Cassazione Penale, Sentenza n. 4151/2025 del 31/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva parzialmente rideterminato le pene per reati di acquisto e cessione di cocaina. Le doglianze principali sono: (i) inutilizzabilità delle intercettazioni per carenza di motivazione dei decreti autorizzativi (moduli prestampati del Gip); (ii) vizi di motivazione con richiamo all'insufficienza probatoria della cosiddetta "droga parlata" (assenza di sequestri, mancata identificazione degli acquirenti, assenza di riscontri); (iii) mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (fattispecie di lieve entità) con argomento su limitata durata e piccoli quantitativi; (iv) e, per Bejo, censura sull'applicazione dell'art. 235 cod. pen. (espulsione/misura di sicurezza) per carenza della prova della pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Sul punto delle intercettazioni il giudice ha rilevato il difetto di autosufficienza dei ricorsi: i ricorrenti non hanno prodotto i decreti e gli atti che avrebbero dovuto dimostrare la patologia delle autorizzazioni, obbligo che rende il motivo inammissibile. Inoltre, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata contenesse adeguata motivazione, osservando che il Gip aveva svolto autonomo esame e che i provvedimenti di proroga erano motivati, potendo legittimamente operare anche una motivazione per relationem. Quanto alla "droga parlata", la Corte ha richiamato il principio secondo cui le intercettazioni possono da sole fondare una condanna se il loro contenuto è sintomatico e se il giudice di merito fornisce una motivazione rigorosa: nel caso la Corte territoriale ha valutato le conversazioni come "inequivoche" e ha motivato con dovizia. Sull'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 la Corte ha condiviso la valutazione di merito che escludeva la lieve entità, richiamando la necessità di valutare complessivamente mezzi, modalità, quantità e qualità; la Corte ha ritenuto provata un'attività estesa (quantitativi stimati 5-30 g per volta, disponibilità continuativa, canali di rifornimento, clienti spacciatori). Infine sull'art. 235 cod. pen. la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di pericolosità sociale fatta dal giudice di merito in relazione alla pluralità e gravità delle condotte e ai collegamenti con ambienti malavitosi. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 267 cod. proc. pen.
La Corte richiama l'obbligo di specifica motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni; tuttavia riconosce che la motivazione per relationem è legittima quando il giudice richiami ed adotti le argomentazioni del PM e delle relazioni della polizia giudiziaria, purché emerga l'iter cognitivo seguito
art. 125, n. 3, cod. proc. pen.
Richiamato nella censura difensiva nell'ambito delle osservazioni sulla motivazione dei provvedimenti autorizzativi; la Corte non ha ritenuto sussistente il vizio dedotto in assenza della produzione degli atti
art. 192 cod. proc. pen.
Usato per disciplinare la valutazione della "droga parlata": quando gli indizi consistono in intercettazioni senza sequestro, il giudice deve operare valutazione con particolare attenzione e rigore e la decisione che conduce alla condanna deve fondarsi su prove con alto grado di credibilità razionale
art. 530 e art. 546 cod. proc. pen.
Richiamati dai ricorrenti nei motivi relativi a vizi di motivazione e al sindacato sulla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse adeguata e conforme ai principi richiamati
art. 73 d.P.R. 309/90
Regola la fattispecie di lieve entità per i reati di stupefacenti. La Corte ricorda che la configurabilità del comma 5 richiede valutazione concreta e globale di mezzi, modalità, quantità e qualità; la mancanza di anche un solo elemento sintomatico può escludere la lieve entità. Nel caso, la Corte d'appello ha motivatamente escluso la lieve entità
art. 235 cod. pen.
Regola le misure per lo straniero condannato (es. espulsione). La Corte sottolinea che l'applicazione è facoltativa e richiede motivazione sulla pericolosità sociale; nel caso la pericolosità è stata ritenuta adeguatamente motivata dal giudice di merito
Massime di principio
- Per impugnare in Cassazione l'utilizzabilità delle intercettazioni occorre produrre nel ricorso i decreti e gli atti autorizzativi (principio di autosufficienza): la mancata produzione rende il motivo inammissibile.
- La motivazione per relationem dei decreti autorizzativi è ammissibile se il giudice di merito richiama le richieste del PM e le relazioni della polizia giudiziaria mostrando l'iter cognitivo seguito.
- La cosiddetta "droga parlata" può costituire prova sufficiente a condannare solo se il contenuto delle intercettazioni è inequivoco e il giudice di merito fornisce una motivazione rigorosa, esplicitando perché altre ricostruzioni siano remote.
- L'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (fatto di lieve entità) richiede valutazione complessiva di quantità, purezza, mezzi, modalità, contesto e durata: la presenza anche di elementi organizzativi o di consistenti movimentazioni economiche può escludere la lieve entità.
- L'eventuale misura relativa allo straniero (art. 235 c.p.) non è automatica: il giudice deve motivare la sussistenza della pericolosità sociale anche tenendo conto di pluralità, gravità e collegamenti con ambienti criminali; lavoro e stabilità familiare da soli non escludono il rischio.
- Chi propone censure generiche o petizioni di principio senza confronto puntuale con la motivazione di merito rischia l'inammissibilità o il rigetto della doglianza.
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