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Ordinanza

Ordinanza n. 1004/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 01421/2025, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202601732

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento amministrativo comunale volto alla tutela della quiete pubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di appello, limitandosi a riferire che sono stati dedotti motivi e sollevate questioni ritenuti meritevoli di un più approfondito esame nella sede di merito. La controversia riguarda un provvedimento amministrativo comunale la cui finalità è individuata nella tutela della quiete pubblica.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando quindi l'ordinanza del TAR che aveva negato la tutela cautelare. Il Collegio ha ritenuto che i motivi e le questioni prospettati richiedessero un esame più approfondito, da svolgere nella sede di merito, e ha considerato prevalente, nella situazione esistente, l'interesse alla quiete pubblica sotteso al provvedimento amministrativo impugnato. Le spese dell'appello cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, quando i motivi e le questioni prospettati richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può riservarne l'esame alla sede di merito.
  • Nella valutazione cautelare comparativa degli interessi, può prevalere l'interesse pubblico alla quiete pubblica sotteso al provvedimento amministrativo impugnato, con conseguente rigetto della domanda cautelare quando tale interesse risulti prevalente nella situazione concreta.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareOrdinanze contingibili e urgenti
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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