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Sentenza

Sentenza n. 926/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento 1) della delibera dell'Azienda Sanitaria Provinciale n.3 di Catania n.1643 del 31.10.2024 avente come oggetto “Modifica allegati sub b, 4b e 5b delibera n.1771/2023 procedura di stabilizzazione comparto ruolo amministrativo”, nella parte in cui i ricorrenti risultano esclusi dalla procedura di stabilizzazione per la seguente motivazione “Rapporto dichiarato non riconducibile a quello di dipendente a tempo determinato o con contratto flessibile svolto presso questa Azienda”; 2) della nota dell''Azienda Sanitaria Provinciale n.3 di Catania del 31.10.2024 prot.0238973 di notifica della delibera sub 1) impugnata; 3) della deliberazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale n.3 di Catania n.1770 del 23.11.2023 avente ad oggetto “Assunzione a tempo indeterminato ed ammissione procedure concorsuali riservate personale del comparto ruolo amministrativo a seguito di procedure di stabilizzazione ex Leggi n.234/2021 e n.14/2023”, come rettificata dal provvedimento sub 1) impugnato, nella parte in cui i ricorrenti non risultano ammessi alla procedura concorsuale riservata di stabilizzazione; 4) della sconosciuta nota dell'Azienda Sanitaria Provinciale n.3 di Catania del 13.09.2024 prot. n.199528, richiamata dal provvedimento sub 1) impugnato, nella parte in cui individua i ricorrenti quali soggetti da escludere dalla procedura selettiva riservata perché non in possesso dei requisiti per la stabilizzazione; 5) dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 709 del 24 ottobre 2020, laddove l''inciso di cui, art.1 comma 9, “Il periodo relativo alla durata dei rapporti di cui al presente articolo non è computabile ai fini di cui all''articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75” dovesse ritenersi applicabile anche alle procedure di stabilizzazione diverse da quelle indette ai sensi di cui all'art.20 del D.Lvo 75/2001; 6) dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 709 del 24 ottobre 2020, nella parte in cui, art.1 comma 9, precisa che “Il periodo relativo alla durata dei rapporti di cui al presente articolo non è computabile ai fini di cui all''articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”; 7) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compresi gli sconosciuti atti della procedura concorsuale riservata eventualmente nelle more indetta dall''Azienda Sanitaria Provinciale 3 di Catania per il profilo di Assistente amministrativo in esecuzione della delibera n.1770 del 23.11.2023.

Giustizia amministrativa202500742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura di stabilizzazione del personale amministrativo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e atti presupposti, inclusa l'applicazione dell'art. 1, comma 9, dell'OCDPC n. 709/2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (precari sanitari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la loro esclusione dalla procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234/2021, come esteso al personale amministrativo dall'art. 4, comma 9-septiesdecies, del d.l. n. 198/2022, sostenendo di possedere il requisito di almeno diciotto mesi di servizio, di cui almeno sei mesi nel periodo emergenziale. Hanno dedotto violazione ed erronea applicazione della disciplina legislativa sulla stabilizzazione, violazione del favor partecipationis, dei principi di parità di trattamento, imparzialità e buon andamento, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia. Secondo i ricorrenti, l'Amministrazione aveva erroneamente applicato alla procedura speciale di stabilizzazione del personale precario Covid i requisiti della diversa procedura generale prevista dall'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, valorizzando inoltre l'art. 1, comma 9, dell'OCDPC n. 709/2020. L'Azienda sanitaria ha sostenuto che il servizio era stato svolto nell'ambito della Protezione civile e non alle sue dipendenze, qualificandolo come rapporto di somministrazione con un ente ministeriale. La Presidenza del Consiglio ha eccepito la propria estraneità alla procedura, la tardività dell'impugnazione dell'ordinanza e l'infondatezza delle censure. Il TAR ha accertato che i ricorrenti, pur avendo partecipato all'avviso della Protezione civile, erano stati assunti direttamente dall'Azienda sanitaria mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa e avevano maturato un servizio superiore ai diciotto mesi richiesti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati. Ha ritenuto comprovato che i ricorrenti fossero stati assunti direttamente dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, sicché il servizio prestato era riconducibile all'attività svolta alle dipendenze dell'ente del Servizio sanitario nazionale ai fini della stabilizzazione. Ha escluso che la procedura fosse subordinata anche al possesso dei requisiti dell'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017: l'inciso della legge n. 234/2021 che fa salva l'applicazione di tale disposizione implica l'alternatività delle due procedure di stabilizzazione, e non la cumulativa applicazione dei rispettivi requisiti. Poiché i ricorrenti possedevano il requisito temporale di servizio, l'esclusione fondata sulla non riconducibilità del rapporto a un rapporto di lavoro flessibile presso l'Azienda sanitaria è risultata illegittima. L'Azienda sanitaria è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese processuali, oltre accessori; le spese sono state compensate nei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 268, lettera b), l. 234/2021

    ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75

    La disposizione consente agli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti specificamente previsti dalla norma, secondo una procedura distinta da quella dell'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017.

  • art. 4, comma 9-septiesdecies, d.l. 198/2022, convertito dalla l. 14/2023

    Estende la procedura di stabilizzazione al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico e professionale reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale anche con contratti di lavoro flessibile, previo espletamento di una procedura selettiva.

  • art. 20 d.lgs. 75/2017

    Prevede una procedura di stabilizzazione distinta e alternativamente applicabile rispetto a quella speciale disciplinata dall'art. 1, comma 268, lettera b), della l. 234/2021.

  • art. 1, comma 9, OCDPC n. 709/2020

    Il periodo relativo alla durata dei rapporti di cui al presente articolo non è computabile ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75

    La previsione non impedisce il computo del servizio nell'ambito della diversa procedura speciale di stabilizzazione prevista dalla l. 234/2021.

Massime di principio

  • La procedura speciale di stabilizzazione prevista dall'art. 1, comma 268, lettera b), della l. 234/2021, come estesa dal d.l. n. 198/2022 al personale amministrativo e agli altri profili non dirigenziali, costituisce un percorso alternativo rispetto alla procedura generale dell'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017; non è quindi legittimo imporre cumulativamente i requisiti delle due discipline.
  • Ai fini della stabilizzazione del personale reclutato durante l'emergenza Covid-19, il servizio è imputabile all'ente del Servizio sanitario nazionale quando risulta che il lavoratore abbia stipulato direttamente con tale ente il contratto di collaborazione o di lavoro flessibile, anche se l'accesso all'attività è avvenuto attraverso un avviso della Protezione civile.
  • L'esclusione da una procedura di stabilizzazione non può essere fondata sulla mera partecipazione a un avviso della Protezione civile quando il rapporto concreto è stato instaurato direttamente con l'azienda sanitaria e sono maturati i periodi di servizio richiesti dalla disciplina speciale.
  • L'art. 1, comma 9, dell'OCDPC n. 709/2020, escludendo il computo del servizio ai fini dell'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, non può essere interpretato come esclusione del medesimo servizio ai fini di procedure di stabilizzazione diverse e autonome, ove la relativa disciplina legislativa ne consenta il computo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciStabilizzazione e precariato
RamiSanitàPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicità

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