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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24841/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo generico e proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato la pena concordata con il consenso del pubblico ministero in relazione al reato di evasione. Con il ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata sostituzione della pena con una delle pene sostitutive previste dagli artt. 53 e ss. della l. 689/1981, nonché per la mancata disapplicazione della recidiva. La Corte ha rilevato che la sostituzione della pena non era stata oggetto dell'accordo tra le parti e che, nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena è inammissibile quando investe il trattamento sanzionatorio concordato, salvo le limitate ipotesi di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    regola il patteggiamento; la sentenza impugnata applicava la pena su richiesta delle parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste, escludendo censure sul trattamento sanzionatorio concordato

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la definizione de plano dell'inammissibilità del ricorso

  • artt. 53 ss. l. 689/1981

    richiamati quali norme sulle pene sostitutive invocate dalla ricorrente per ottenere la sostituzione della pena

  • art. 385 c.p.

    reato oggetto del patteggiamento, evocato come evasione

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    come interpretato dalla giurisprudenza citata, restringe il controllo di legittimità sulle sentenze ex art. 444 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano quindi precluse censure che investano il trattamento sanzionatorio concordato tra le parti.
  • La mancata previsione, nell'accordo di patteggiamento, di una pena sostitutiva o di altra modulazione del trattamento sanzionatorio non può essere dedotta in cassazione come vizio di violazione di legge, se la questione non rientra nelle tassative ipotesi impugnatorie previste dalla norma.
  • Quando il ricorso è proposto fuori dai casi consentiti dalla legge e presenta doglianze generiche, la Corte può dichiararlo inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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