mobilità, le istanze di terzi degli ultimi 24 mesi e i criteri o la metodologia utilizzati per il bilanciamento tra esigenze assistenziali e organizzative.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente la richiesta istruttoria e ha ordinato all'Amministrazione di esibire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, la documentazione relativa alla sede attuale e alle sedi ambite, limitatamente al periodo fino alla data di adozione del diniego impugnato, in applicazione del principio tempus regit actum. Ha inoltre ordinato la produzione, per la parte non già ostesa, degli allegati agli Appunti Decisionali del 16 giugno e del 26 novembre 2025, della corrispondenza interna tra i diversi livelli di Comando relativa all'istruttoria della domanda e degli atti specificamente individuati sugli esuberi strutturali dell'area geografica, ritenuti utili a verificare l'attendibilità dei presupposti di fatto del diniego. Sono stati esclusi gli atti a pubblicazione obbligatoria, che il ricorrente deve reperire autonomamente, salva la facoltà dell'Amministrazione di depositarli comunque. Il TAR ha negato l'esibizione dei flussi complessivi di mobilità e delle istanze di terzi degli ultimi 24 mesi, poiché la richiesta avrebbe determinato un controllo generalizzato sull'azione amministrativa, vietato dall'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990. È stata inoltre respinta la richiesta, formulata genericamente, relativa ai criteri e alla metodologia di bilanciamento, perché non riferita a uno specifico documento già esistente e diretta a ottenere un'elaborazione teorica dell'Amministrazione; le modalità concrete del bilanciamento dovranno risultare dalla corrispondenza interna. L'ordine riguarda esclusivamente documenti già formati e detenuti dall'Amministrazione. Eventuali ragioni di riservatezza o segreto dovranno essere puntualmente motivate, privilegiando, ove possibile, l'oscuramento dei soli dati nominativi, sensibili o estranei alla controversia. L'udienza pubblica di merito è stata confermata per il 7 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di trasferimento temporaneo finalizzata all'assistenza di un familiare con handicap grave; il merito della pretesa non è stato deciso con l'ordinanza.

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamata per qualificare la situazione di handicap grave del familiare che il ricorrente intende assistere.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato quale fondamento del preavviso di rigetto impugnato; la sua legittimità non è stata esaminata nel merito.

  • art. 24, comma 3, l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Esclude richieste di accesso o ostensione dirette a un controllo generalizzato sull'azione amministrativa; il TAR lo applica per negare l'esibizione dei flussi complessivi di mobilità e delle istanze di terzi degli ultimi 24 mesi.

  • art. 4, comma 1, lett. h), d.m. n. 603/1996

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Rappresenta un limite da rispettare nell'esibizione degli atti relativi agli esuberi strutturali e, più in generale, nelle produzioni soggette a esigenze di riservatezza o segreto; tali esigenze devono essere puntualmente motivate.

  • principio tempus regit actum

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Nel giudizio di legittimità rilevano, ai fini della verifica dell'atto impugnato, i dati e la situazione esistenti fino alla data di adozione del diniego, mentre sono irrilevanti i dati successivi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Impone l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato a tutela dei dati relativi alla salute, con conseguente oscuramento disposto dalla Segreteria.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e l'oscuramento.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo di legittimità, l'acquisizione istruttoria deve essere circoscritta ai fatti e ai documenti formati anteriormente o al più tardi alla data di adozione del provvedimento impugnato; i dati sopravvenuti non sono rilevanti per valutare la legittimità originaria dell'atto, salvo quanto diversamente previsto per gli effetti successivi.
  • L'ordine giudiziale di esibizione può riguardare esclusivamente documenti già formati e detenuti dall'Amministrazione; non può essere utilizzato per imporre la redazione di nuovi documenti, l'elaborazione di criteri teorici o la ricostruzione ex novo di metodologie non formalizzate.
  • La richiesta istruttoria è ammissibile quando individua documenti specifici e pertinenti, la cui acquisizione sia funzionale alla verifica della correttezza dell'istruttoria e dell'attendibilità dei presupposti di fatto del provvedimento impugnato.
  • Non è ammissibile una richiesta di esibizione formulata in modo indistinto e riferita a intere categorie di flussi, dati o istanze di terzi, quando essa si traduca in un controllo generalizzato sull'azione amministrativa anziché nell'acquisizione di documenti puntualmente pertinenti alla controversia.
  • Quando la documentazione richiesta può contenere dati riservati o coperti da segreto, l'Amministrazione deve indicare puntualmente le ragioni ostative all'ostensione e deve privilegiare, ove possibile, l'oscuramento dei soli dati nominativi, sensibili o non pertinenti, assicurando il necessario bilanciamento tra completezza istruttoria e tutela della riservatezza.
  • In una controversia sulla legittimità del diniego di un trasferimento assistenziale, la corrispondenza interna tra gli organi amministrativi coinvolti nell'istruttoria può essere acquisita quando sia concretamente funzionale a verificare la linearità del procedimento valutativo e le modalità con cui sono state bilanciate le esigenze assistenziali del richiedente con quelle organizzative dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicitàProporzionalità e ragionevolezza

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