Cassazione Penale, Sentenza n. 11624/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello del 03/12/2020 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado (dichiarando la prescrizione di un capo e rideterminando la pena per rapina aggravata e porto di arma). I motivi di ricorso includevano: (i) illegittima dichiarazione di tardività della richiesta di trattazione orale in applicazione delle norme emergenziali (decreto-legge n.149/2020 e richiamo al n.137/2020); (ii) vizio per il rigetto dell'istanza di rinvio finalizzata a presentare un concordato ex art. 599-bis c.p.p.; (iii) mancata valutazione del legittimo impedimento del difensore; (iv) inutilizzabilità delle testimonianze rese da operatori di polizia giudiziaria (Sannino, Cervone, Soricelli) circa dichiarazioni dell'indagato rese in caserma, con violazione degli artt. 195 e 62 c.p.p.; (v) vizi sul ragionamento indiziario e sul principio del dubbio ragionevole (art. 192 comma 3 c.p.p. / principio di gravità, precisione e concordanza degli indizi); (vi) carenze di motivazione sull'elemento psicologico e sul concorso morale; (vii) carenza di motivazione sulla presenza di armi; (viii) vizi nella dosimetria della pena e nella quantificazione della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto in parte fondati i motivi proposti. Ha dichiarato manifestamente infondati i censure relative ai termini per la richiesta di trattazione orale (applicazione dell'art. 23 del d.l. 9 novembre 2020, n.149; l'istanza era stata depositata oltre il termine perentorio di cinque giorni) e al rigetto della richiesta di rinvio per concordato e per legittimo impedimento (nel regime cartolare emergenziale la partecipazione in udienza non è prevista e il concordato deve essere trasmesso telematicamente). Ha invece accolto il motivo relativo all'inutilizzabilità delle testimonianze degli operatori di polizia giudiziaria nella parte in cui avrebbero riferito dichiarazioni rese dall'indagato in caserma: la motivazione d'appello era contraddittoria nel riconoscere contemporaneamente che le dichiarazioni fossero spontanee e che il contenuto fosse invece tratto da fatti percepiti direttamente dagli agenti. Per tale vizio la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello, la quale dovrà chiarire se i testi di polizia giudiziaria abbiano riferito fatti di diretta percezione o le dichiarazioni rese dall'indagato e valutare la spontaneità e la presenza dell'imputato al momento del rinvenimento della refurtiva. I restanti motivi sono stati trattati ma non hanno comportato annullamento della sentenza impugnata.
Norme richiamate
decreto-legge 9 novembre 2020, n.149, art. 23
comma 5 e comma 6 (termini per la formazione del procedimento cartolare e termini per la richiesta di discussione orale in funzione della fissazione dell'udienza)
La Corte ha interpretato la norma nel senso che essa disciplina esplicitamente l'ambito di applicazione: per udienze fissate tra il 16° e il 30° giorno dall'entrata in vigore la richiesta di trattazione orale doveva essere presentata entro cinque giorni dall'entrata in vigore; per udienze fissate entro 15 giorni è esclusa l'applicazione del procedimento cartolare. Pertanto l'istanza tardiva è stata respinta.
decreto-legge n.137/2020
Richiamato dalla difesa come norma emergenziale antecedente, ma la Corte ha ritenuto necessaria l'applicazione del d.l. n.149/2020 in relazione ai termini contestati.
art. 599-bis c.p.p.
Regola il c.d. concordato nel processo penale; la Corte ha osservato che, nel procedimento cartolare emergenziale, il concordato deve pervenire per via telematica entro la data della camera di consiglio e non giustifica automaticamente un rinvio per partecipazione personale.
art. 602, comma 1-bis c.p.p.
Norma richiamata in relazione al procedimento d'appello e alle forme di trattazione; il rigetto dell'istanza di rinvio per partecipazione personale non è contrario alla disciplina del procedimento cartolare in emergenza.
art. 195 c.p.p.
Prevede il divieto di far valere in dibattimento, mediante testimonianza, le dichiarazioni rese dall'imputato o dalla persona sottoposta a indagini; la Corte ha ribadito che tale divieto è assoluto e si applica anche alle dichiarazioni 'spontanee'.
art. 62 c.p.p.
Richiamato in relazione ai limiti della testimonianza degli operanti di polizia giudiziaria: la Corte ha confermato che la testimonianza è ammissibile se riguarda fatti storici di diretta percezione, ma è vietata quando riferisce dichiarazioni rese dall'indagato.
art. 192, comma 3 c.p.p.
Norma sul principio del dubbio ragionevole: se il dato indiziario non raggiunge il livello di gravità, precisione e concordanza, deve operare il beneficio del dubbio; la Corte ha esaminato i profili indiziari ma non ha annullato per ragioni di insufficienza probatoria salvo quanto rilevato sulle testimonianze utilizzate impropriamente.
art. 19 cod. proc. pen. (richiamato come principio del ragionamento indiziario)
Richiama il corretto svolgimento del ragionamento indiziario (gravità, precisione e concordanza); la Corte ha valutato le censure ma le ha ritenute non tutte decisive, ad eccezione della questione probatoria relativa alle testimonianze di polizia giudiziaria.
Massime di principio
- Le norme emergenziali che impongono il procedimento cartolare (decreto-legge) fissano termini perentori per la richiesta di trattazione orale: la loro applicazione va verificata puntualmente in relazione alla data di fissazione dell'udienza.
- Nel regime cartolare emergenziale la partecipazione personale in udienza e le richieste di rinvio finalizzate a un concordato devono essere gestite secondo le modalità telematiche previste dalla normativa; il legittimo impedimento del difensore non garantisce automaticamente la sospensione o la trattazione orale.
- È assolutamente vietato, in dibattimento, far valere per via testimoniale le dichiarazioni rese dall'imputato o dall'indagato durante le indagini (anche se 'spontanee'); la testimonianza degli operatori di polizia giudiziaria è ammissibile solo se concerne fatti di diretta percezione.
- Quando la motivazione d'appello è contraddittoria circa la natura della testimonianza (diretta percezione vs. riferimenti a dichiarazioni dell'indagato), ciò compromette la utilizzabilità delle prove e può giustificare annullamento e rinvio per un nuovo esame.
- Nelle contestazioni basate su indizi occorre sempre verificare il rispetto del principio di gravità, precisione e concordanza: carenze in tale ragionamento possono costituire motivo di censure, ma l'annullamento segue solo se il vizio è decisivo ai fini della decisione.
- In caso di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, il giudice del rinvio deve chiarire espressamente l'oggetto delle testimonianze, la spontaneità delle dichiarazioni contestate e la presenza dell'imputato agli eventi rilevanti.
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