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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28565/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda medici che, dopo la laurea in medicina e chirurgia, avevano frequentato scuole di specializzazione in anni compresi tra il 1992 e il 2005 e avevano percepito soltanto la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257/1991, senza asserita adeguata rivalutazione, incrementi annuali, rideterminazioni triennali e senza i benefici economici e contributivi del successivo d.lgs. n. 368/1999. Essi hanno chiesto la condanna dello Stato al risarcimento del danno da omesso o tardivo recepimento delle direttive comunitarie in materia di adeguata remunerazione degli specializzandi, deducendo anche disparità di trattamento rispetto ai medici assoggettati alla disciplina più recente. Nei ricorsi per cassazione il primo gruppo ha censurato: omessa pronuncia e motivazione apparente sulla domanda di incremento annuale e rideterminazione triennale; violazione delle norme e delle direttive europee per sostenere che l’adeguata remunerazione sarebbe stata compiutamente attuata solo con i d.p.c.m. del 2007 e che da allora decorrerebbe la prescrizione; violazione dell’art. 6 d.lgs. 257/1991 per mancata applicazione integrale della disciplina; erronea esclusione della natura subordinata o parasubordinata del rapporto e quindi dell’art. 36 Cost.; erronea mancata compensazione delle spese. Il secondo gruppo ha prospettato, tra l’altro, la mancata considerazione del principio di adeguata remunerazione come parametro del danno, l’illegittima esclusione degli adeguamenti annuali e triennali, e l’erroneità della decorrenza della prescrizione dal 27 ottobre 1999, sostenendo invece che il dies a quo dovesse coincidere con i d.p.c.m. del 2007 o, comunque, con il consolidamento giurisprudenziale dei rimedi. Le Amministrazioni hanno resistito e proposto ricorsi incidentali condizionati su questioni di legittimazione passiva e prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi principali e anche i ricorsi incidentali condizionati delle Amministrazioni. Ha ritenuto conformi alla giurisprudenza consolidata della Corte d’appello le statuizioni su prescrizione e merito: per i medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni 1992-2005 continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 257/1991, mentre la disciplina del d.lgs. n. 368/1999 opera solo per gli iscritti dall’anno accademico 2006/2007; la direttiva 93/16/CEE non ha introdotto nuovi obblighi sulla misura della borsa di studio; l’attività dello specializzando non è rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, con conseguente inapplicabilità dell’art. 36 Cost.; l’importo della borsa non è soggetto né a incremento per inflazione né a rideterminazione triennale per i corsi frequentati nel periodo considerato; il diritto risarcitorio per tardiva/incompleta attuazione delle direttive 75/362/CEE e 82/76/CEE si prescrive dal 27 ottobre 1999. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra tutte le parti, con atto altresì della debenza dell’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti principali, ma non delle Amministrazioni.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto la censura in parte superata e comunque inammissibile perché le questioni erano già decise in modo conforme alla giurisprudenza consolidata.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per lamentare motivazione apparente; la Corte ha escluso la fondatezza del rilievo alla luce del consolidato orientamento di legittimità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    utilizzato dalla Corte per richiamare e ribadire la propria elaborazione giurisprudenziale senza ulteriore motivazione estesa.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    base dell’inammissibilità dei motivi che si ponevano in contrasto con la giurisprudenza consolidata di legittimità.

  • art. 6 d.lgs. n. 257/1991

    considerato norma che ha attuato le direttive comunitarie originarie, riconoscendo una borsa di studio annua ma non gli ulteriori incrementi e adeguamenti rivendicati per il periodo in esame.

  • art. 11 l. n. 370/1999

    ha colmato parzialmente la lacuna solo per i beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo; per gli altri ha fatto decorrere la prescrizione dal 27 ottobre 1999.

  • art. 39 d.lgs. n. 368/1999

    la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi si applica solo agli iscritti a decorrere dall’anno accademico 2006/2007.

  • art. 46, comma 2, d.lgs. n. 368/1999

    la Corte ha richiamato l’interpretazione secondo cui il riferimento all’anno accademico 2006/2007 attiene all’inizio del corso, non alla sua mera pendenza.

  • art. 36 Cost.

    ritenuto inapplicabile perché l’attività dello specializzando non è inquadrabile nel lavoro subordinato o parasubordinato e manca una relazione sinallagmatica di scambio.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dai ricorrenti per dedurre disparità di trattamento, ma la Corte ha ritenuto la differenziazione temporalmente giustificata.

  • art. 14 CEDU

    invocato dai ricorrenti per sostenere una discriminazione; la Corte ha escluso la comparabilità delle situazioni dedotte.

  • art. 267 TFUE

    la richiesta di rinvio pregiudiziale è stata reputata manifestamente infondata e non necessaria.

  • art. 13, d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti principali; escluso analogo obbligo per le Amministrazioni dello Stato.

  • artt. 5 e 189 Trattato CEE

    invocati insieme alle direttive europee per fondare la pretesa risarcitoria da tardivo recepimento.

  • direttive CEE 75/362, 75/363, 82/76, 93/16, 05/36

    richiamate per il tema dell’adeguata remunerazione degli specializzandi; la Corte ha ribadito che l’inadempimento è cessato con il d.lgs. 257/1991 e che la direttiva 93/16 non ha innovato la misura economica.

  • art. 10 Cost.

    invocato per il parametro di conformità al diritto internazionale/europeo nelle censure dei ricorrenti.

  • artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi

    richiamati per l’interpretazione e l’integrazione dell’ordinamento rispetto alle direttive comunitarie.

  • artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d.lgs. n. 368/1999

    richiamati per sostenere l’applicabilità della nuova disciplina e del relativo trattamento economico.

  • art. 8 d.lgs. n. 517/1999

    menzionato nel quadro normativo richiamato dai ricorrenti.

  • art. 1 l. n. 266/2005

    menzionato nel quadro normativo richiamato dai ricorrenti.

  • art. 7, comma 5, l. n. 289/2002

    richiamato dai ricorrenti in relazione ai blocchi della rideterminazione economica.

  • art. 1, comma 33, l. n. 549/1995

    richiamato dai ricorrenti in relazione ai blocchi della rideterminazione economica.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    richiamati per contestare la regolazione delle spese e chiedere compensazione, ma la Corte ha rilevato l’insindacabilità della valutazione discrezionale del giudice di merito nei limiti indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale parametro formale dei motivi di ricorso.

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per affermare il potere della Corte di correggere la motivazione ove il dispositivo sia conforme a diritto.

  • art. 2051 c.c.

    non pertinente al thema decidendum; non risulta decisivo nel testo, sebbene non richiamato.

Massime di principio

  • Per i medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992 e il 2005, il trattamento economico resta disciplinato dal d.lgs. n. 257/1991; la disciplina più favorevole del d.lgs. n. 368/1999 opera solo per gli iscritti dall’anno accademico 2006/2007, con effetto non estensibile ai corsi già iniziati in precedenza.
  • La direttiva 93/16/CEE non ha introdotto un nuovo obbligo, rispetto al quadro già attuato dal d.lgs. n. 257/1991, con riguardo alla misura della remunerazione degli specializzandi; pertanto non può fondarsi su di essa un diritto all’incremento della borsa o alla sua rideterminazione per il periodo anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina.
  • L’attività del medico specializzando non integra un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato e, quindi, non si applica l’art. 36 Cost. sul diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente.
  • Per i soggetti che avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo 1 gennaio 1983 - conclusione dell’anno accademico 1990/1991, il diritto al risarcimento da tardiva/incompleta trasposizione delle direttive comunitarie si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370/1999.
  • L’importo delle borse di studio percepite dagli specializzandi iscritti tra il 1992 e il 2005 non è soggetto né all’incremento annuale per variazione del costo della vita né alla rideterminazione triennale prevista dall’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991.
  • Le censure che si pongono in contrasto con un orientamento di legittimità ormai consolidato sono dichiarate inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.; la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è da respingere quando la questione sia già stata ritenuta manifestamente infondata dalla giurisprudenza di legittimità.
  • La valutazione sulla compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, entro i limiti di legge, e non è censurabile in cassazione se non per violazione del principio che impedisce di porle a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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