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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11624/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello del 03/12/2020 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado (dichiarando la prescrizione di un capo e rideterminando la pena per rapina aggravata e porto di arma). I motivi di ricorso includevano: (i) illegittima dichiarazione di tardività della richiesta di trattazione orale in applicazione delle norme emergenziali (decreto-legge n.149/2020 e richiamo al n.137/2020); (ii) vizio per il rigetto dell'istanza di rinvio finalizzata a presentare un concordato ex art. 599-bis c.p.p.; (iii) mancata valutazione del legittimo impedimento del difensore; (iv) inutilizzabilità delle testimonianze rese da operatori di polizia giudiziaria (Sannino, Cervone, Soricelli) circa dichiarazioni dell'indagato rese in caserma, con violazione degli artt. 195 e 62 c.p.p.; (v) vizi sul ragionamento indiziario e sul principio del dubbio ragionevole (art. 192 comma 3 c.p.p. / principio di gravità, precisione e concordanza degli indizi); (vi) carenze di motivazione sull'elemento psicologico e sul concorso morale; (vii) carenza di motivazione sulla presenza di armi; (viii) vizi nella dosimetria della pena e nella quantificazione della continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto in parte fondati i motivi proposti. Ha dichiarato manifestamente infondati i censure relative ai termini per la richiesta di trattazione orale (applicazione dell'art. 23 del d.l. 9 novembre 2020, n.149; l'istanza era stata depositata oltre il termine perentorio di cinque giorni) e al rigetto della richiesta di rinvio per concordato e per legittimo impedimento (nel regime cartolare emergenziale la partecipazione in udienza non è prevista e il concordato deve essere trasmesso telematicamente). Ha invece accolto il motivo relativo all'inutilizzabilità delle testimonianze degli operatori di polizia giudiziaria nella parte in cui avrebbero riferito dichiarazioni rese dall'indagato in caserma: la motivazione d'appello era contraddittoria nel riconoscere contemporaneamente che le dichiarazioni fossero spontanee e che il contenuto fosse invece tratto da fatti percepiti direttamente dagli agenti. Per tale vizio la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello, la quale dovrà chiarire se i testi di polizia giudiziaria abbiano riferito fatti di diretta percezione o le dichiarazioni rese dall'indagato e valutare la spontaneità e la presenza dell'imputato al momento del rinvenimento della refurtiva. I restanti motivi sono stati trattati ma non hanno comportato annullamento della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • decreto-legge 9 novembre 2020, n.149, art. 23

    comma 5 e comma 6 (termini per la formazione del procedimento cartolare e termini per la richiesta di discussione orale in funzione della fissazione dell'udienza)

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che essa disciplina esplicitamente l'ambito di applicazione: per udienze fissate tra il 16° e il 30° giorno dall'entrata in vigore la richiesta di trattazione orale doveva essere presentata entro cinque giorni dall'entrata in vigore; per udienze fissate entro 15 giorni è esclusa l'applicazione del procedimento cartolare. Pertanto l'istanza tardiva è stata respinta.

  • decreto-legge n.137/2020

    Richiamato dalla difesa come norma emergenziale antecedente, ma la Corte ha ritenuto necessaria l'applicazione del d.l. n.149/2020 in relazione ai termini contestati.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Regola il c.d. concordato nel processo penale; la Corte ha osservato che, nel procedimento cartolare emergenziale, il concordato deve pervenire per via telematica entro la data della camera di consiglio e non giustifica automaticamente un rinvio per partecipazione personale.

  • art. 602, comma 1-bis c.p.p.

    Norma richiamata in relazione al procedimento d'appello e alle forme di trattazione; il rigetto dell'istanza di rinvio per partecipazione personale non è contrario alla disciplina del procedimento cartolare in emergenza.

  • art. 195 c.p.p.

    Prevede il divieto di far valere in dibattimento, mediante testimonianza, le dichiarazioni rese dall'imputato o dalla persona sottoposta a indagini; la Corte ha ribadito che tale divieto è assoluto e si applica anche alle dichiarazioni 'spontanee'.

  • art. 62 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai limiti della testimonianza degli operanti di polizia giudiziaria: la Corte ha confermato che la testimonianza è ammissibile se riguarda fatti storici di diretta percezione, ma è vietata quando riferisce dichiarazioni rese dall'indagato.

  • art. 192, comma 3 c.p.p.

    Norma sul principio del dubbio ragionevole: se il dato indiziario non raggiunge il livello di gravità, precisione e concordanza, deve operare il beneficio del dubbio; la Corte ha esaminato i profili indiziari ma non ha annullato per ragioni di insufficienza probatoria salvo quanto rilevato sulle testimonianze utilizzate impropriamente.

  • art. 19 cod. proc. pen. (richiamato come principio del ragionamento indiziario)

    Richiama il corretto svolgimento del ragionamento indiziario (gravità, precisione e concordanza); la Corte ha valutato le censure ma le ha ritenute non tutte decisive, ad eccezione della questione probatoria relativa alle testimonianze di polizia giudiziaria.

Massime di principio

  • Le norme emergenziali che impongono il procedimento cartolare (decreto-legge) fissano termini perentori per la richiesta di trattazione orale: la loro applicazione va verificata puntualmente in relazione alla data di fissazione dell'udienza.
  • Nel regime cartolare emergenziale la partecipazione personale in udienza e le richieste di rinvio finalizzate a un concordato devono essere gestite secondo le modalità telematiche previste dalla normativa; il legittimo impedimento del difensore non garantisce automaticamente la sospensione o la trattazione orale.
  • È assolutamente vietato, in dibattimento, far valere per via testimoniale le dichiarazioni rese dall'imputato o dall'indagato durante le indagini (anche se 'spontanee'); la testimonianza degli operatori di polizia giudiziaria è ammissibile solo se concerne fatti di diretta percezione.
  • Quando la motivazione d'appello è contraddittoria circa la natura della testimonianza (diretta percezione vs. riferimenti a dichiarazioni dell'indagato), ciò compromette la utilizzabilità delle prove e può giustificare annullamento e rinvio per un nuovo esame.
  • Nelle contestazioni basate su indizi occorre sempre verificare il rispetto del principio di gravità, precisione e concordanza: carenze in tale ragionamento possono costituire motivo di censure, ma l'annullamento segue solo se il vizio è decisivo ai fini della decisione.
  • In caso di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, il giudice del rinvio deve chiarire espressamente l'oggetto delle testimonianze, la spontaneità delle dichiarazioni contestate e la presenza dell'imputato agli eventi rilevanti.

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