Cassazione Penale, Sentenza n. 36909/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza di rideterminazione della pena emessa dal giudice dell'esecuzione dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019. Si è denunciata la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 666 c.p.p., 132 e 133 c.p. e all'art. 73 d.P.R. 309/90. In particolare il ricorrente ha contestato che, a fronte del ridimensionamento del minimo edittale per l'art. 73 d.P.R. 309/90 (da 8 a 6 anni), la Corte d'appello non avrebbe effettuato una proporzionata riduzione aritmetica della pena: la pena precedentemente base di undici anni era stata rideterminata in dieci anni ma, secondo il ricorrente, ciò non corrisponde ad una riduzione proporzionale richiesta dal nuovo minimo edittale, soprattutto in considerazione che nella sentenza passata in giudicato erano state riconosciute le attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di legittimità ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte Cost. n. 40/2019), il giudice dell'esecuzione è legittimato a rideterminare la pena valutando nuovamente il giudizio sanzionatorio nel suo complesso e non è vincolato a operare una riduzione meramente aritmetica in proporzione al nuovo minimo edittale. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le ragioni della nuova commisurazione (tenendo conto degli ingenti quantitativi di cocaina e delle caratteristiche oggettive della condotta) e ha osservato che il provvedimento conferma una pena che resta compatibile con la cornice edittale (massimo invariato), perciò non sussiste sproporzione che imponga ulteriore riduzione. Non essendo state formulate censure specifiche sulle singole operazioni di aumento o diminuzione applicate alla pena base, nulla è emendabile d'ufficio. Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
comma 1 (nella parte oggetto di dichiarazione di incostituzionalità dalla Corte Costituzionale n. 40/2019)
La Corte ha richiamato l'effetto della pronuncia di incostituzionalità sul minimo edittale (da 8 a 6 anni) ma ha riconosciuto che, quando la pena irrogata in sentenza definitiva fosse gia' notevolmente superiore al precedente minimo e prossima al valore medio della cornice, il giudice dell'esecuzione non è obbligato a ridurla automaticamente in proporzione al nuovo minimo se la pena resta proporzionata rispetto alla cornice edittale complessiva
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Norme sul ricorso per cassazione in materia penale: il ricorrente aveva dedotto violazioni di diritto e vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto le doglianze infondate e prive delle specificità richieste
art. 666 c.p.p.
Norma relativa ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione; evocata in relazione alla competenza e modalità di rideterminazione della pena
artt. 132 e 133 c.p.
Riferimenti alle norme di commisurazione della pena e alle circostanze attenuanti/motivazione della quantificazione: la Corte ha valutato che il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato la nuova determinazione, prendendo in considerazione elementi oggettivi della condotta
Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 23/01/2019
Dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 73 nella parte che fissava il minimo in 8 anni anziché 6; la Corte di cassazione ne ha considerato gli effetti ma ha chiarito che la rideterminazione della pena non richiede automaticamente una riduzione proporzionale quando la pena originaria era gia' significativamente superiore al precedente minimo
Giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 51305 del 20/11/2019, Rv. 277923-01)
Richiamato orientamento secondo cui, dopo la pronuncia costituzionale, è legittimo che il giudice dell'esecuzione confermi la sanzione già irrogata se, rivalutando concretamente il giudizio sanzionatorio, non emerge sproporzione rispetto alla cornice edittale
Massime di principio
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale che abbassa il minimo edittale non impone automaticamente una riduzione aritmetica della pena definitiva: il giudice dell'esecuzione deve rivalutare la commisurazione in concreto e può confermare la pena se questa non risulta sproporzionata rispetto alla cornice edittale complessiva
- Il giudice dell'esecuzione non è vincolato da vincoli meramente aritmetici nel determinare la nuova pena base; deve però motivare adeguatamente le ragioni del nuovo apprezzamento, riferendosi anche a elementi oggettivi della condotta
- Se nella sentenza passata in giudicato erano riconosciute attenuanti generiche, il giudice dell'esecuzione può comunque riconsiderare la quantificazione della pena in luce di altri elementi obiettivi; la presenza di attenuanti pregresse non esclude la possibilità di una diversa valutazione motivata
- Le censure generiche prive di specificità sulle singole operazioni di aumento o diminuzione della pena non sono sufficienti in cassazione: il gravame deve indicare puntualmente gli errori motivazionali o giuridici rilevati
- Quando la pena definitiva, anche dopo la rideterminazione, rimane entro la cornice edittale massima e non appare sproporzionata, il giudice dell'esecuzione può confermare la sanzione senza ulteriore riduzione
- La parte che impugna deve contestare specificamente le singole valutazioni (es. determinazione della pena base, valutazione delle circostanze, applicazione di aumenti o diminuzioni) altrimenti la Corte non può riformare d'ufficio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36765/2024 del 03/10/2024
- Sentenza penale · 3 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36766/2024 del 03/10/2024
- Sentenza penale · 3 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36767/2024 del 03/10/2024
- Sentenza penale · 3 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36768/2024 del 03/10/2024
- Sentenza penale · 3 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36769/2024 del 03/10/2024
- Sentenza penale · 3 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36770/2024 del 03/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →