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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23736/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall’interpretazione di un accordo sindacale aziendale del 21 luglio 2015, con cui, per il personale che già beneficiava dell’indennità di mensa prevista dal CCNL, l’azienda riconosceva un ticket restaurant dal valore di euro 5,29 "in luogo della predetta indennità". I lavoratori sostenevano che il beneficio spettasse anche per le giornate non di lavoro effettivo ma equiparate dal CCNL alla presenza in servizio (ad esempio ferie, festività godute, assenze per infortunio e ricoveri ospedalieri superiori a cinque giorni). La Corte d’appello aveva accolto la domanda, condannando la società al pagamento delle somme. La società ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., sostenendo che l’accordo del 2015, letto insieme agli accordi aziendali del 2007 e del 2018 e al comportamento successivo delle parti, dimostrasse che il ticket restaurant era legato all’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa e non spettasse per le giornate equiparate. La ricorrente censurava in particolare l’interpretazione della Corte territoriale, ritenuta atomistica e fondata solo sul dato letterale, senza considerare il coordinamento sistematico delle clausole e la volontà comune delle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l’interpretazione dell’accordo sindacale aziendale doveva essere compiuta applicando congiuntamente i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c., valorizzando il tenore letterale ma anche il senso complessivo dell’accordo, il collegamento con la precedente disciplina del 2007, il comportamento successivo delle parti e il successivo accordo del 2018. Ha giudicato errata in diritto l’interpretazione della Corte d’appello, perché basata su una lettura frammentaria e atomistica della clausola. Per effetto dell’accoglimento, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi di diritto indicati.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Il criterio letterale è punto di avvio dell’interpretazione, ma non può essere isolato quando non esprima con evidenza univoca la comune intenzione delle parti; va coordinato con gli altri criteri ermeneutici e con il comportamento successivo dei contraenti.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole vanno interpretate complessivamente, coordinandole tra loro secondo un significato coerente dell’intero assetto negoziale; è censurabile l’interpretazione atomistica e frammentaria.

  • art. 1366 c.c.

    L’interpretazione deve essere orientata secondo buona fede, in relazione allo scopo pratico e alla causa concreta perseguiti dalle parti.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale è deducibile come error in iudicando in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato sulla motivazione è limitato nei confini del testo novellato; resta distinto dal controllo sulla violazione delle regole di interpretazione contrattuale.

  • art. 1322 c.c.

    È richiamato per affermare l’autonomia negoziale delle parti sociali nella disciplina collettiva di ambito territoriale.

  • art. 2077 c.c.

    Non osta alla prevalenza della disciplina collettiva territoriale nell’ambito della autonomia negoziale, salvo i diritti già definitivamente acquisiti dai lavoratori.

  • art. 43, punto g), CCNL personale dipendente di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori

    È la disciplina dell’indennità di mensa richiamata e sostituita dall’accordo aziendale; il suo contenuto va considerato unitariamente, compresi i punti 24-26, per ricostruire l’effettiva portata della sostituzione con il ticket restaurant.

Massime di principio

  • L’interpretazione di un accordo collettivo aziendale non può arrestarsi al solo dato letterale, ma deve ricostruire la comune volontà delle parti mediante il coordinamento sistematico delle clausole, il confronto con la disciplina precedente e la considerazione del comportamento successivo delle parti.
  • In sede di legittimità, l’interpretazione del contratto collettivo è censurabile per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale quando il giudice di merito si discosti dagli artt. 1362 ss. c.c.; non è necessario che la sentenza impugnata sia l’unica interpretazione possibile, ma solo che l’interpretazione adottata sia plausibile e conforme a diritto.
  • Quando un accordo aziendale sostituisce un’indennità di mensa con un ticket restaurant, la portata della sostituzione va desunta dall’intero complesso negoziale; il rinvio alla disciplina dell’indennità del CCNL implica l’adesione all’intera regolazione richiamata, salvo diversa e chiara limitazione espressa.
  • Il criterio del tenore letterale è decisivo solo se il testo riveli con evidenza univoca la volontà comune delle parti; altrimenti l’interprete deve utilizzare anche i criteri sistematici e il comportamento delle parti per evitare letture atomistiche della clausola.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniLicenziamento
RamiContrattiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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