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Parere

Parere n. 1313/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Cavaliere Giuseppe, Angela Gentile, contro Comune di Furore, avverso ordinanza di demolizione n. 16 del 21 aprile 2010;

Giustizia amministrativa202401418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ordinanza di demolizione n. 16 del 21 aprile 2010 relativa a ulteriori opere edilizie abusive realizzate su un fabbricato già destinatario di un precedente ordine di demolizione

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione n. 16 del 21 aprile 2010, deducendo: violazione degli artt. 31, 22 e 36 del d.P.R. 380/2001, per mancata verifica d’ufficio della sanabilità delle opere; violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, per difetto, genericità e contraddittorietà della motivazione; violazione di numerose disposizioni statali e regionali in materia edilizia, nonché incompetenza ed eccesso di potere, sostenendo che le opere fossero di manutenzione straordinaria, manutenzione ordinaria o pertinenziali e, quindi, soggette a D.I.A. e non a demolizione. Le opere consistevano, tra l’altro, nell’apposizione di malta su muratura a vista, installazione di tubolari e putrelle, apertura di accesso a una cisterna, sbancamento di roccia, pavimentazione in calcestruzzo, pergolati, copertura di un pozzo nero e realizzazione di un massetto in calcestruzzo. Il Comune ha resistito e il Ministero riferente ha concluso per il rigetto del ricorso, richiamando la necessità del permesso di costruire per gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso palesemente infondato e ha esaminato i tre motivi. Il primo è stato respinto perché non sussiste in capo all’amministrazione un obbligo di verificare d’ufficio la possibilità di sanatoria delle opere abusive: l’onere di attivarsi per la sanabilità grava sul privato, mentre l’amministrazione, accertata l’abusività, deve ingiungere la demolizione. Il secondo motivo è stato respinto poiché l’ordinanza contiene una motivazione sufficiente e idonea sulle ragioni dell’intervento repressivo. Il terzo motivo è stato respinto in quanto anche interventi astrattamente qualificabili come manutenzione ordinaria o rifinitura, se eseguiti su un immobile abusivo non sanato né condonato, perdono la propria autonomia e sono attratti nel regime giuridico e sanzionatorio dell’abuso principale. Nel caso concreto, le opere erano state realizzate su un fabbricato già colpito da ordine di demolizione e, in gran parte, in violazione dei sigilli; ne derivava l’obbligo comunale di ordinarne la demolizione.

Osservazioni

Primo motivo - Omessa verifica della sanabilità

Non grava sull’amministrazione alcun obbligo di valutare d’ufficio la possibilità di sanare le opere abusive. L’onere di allegare e dimostrare la sanabilità e di attivare il relativo procedimento compete al privato; l’amministrazione, una volta accertato l’abuso, è tenuta a ingiungere la demolizione. L’omessa verifica d’ufficio non determina quindi l’illegittimità dell’ordinanza.

Secondo motivo - Motivazione dell’ordinanza

Il motivo è infondato perché l’ordinanza impugnata contiene una motivazione sufficiente e idonea a esporre le ragioni della demolizione.

Terzo motivo - Qualificazione delle opere e regime sanzionatorio

Gli interventi di manutenzione o rifinitura realizzati su un immobile abusivo non sanato né condonato assumono il medesimo carattere abusivo dell’opera principale. Non è quindi possibile sottrarli alla demolizione qualificandoli isolatamente come opere di manutenzione ordinaria, straordinaria o pertinenziali. Nel caso concreto, le opere erano state realizzate su un fabbricato già destinatario di un ordine di demolizione, in parte anche in violazione dei sigilli.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Disciplina la demolizione delle opere eseguite in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire. Il parere ne applica il regime repressivo alle opere ulteriori realizzate su un immobile abusivo.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    È richiamato dai ricorrenti in relazione al regime della D.I.A.; il parere esclude che tale qualificazione possa impedire la demolizione di interventi eseguiti su un manufatto principale abusivo.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Disciplina l’accertamento di conformità. Il parere afferma che la verifica della possibilità di sanatoria deve essere sollecitata e dimostrata dal privato e non deve essere svolta d’ufficio dall’amministrazione prima dell’ordinanza di demolizione.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    È richiamato nella relazione ministeriale per sostenere che gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio necessitano del permesso di costruire.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi. Il parere ritiene che l’ordinanza impugnata soddisfi tale obbligo.

  • art. 62, comma 2, c.p.a.

    È richiamato con riferimento al principio di non contestazione, il quale presuppone che la parte cui spetterebbe contestare i fatti sia costituita in giudizio.

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all’attività edilizia libera; il parere non accoglie la prospettazione secondo cui le opere sarebbero sottratte alla demolizione.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dai ricorrenti nell’ambito della disciplina generale della vigilanza e repressione degli abusi edilizi.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dai ricorrenti tra le disposizioni sanzionatorie edilizie; il parere conferma la legittimità della misura demolitoria.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dai ricorrenti in materia di interventi eseguiti in parziale difformità; non conduce, nel caso concreto, all’esclusione della demolizione.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dai ricorrenti in materia di interventi eseguiti in assenza o difformità dalla D.I.A.; il parere ritiene prevalente il carattere abusivo derivante dall’esecuzione su un manufatto principale abusivo.

  • art. 2 l. reg. Campania 19/2001

    Richiamato dai ricorrenti, senza che il parere ne accolga la prospettata applicazione favorevole.

  • artt. 2 e 3 l. reg. Campania 15/2000

    Richiamati dai ricorrenti, senza che il parere ravvisi nella disciplina regionale un ostacolo all’ordinanza di demolizione.

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 17 novembre 2023, n. 9866

    Richiamata per affermare che l’onere probatorio non può ritenersi assolto sulla base della non contestazione quando la parte cui spetterebbe contestare i fatti non sia costituita in giudizio.

  • Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza 2 febbraio 2026, n. 860

    Richiamata quale conferma del principio secondo cui, in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori ne ripetono l’illegittimità e devono essere demoliti.

Massime di principio

  • L’amministrazione che accerta un abuso edilizio non è tenuta a verificare d’ufficio la possibilità di sanatoria prima di adottare l’ordinanza di demolizione; l’onere di attivare il procedimento di accertamento di conformità e di dimostrare la sanabilità grava sul privato.
  • Gli interventi edilizi ulteriori, anche se astrattamente qualificabili come manutenzione ordinaria, rifinitura, manutenzione straordinaria o pertinenza, realizzati su un manufatto abusivo non sanato né condonato, sono attratti nel regime giuridico e sanzionatorio dell’abuso principale.
  • La realizzazione di ulteriori opere su un immobile già colpito da ordine di demolizione, anche in violazione dei sigilli, legittima l’adozione di una nuova ordinanza di demolizione riferita agli interventi successivi.
  • L’ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata quando espone, anche mediante gli allegati richiamati, gli elementi necessari a individuare le opere abusive e le ragioni della loro sottoposizione alla misura repressiva.

Ordinanza di demolizione di opere ulteriori su immobile abusivo

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da due comproprietari contro il Comune di Furore, avverso l’ordinanza di demolizione n. 16 del 21 aprile 2010. L’ordinanza concerneva una serie di opere realizzate su un fabbricato destinato ad abitazione, già interessato da un precedente ordine di demolizione.

Fatti rilevanti

I ricorrenti avevano riferito di avere eseguito interventi di manutenzione e risanamento su un fabbricato di loro comproprietà. Erano già stati destinatari dell’ordinanza di demolizione n. 1/2008, impugnata davanti al TAR Campania, e avevano presentato domanda di accertamento di conformità l’11 aprile 2008, respinta dal Comune con provvedimento n. 24 del 25 febbraio 2009.

A seguito di un successivo sopralluogo della Legione Carabinieri Campania, il Comune aveva adottato l’ordinanza n. 16/2010 per reprimere ulteriori opere abusive, tra cui interventi su murature, installazione di elementi metallici, apertura di un accesso a una cisterna, sbancamento di roccia, pavimentazione in calcestruzzo, realizzazione di pergolati, copertura di un pozzo nero e realizzazione di un massetto in calcestruzzo. Dagli atti risultava inoltre che gran parte delle opere era stata realizzata in violazione dei sigilli apposti sull’immobile.

Motivi del ricorso

I ricorrenti hanno sostenuto:

  • che il Comune avrebbe dovuto verificare d’ufficio la possibilità di sanare le opere ai sensi degli artt. 31, 22 e 36 del d.P.R. 380/2001;
  • che l’ordinanza fosse priva di adeguata motivazione, in violazione dell’art. 3 della l. 241/1990;
  • che le opere fossero riconducibili alla manutenzione ordinaria o straordinaria, ovvero avessero natura pertinenziale, e fossero quindi soggette a D.I.A. e non alla sanzione demolitoria.

Valutazione sulla sanabilità delle opere

Il Consiglio di Stato ha escluso che l’amministrazione debba verificare d’ufficio la sanabilità dell’abuso prima di ordinare la demolizione. L’obbligo di attivare il procedimento di accertamento di conformità e di fornire gli elementi necessari a dimostrare la conformità dell’intervento grava sul privato.

Il parere richiama la sentenza della Sezione VI n. 9866 del 17 novembre 2023, secondo cui l’onere probatorio non può essere considerato assolto mediante il principio di non contestazione quando la parte cui spetterebbe contestare i fatti non sia costituita in giudizio. L’omessa valutazione d’ufficio della sanabilità non costituisce pertanto un vizio dell’ordinanza.

Motivazione dell’ordinanza

Il secondo motivo è stato respinto perché l’ordinanza impugnata contiene una motivazione ritenuta sufficiente e idonea a spiegare le ragioni della demolizione. Non è stata quindi ravvisata la denunciata violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, né un difetto motivazionale tale da compromettere la legittimità del provvedimento.

Opere ulteriori su manufatto abusivo

Il Consiglio di Stato ha ribadito che gli interventi ulteriori realizzati su un manufatto abusivo non sanato né condonato assumono il medesimo carattere abusivo dell’opera principale. Anche opere che, considerate isolatamente, potrebbero essere qualificate come semplici rifiniture o manutenzione ordinaria, come la posa di piastrelle o intonaco, vengono attratte dal regime giuridico e sanzionatorio dell’immobile abusivo cui accedono strutturalmente.

È stato richiamato il principio espresso, tra le altre, dalla sentenza della Sezione VII del 2 febbraio 2026, n. 860: non è consentita la prosecuzione o il completamento di lavori abusivi sino all’eventuale sanatoria, con conseguente obbligo del Comune di ordinare la demolizione degli interventi ulteriori.

Nel caso concreto, le opere erano state realizzate su un fabbricato già destinatario di un ordine di demolizione e, in gran parte, in violazione dei sigilli. Esse risultavano quindi pienamente attratte nel regime dell’abusività e legittimamente assoggettate alla demolizione.

Conclusione

La Sezione ha ritenuto il ricorso palesemente infondato e ha espresso parere per il suo rigetto. Il ricorrente non ha prevalso nei confronti del Comune.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioMotivazione del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicità

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