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Sentenza

Sentenza n. 1051/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale che imponeva l’allaccio del Comparto 4 del piano di lottizzazione all’impianto di depurazione esistente, nonché autorizzazione comunale al taglio stradale e deliberazione consiliare sull’acquisizione e gestione transitoria delle opere di urbanizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava l’ordinanza sindacale n. 10 del 22 aprile 2024 e, con motivi aggiunti, l’autorizzazione comunale n. 15/2025 al taglio stradale per l’allaccio fognario e la deliberazione consiliare n. 5/2025. Deduceva, quanto all’ordinanza, la violazione dell’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000, dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e della disciplina ambientale e sanitaria, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà e sviamento. In particolare, sosteneva l’assenza di contingibilità, urgenza, eccezionalità, pericolo concreto per la salute pubblica e temporaneità della misura; evidenziava che l’impianto non sarebbe stato tecnicamente idoneo a ricevere i reflui aggiuntivi del Comparto 4 e che quest’ultimo disponeva di un impianto provvisorio autorizzato. Contestava inoltre l’invasione delle competenze provinciali in materia di autorizzazione agli scarichi, l’immissione di reflui asseritamente industriali in un impianto autorizzato per reflui domestici, la mancata partecipazione procedimentale e l’omessa comunicazione di avvio. Con i motivi aggiunti deduceva l’illegittimità derivata e autonoma degli atti sopravvenuti, il difetto delle verifiche tecniche e del collaudo, le difformità esecutive dell’allaccio, la mancata interlocuzione con la Provincia, la violazione della normativa ambientale, la lesione delle garanzie partecipative e l’illegittimità della deliberazione consiliare nella parte in cui poneva a carico dei lottizzanti la gestione e gli oneri economici delle opere sino al trasferimento al gestore del servizio idrico integrato. Contestava infine la legittimità dell’acquisizione comunale delle opere di urbanizzazione e chiedeva esibizione documentale e consulenza tecnica.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo assorbite le eccezioni preliminari in applicazione del principio della ragione più liquida, e ha compensato le spese. Ha ricostruito la convenzione di lottizzazione del 1980 come un assetto unitario, destinato a servire tutti e quattro i comparti, con obbligo dei lottizzanti di realizzare le opere di urbanizzazione e cederle gratuitamente al Comune dopo il collaudo. Ha ritenuto legittima l’ordinanza contingibile e urgente: il collaudo richiedeva la verifica dell’impianto con il carico idraulico e biologico complessivo, comprensivo del Comparto 4, e l’allaccio era funzionale non all’interesse privato dell’operatore, ma alla verifica della sicurezza e funzionalità dell’infrastruttura destinata al servizio pubblico. L’urgenza consisteva nella necessità di superare l’incertezza funzionale dell’impianto e la contingibilità nell’assenza di strumenti ordinari idonei a conseguire tempestivamente il risultato, non essendo possibile attendere il giudizio civile tra i privati. Il rischio per la salute pubblica non doveva essere già concretizzato, essendo sufficiente una situazione concreta e attuale potenzialmente incidente sull’igiene e sull’ambiente. L’impianto provvisorio del Comparto 4 non escludeva tali presupposti, poiché era autorizzato soltanto in via transitoria. La misura era temporanea in senso funzionale, destinata a cessare con il completamento del collaudo e della presa in carico dell’infrastruttura, e non attribuiva un diritto definitivo all’utilizzo dell’impianto. Il giudice ha escluso il difetto di istruttoria, valorizzando lo stato di consistenza delle opere, gli interventi di rifunzionalizzazione, la nomina del collaudatore e le risultanze tecniche sulla destinazione dell’impianto al servizio dell’intero comparto. Ha inoltre chiarito che l’ordinanza non aveva natura autorizzatoria in materia di scarichi e non sostituiva né modificava i titoli provinciali, limitandosi a creare le condizioni materiali per il collaudo; le eventuali verifiche sulla qualificazione dei reflui e sull’aggiornamento delle autorizzazioni restavano di competenza dell’autorità ambientale. La censura ambientale è stata quindi respinta anche perché non era dimostrato un concreto pregiudizio e l’intervento perseguiva una funzione preventiva. Quanto alla partecipazione, il TAR ha ritenuto derogabile la comunicazione di avvio nei procedimenti per ordinanze contingibili e urgenti e ha osservato che la ricorrente era comunque a conoscenza del contesto e delle criticità; in ogni caso, l’eventuale omissione sarebbe stata non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990. I provvedimenti sopravvenuti non sono stati qualificati come meri atti esecutivi dell’ordinanza, ma come atti inseriti in una sequenza autonoma e progressiva di attuazione degli obblighi convenzionali; pertanto non sussisteva illegittimità derivata. Le contestazioni sulle difformità esecutive riguardavano la fase di esecuzione e non incidevano sulla validità degli atti autorizzativi. Infine, la deliberazione consiliare è stata ritenuta coerente con la convenzione: l’acquisizione delle opere era attuazione di un obbligo convenzionale, mentre la gestione transitoria e i relativi oneri non costituivano un nuovo obbligo, ma una disciplina interinale necessaria a evitare un vuoto gestionale sino al completamento del trasferimento e del collaudo.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000

    Il potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente è esercitabile in presenza di una situazione concreta e attuale, potenzialmente incidente sulla salute pubblica, che richieda un intervento immediato non conseguibile con gli strumenti ordinari; non è necessario che il danno alla salute si sia già verificato.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’ordinanza è stata ritenuta adeguatamente motivata e sorretta da un’istruttoria articolata, fondata sulle verifiche tecniche, sugli interventi di rifunzionalizzazione e sulle esigenze di collaudo dell’impianto.

  • art. 7 l. 241/1990

    Nei procedimenti diretti all’adozione di ordinanze contingibili e urgenti l’obbligo di comunicazione di avvio può essere derogato quando la partecipazione pregiudichi la tempestività e l’efficacia dell’intervento.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    L’eventuale omissione della comunicazione di avvio non determina l’annullamento quando il contenuto dispositivo dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 124 d.lgs. 152/2006

    La disciplina delle autorizzazioni agli scarichi resta distinta dalle determinazioni comunali dirette all’attuazione e al collaudo di un’infrastruttura depurativa; l’ordinanza comunale non sostituisce né modifica il titolo ambientale di competenza dell’autorità preposta.

  • art. 51 l.r. Sardegna n. 9/2006

    La normativa regionale in materia di scarichi non è stata ritenuta violata, poiché l’atto comunale non aveva natura autorizzatoria né decideva la qualificazione dei reflui.

  • art. 28 l. 1150/1942

    La convenzione di lottizzazione può prevedere la realizzazione da parte dei lottizzanti e la successiva cessione al Comune delle opere di urbanizzazione, secondo la sequenza realizzazione, collaudo, consegna e presa in carico.

  • art. 16 d.P.R. 380/2001

    È richiamato quale parametro della disciplina delle opere di urbanizzazione, la cui acquisizione comunale è stata ritenuta coerente con l’assetto convenzionale.

Massime di principio

  • Il potere di ordinanza contingibile e urgente del sindaco in materia di igiene e salute pubblica può essere esercitato quando una situazione concreta e attuale determini un rischio ragionevole per gli interessi pubblici tutelati e richieda un intervento immediato non conseguibile mediante gli strumenti ordinari; non occorre che il danno alla salute si sia già verificato.
  • L’allaccio temporaneo di una parte di un insediamento a un impianto depurativo può essere legittimamente imposto mediante ordinanza contingibile e urgente quando costituisca presupposto tecnico indispensabile per il collaudo e la verifica della funzionalità dell’infrastruttura destinata al servizio dell’intero insediamento, senza attribuire un diritto definitivo all’utilizzo dell’impianto.
  • Un provvedimento comunale diretto a consentire il collaudo e la verifica funzionale di un impianto depurativo non ha, per ciò solo, natura autorizzatoria in materia di scarichi e non sostituisce i titoli ambientali di competenza dell’autorità preposta; le verifiche sulla qualificazione dei reflui e sull’eventuale aggiornamento dell’autorizzazione restano rimesse al distinto procedimento ambientale.
  • Nei procedimenti per ordinanze contingibili e urgenti l’omessa comunicazione di avvio può essere giustificata dall’esigenza di assicurare immediatezza ed efficacia dell’intervento; comunque, il vizio partecipativo non comporta annullamento se il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso o se il privato ha avuto effettiva conoscenza del contesto e possibilità di interlocuzione sostanziale.
  • Gli atti successivi diretti alla realizzazione dell’allaccio e all’attuazione degli obblighi convenzionali non sono automaticamente affetti da illegittimità derivata per il solo fatto di essere collegati a un precedente provvedimento, quando si inseriscano in una sequenza amministrativa autonoma e non siano necessariamente dipendenti dall’atto presupposto.
  • Quando una convenzione di lottizzazione prevede la realizzazione, il collaudo e la cessione al Comune delle opere di urbanizzazione, l’acquisizione comunale costituisce attuazione dell’assetto convenzionale; la gestione transitoria e i relativi oneri possono restare a carico dei lottizzanti sino al completamento della presa in carico e al trasferimento al gestore del servizio, purché tale regime sia temporalmente collegato alla conclusione della procedura tecnico-amministrativa.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniAcque e demanio idricoOrdinanze contingibili e urgentiPartecipazione al procedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentalePrincipi di precauzione e prevenzione

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