Cassazione Civile, Ordinanza n. 30400/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La lite non riguarda il merito della controversia definita con la precedente ordinanza di Cassazione, ma un’istanza di correzione di errore materiale proposta dopo il deposito dell’ordinanza n. 27627/2022. L’istante ha dedotto che il dispositivo della precedente pronuncia fosse erroneo perché, pur essendo il difensore dichiaratosi antistatario, non conteneva la distrazione delle spese processuali in suo favore. La Corte ha ritenuto fondata l’istanza sulla base del principio già affermato in giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese si corregge con il procedimento di correzione degli errori materiali e non con i mezzi ordinari di impugnazione, trattandosi di questione non autonoma rispetto alla statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte ha accolto l’istanza di correzione per integrazione del dispositivo della precedente ordinanza n. 27627/2022, aggiungendo al finale del dispositivo le parole "da distrarsi a favore dell’avv. Maurizio Veglio, del Foro di Torino, dichiaratosi antistatario". La decisione ribadisce che, quando il dispositivo ometta la distrazione delle spese richiesta dal difensore antistatario, il rimedio è la correzione dell’errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c., applicabile anche alle pronunce della Cassazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
è il rimedio per la correzione degli errori materiali, utilizzabile anche per integrare il dispositivo quando sia stata omessa la distrazione delle spese richiesta dal difensore antistatario
art. 288 c.p.c.
concorre a disciplinare il procedimento di correzione dell'errore materiale
art. 93, comma 2, c.p.c.
viene richiamato come norma coerente con la correzione del dispositivo in caso di soddisfacimento del credito del difensore per onorari e spese
art. 391-bis c.p.c.
rende applicabile il procedimento di correzione degli errori materiali anche alle pronunce della Corte di Cassazione
Cass. S.U. n. 16037/2010
precedente di legittimità che afferma la correzione come rimedio per l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese
Cass. n. 12962/2012
conforme al principio delle Sezioni Unite sull'utilizzabilità della correzione per l'omessa distrazione delle spese
Massime di principio
- L’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese richiesta dal difensore dichiaratosi antistatario integra un errore materiale del dispositivo, emendabile con il procedimento di correzione e non con i mezzi ordinari di impugnazione.
- La richiesta di distrazione delle spese non ha natura di domanda autonoma, ma di statuizione accessoria collegata alla regolazione delle spese di lite; perciò la sua omissione può essere integrata con correzione del provvedimento.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è esperibile anche contro le pronunce della Corte di Cassazione, quando occorra integrare il dispositivo con la distrazione delle spese omessa per errore materiale.
- La soluzione correttiva è coerente con il principio di ragionevole durata del processo e consente al difensore distrattario di ottenere rapidamente un titolo esecutivo per il recupero delle spese.
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